Normativa
Art. 30. Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico" corrispondenti agli opifici e manifatture di interesse testimoniale in esito alla ricognizione effettuata con il Quadro Conoscitivo del PO, ricadenti in territorio urbanizzato, con l'esclusione delle seguenti aree ed immobili, destinati, anche in parte, dal PO ad interventi di riqualificazione urbanistica e contestuale recupero ambientale, ed identificati nelle schede numero nn. 9- "Ex Officine Lenzi, San Concordio", 10- "Complesso Ex Cantoni, Acquacalda", 11- "Ex Lombardi, San Concordio" dell'elaborato QC.III.9. Per le "Zone" così individuate il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.9 "Opifici e manifatture di impianto storico. Schedatura di dettaglio" di cui al precedente Art. 3, comma 2:
- - edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
- - edifici di interesse storico e documentale;
- - manufatti, opere e strutture minori di interesse storico testimoniale;
- - edifici o complesso di edifici di recente formazione o privi di interesse storico;
- - altri manufatti privi di interesse storico anche a carattere accessorio e secondario;
- - centraline e manufatti a carattere tecnologico;
- - spazi aperti variamente configurati e infrastrutture pertinenziali.
2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
2.1 Per gli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e per gli "edifici di interesse storico e documentale":
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
2.2 Per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o privi di interesse storico", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate al punto 2.1, sono altresì ammesse dal PO:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.
2.3 Per i "manufatti privi di interesse storico anche a carattere accessorio e secondario" e le "centraline e manufatti a carattere tecnologico", oltre agli interventi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, sono altresì ammessi gli "interventi pertinenziali", anche comprendenti la demolizione e ricostruzione, con diversa configurazione planivolumetrica e dislocazione nel lotto urbanistico, a parità di Superficie edificata (SE) esistente, dei sopra richiamati manufatti.
È ammessa altresì la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi, purché non vengano posti in aderenza o compromettano la qualificazione formale e tipologica degli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico".
Al fine di assicurare la conservazione e tutela dei valori storico - documentali riconosciuti, qualsiasi intervento non deve comunque comportare la compromissione e/o manomissione dei "manufatti, opere e strutture minori di interesse storico testimoniale" per i quali sono ammessi, oltre all'attività edilizia libera, esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", anche tenendo conto delle indicazioni a tal fine contenute nelle schede del Quadro Conoscitivo del PO.
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore all'esistente. Qualora i medesimi interventi siano associati ad un mutamento della destinazione d'uso deve essere comunque garantito un indice di copertura non superiore al 50% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti
4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.
In ragione dei caratteri degli insediamenti individuati in questa zona e del loro avanzato stato di degrado fisico e funzionale, nei soli casi delle schede n. 5, 6 e 8 di cui al sopra richiamato elaborato QC.III.9 è ammessa anche la funzione "residenziale".