Art. 29. Tipi insediativi di valore storico - documentale - ville (Av)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico e valore documentale" ed in particolare "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", corrispondenti alle ville di valore monumentale ricadenti in territorio urbanizzato.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville. Schedatura di dettaglio":

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
  • - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
  • - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali;
  • - l'edificato minore.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla:
  • - sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione incongrui rispetto al tipo insediativo in oggetto e privi di ogni caratterizzazione storica, come indicato nelle schede di cui all'elaborato QC.III.6, e la loro ricostruzione, in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, anche con accorpamento tra di loro e ad adeguata distanza dagli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico", di cui restano pertinenza,; e da "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", e secondo quanto indicato al successivo comma 5 ed ulteriormente specificato dal RE;
  • - realizzazione di manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, secondo quanto indicato al successivo comma 5 ed ulteriormente specificato dal RE;
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato, limitatamente alle aree qualificate come "aree del connettivo agricolo" nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6, ricadenti "gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali" di cui al precedente comma 1. Qualora nella scheda di dettaglio non siano state individuate aree qualificate come "aree del connettivo agricolo" oppure abbiano dimensioni troppo ridotte per consentire la realizzazione dell'intervento edilizio, lo stesso potrà essere realizzato anche in altri spazi aperti della medesima "Zona", ancorché differentemente classificati previa predisposizione, secondo le indicazioni e le modalità previste nel RE, di apposita documentazione a corredo dell'intervento finalizzata a dimostrare il corretto inserimento paesaggistico e la salvaguardia dei giardini storici e del loro disegno e dei viali di accesso e dei coni visivi da e verso la villa. È comunque ammessa una sola piscina per ciascun complesso edilizio unitario, così come identificato nelle schede di cui all'elaborato QC.III.6, indipendentemente dal numero delle UI esistenti.

Limitatamente ai soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 dell'articolo 13 delle presenti Norme è altresì ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Limitatamente al solo "edificato minore", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, è altresì ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione".

Per gli "Edifici in condizione di rudere o significativo stato di abbandono", ancorché non rappresentati nelle singole schede di Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6, in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse sono quelle dei corrispondenti edifici degli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui al precedente Art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme.

3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso per i soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale". L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è ammesso limitatamente agli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia. È vietato il frazionamento delle UI residenziali e non residenziali dei "principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico".

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle sub-categorie funzionali e.a.7; e.b.8; e.b.9; e.b.10; e.b.11; e.b.12;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2, con la sola esclusione dell'attività di edilizia libera, si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Per gli interventi edilizi, riferiti sia all'intero complesso che a parti di esso, si ha l'obbligo di presentare uno specifico elaborato, in scala 1: 200, in approfondimento della scheda esistente di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale- ville. Schedatura di dettaglio, con l'individuazione:
  • - dell'insieme degli spazi aperti e liberi, nonché dei manufatti e degli edifici che costituiscono l'insediamento, con particolare riferimento al sedime edificato, a cortili e giardini e relativi elementi di arredo, ad appoderamenti agricoli storicamente connessi, ai rettifili alberati, ecc.;
  • - delle permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico e degli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento afferenti al connettivo agricolo
  • - La documentazione a corredo di ogni intervento dovrà comunque contenere elementi sufficienti a valutare le caratteristiche e/o il grado di interesse storico delle parti interessate dagli interventi, tra cui aTitolo esemplificativo e non esaustivo:
  • - elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti;
  • - stato di conservazione delle parti strutturali degli edifici indicando quelle che non sono più recuperabili;
  • - configurazione dei prospetti degli edifici soggetti all'intervento distinguendone le parti i caratteri e gli elementi architettonici costitutivi degli assetti storici esistenti;
  • - persistenza di elementi decorativi e architettonici di pregio e di valore storico architettonico;

come approfondimento di quanto disponibile nella scheda di Quadro Conoscitivo sopra richiamata, come guida per meglio orientare gli interventi ammessi di cui al comma 2 e come riferimento alle prescrizioni di cui ai successivi punti:

5.1 Per gli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e per "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto degli elementi strutturali ed architettonici di valore ed impianto storico; il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici e manufatti e laddove gli interventi interessino elementi strutturali devono comportare il rispetto delle murature esterne ed interne, dei solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. In particolare si prescrive quanto segue:

