Normativa
Art. 24. Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" corrispondenti alla città oltre il perimetro delle mura urbane cinquecentesche, caratterizzata da "Borgo Giannotti", dalle regolari maglie delle sistemazioni urbane ottocentesche e dagli isolati post-unitari pianificati. In particolare il PO distingue la seguente classificazione degli insediamenti, cui corrisponde una articolazione della "Zona" A2 indicata con apposita campitura grafica negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:
- - Edificato di impianto storico (A2.a);
- - Edificato di recente formazione (A2.b).
2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
2.1. Per l'Edificato di impianto storico (A2.a):
- a) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di impianto storico":
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purché non di impianto storico e di antica formazione (come indicato nel Quadro Progettuale del PO), e alla loro ricostruzione, anche in diversa collocazione all'interno del lotto urbanistico di riferimento;
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
- È comunque e sempre vietata:
- - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
- - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
- - la modifica della tipologia della copertura.
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di recente formazione o storici trasformati", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a), sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 35. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 25;
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e con accorpamento in un unico corpo di fabbrica da realizzarsi in soluzione autonoma e ferme restando le prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente articolazione di "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato di impianto storico (A2.a)" di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "Edifici" ad esso riconducibile, di cui ai precedenti punti.
2.2. Per l'Edificato di recente formazione (A2.b):
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 35. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 25;
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
Per il solo Edificato di recente formazione (A2.b) avente destinazione turistico - ricettiva e qualificato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 86/2016 come "Albergo" alla data di adozione del presente Piano, sono ammesse, qualora finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di turismo, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture ricettive esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi alberghieri, "addizioni volumetriche", alternative alle "addizioni volumetriche" di cui sopra, realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento non superiore al 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", di "addizione volumetrica", di "sostituzione edilizia" e negli "interventi pertinenziali" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.
Nei casi di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non può superare mt. 12.50, ovvero quella dell'edificio esistente oggetto di ampliamento se più elevata.
Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse dal PO, con l'esclusione della "sostituzione edilizia".
4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Gli "interventi pertinenziali", la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" e gli interventi di "sostituzione edilizia" devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e non comportare alterazioni significative della struttura morfotipologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti interventi non devono altresì compromettere significativamente la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti.
6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.
È vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di Unità Immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale e di servizio" poste al piano terra degli edifici o complessi di edifici aventi accesso diretto dallo spazio pubblico o ad uso pubblico, prive cioè di spazi privati o condominiali/ comuni di accesso (come ad esempio giardini, logge, androni ecc.).