Normativa
Art. 16. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni
1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente Capo ed in ragione del perseguimento di obiettivi specifici e disposizioni applicative del PS concernenti le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:
- e.a) direzionale;
- e.b) di servizio;
cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo comma 4. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle sub-categorie funzionali sopra in elenco.
3. Al successivo Art. 17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali in corrispondenti sub-categorie funzionali ("destinazioni d'uso"), ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.
4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali e a limitazioni per specifiche UTOE del PS, per ciascuna "Zona" il PO indica le "categorie funzionali" ammesse.
5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivoTitolo VIII Capo I e della Disciplina del PS vigente, in tutto il territorio comunale di Lucca è vietato:
- - l'insediamento di "aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs. 105/2015;
- - l'insediamento di "grandi strutture di vendita commerciali", nonché delle "medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture" ai sensi dell'art. 99 della L.R. 65/2014.