  • - Non sono ammesse la bucatura dei solai e l'apertura delle murature portanti esterne, tranne che nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo o igienico sanitario. Parimenti, nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, sarà consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista. Comunque l'apertura di qualsivoglia bucatura nei solai, nelle murature interne ed esterne non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza.
  • - Nel caso di interventi su parti strutturali non più recuperabili, si dovrà prevalentemente fare ricorso all'uso di strutture, materiali e tecnologie identici o analoghi per forma, materiali e colore o tecnicamente equivalenti a quelli originari, anche sotto il profilo statico. Le eventuali sostituzioni saranno comunque accompagnate da specifiche schede che ne documentino le originarie posizioni, configurazioni e forme.
  • - Gli interventi sugli elementi distributivi esistenti devono garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici con particolare riguardo agli spazi principali caratterizzanti il tipo edilizio di che trattasi ai diversi piani e ai collegamenti verticali e orizzontali.
  • - Le opere resesi necessarie nell'ambito degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e parimenti l'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, nonché uscite di sicurezza saranno ammessi solo nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste.
  • - Gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici devono salvaguardare i materiali originari impiegati, la forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli elementi compositivi esistenti, dei conci murari, mensole, fori, anche a mezzo di ripristini, integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti negli edifici.
  • - Il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni originari e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture identiche o analoghe per forma, materiali e colori a quelle storiche, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. L'opera di salvaguardia va estesa a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando il mantenimento di volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in laterizio, ecc.
  • - È vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc..

5.2 Per gli edifici classificati come "gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale" di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto delle murature portanti interne ed esterne originarie, ove esistenti e recuperabili, in alternativa la loro sostituzione anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali; e delle caratteristiche distributive e tipologiche dell'edificio, comprendenti anche i collegamenti verticali e orizzontali. In particolare si prescrive quanto segue:

  • - La bucatura dei solai e delle murature interne per esigenze di carattere distributivo non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza;
  • - Le modifiche al sistema distributivo interno e quelle interferenti con la giacitura dei solai non devono comportare la modifica dei fronti esterni dell'edificio;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia dei fronti principali e secondari, ove essi abbiano conservato integri i propri caratteri originari; laddove fossero stati alterati è consentito il loro ripristino o la loro modifica sulla base degli elementi superstiti o su quella del tipo edilizio di riferimento, con materiali propri della tipologia costruttiva dell'edificio originario;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia di eventuali caratteristiche costruttive di pregio ed elementi decorativi interni;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia degli infissi esterni recuperabili o la loro sostituzione con l'impiego di infissi realizzati sulla base di materiali, modelli e proporzioni tradizionali;
  • - L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari deve eseguirsi nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti;
  • - Gli "interventi pertinenziali" di demolizione di volumi secondari e manufatti di tipo superfetativo di cui al precedente comma 2, devono comportare il recupero in forme appropriate della superficie e/o del volume demolito rispetto all'edificio classificato e alla sua qualificazione storica e formale.

5.3 Per gli edifici classificati come "edificato minore" gli interventi dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento della villa.

5.4 Per le pertinenze esterne e gli spazi aperti classificati come "gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali" di cui al comma 1 del presente articolo gli interventi devono garantire il rispetto degli spazi esterni immediatamente connessi all'edificio della villa e in generale agli edifici e manufatti classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", con riferimento ai giardini storici e per i seguenti beni: viali alberati, parchi alberati, parchi, siepi, piazzali, aie, giardini, giardini ornamentali e all'italiana, orti chiusi, macchie di bosco, ecc..

In particolare si prescrive quanto segue:

  • - Non sono ammesse suddivisioni delle aree inedificate esterne di pertinenza al complesso della villa così come identificato nell'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale- ville. Schedatura di dettaglio" e QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000);
  • - Per tali pertinenze esterne e gli spazi esterni immediatamente connessi all'edificio della villa e in generale agli edifici e manufatti, di cui sopra, è ammesso il ripristino di elementi edilizi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente, in alternativa sono ammessi interventi volti alla conservazione della conformazione originaria di tali spazi mediante il ricorso all'uso di forme, strutture, materiali ed essenze vegetali simili o uguali a quelli originari. È anche ammessa la possibilità di sostituire essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde;
  • - È vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc.;
  • - Gli interventi di ripristino e/o di nuova installazione di impianti tecnologici di servizio quali impianti di irrigazione, antincendio e di illuminazione devono avere caratteristiche e ubicazione che non alterino l'aspetto ornamentale del complesso a verde;
  • - È vietata l'utilizzazione dei parchi delle Ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde, al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblico parcheggio di automezzi;
  • - I parcheggi pertinenziali e le relative viabilità di accesso devono essere realizzati con metodologie, materiali e dimensioni tali da non costituire evidente alterazione del contesto storico ambientale esistente, anche sulla base delle prescrizioni di cui ai precedenti punti. In particolare sono da privilegiare soluzioni che prevedono la costituzione di parcheggi in terra battuta o inerbiti. Sono comunque vietate le asfaltature;
  • - Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al precedente comma 2 relativi agli "interventi pertinenziali" o comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento, degli impianti, si prescrive quanto segue:
  • - è vietato compromettere significativamente l'aspetto originario delle aree e degli spazi aperti, alterandone sostanzialmente la percezione;
  • - è vietato manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico (come ad esempio ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento, ecc.), ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
  • - è vietato manomettere gli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ecc., ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
  • - è vietato alterare significativamente elementi orografici e morfologici del terreno, ed i profili dei piani di campagna esistenti. Le modellazioni del terreno dovranno essere caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni o con muretti a secco, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.