Art. 27. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti, più in specifico, alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale, aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio urbanizzato. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per gli agglomerati di matrice storica, distingue la seguente classificazione morfo - tipologica dell'edificato costitutivo delle corti, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato degradato o decontestualizzato.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale.

2. Categorie di intervento. Edificato. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:

  • - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.1;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.2;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.3;
  • - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.4;
  • - per l'Edificato degradato o decontestualizzato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.5;
  • - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono; gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.6.

2.1 Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'edificato costitutivo delle corti, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle dell'"Edificato" ad esso riconducibile.

2.2 È sempre e comunque vietata:

  • - la realizzazione di scale esterne;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura, ad esclusione degli immobili classificati come "Edificato di recente formazione o storico trasformato" o "Edificato degradato o decontestualizzato".

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti spazi aperti pertinenziali posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 comma 3 delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, si applicano i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari" definiti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26, commi 4 e 5 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio.

Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla viabilità pubblica.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui al precedente Art. 26 comma 7.