Art. 13. Attuazione del PO, definizioni ed interventi urbanistici ed edilizi

1. Si definisce "Lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni del PO. È altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate aTitolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.

2. Si definisce "Resede di pertinenza" indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, l'area strettamente connessa all'edificio, che mantiene con questo un rapporto di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi ed è individuata coerentemente con il sistema dei segni naturali (siepi, scarpate, ecc.) ed antropici (recinzioni, ecc.) caratterizzanti le tessiture territoriali, tenendo in considerazione l'andamento morfologico del terreno, del reticolo idraulico superficiale, non modificando l'assetto delle opere di urbanizzazioni circostanti e che non generi frammentazioni delle aree agricole. Comprende le aie, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.

Per l'"Edificato specialistico con funzioni non agricole (Es)", di cui all'art. 44 delle presenti Norme, e per gli "Insediamenti del territorio rurale (N)" (Nc, Ns, Nm, Nv e Ng), di cui al Titolo III Capo IV, il "resede di pertinenza" corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle cartografie del QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000) o nelle cartografie di ulteriore dettaglio di Quadro Progettuale.

3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 47 delle presenti Norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, V e VI delle presenti Norme:

  • a) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivoTitolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • b) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivoTitolo III), gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente (PEE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della L.R. 65/2014, all'interno del "Resede di pertinenza".
  • c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi" (di cui al successivoTitolo V) gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali e della mobilità" (di cui al successivoTitolo VI), gli interventi si attuano nell'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte. Tale area, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "Lotto urbanistico di riferimento" o al "Resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.

4. È fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 3, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all'art. 134 comma 1 let. l) della L.R. 65/2014 e s.m.i.), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all'art. 135 bis comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.) - qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal Consiglio Comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.

5. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui al successivo Art. 46.2 , si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente e/o funzionalmente correlati ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla L.R. 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale. L'individuazione delle suddette "Aree agricole di pertinenza" non dovrà determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si dovrà tenere di conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area agricola di pertinenza, in riferimento all'individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

6. Il RE di cui all'art. 6 delle presenti Norme, dà disposizioni circa il "Resede di pertinenza" e le "Aree agricole di pertinenza", in applicazione della disciplina di cui al Titolo IV Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i. individuando:

  • - le indicazioni per il decoro e la cura degli spazi aperti costituenti il "Resede di pertinenza" in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi urbanistico - edilizi;
  • - le indicazioni per gli interventi di sistemazione ambientale delle "Aree agricole di pertinenza" in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 con particolare riferimento per la manutenzione e il recupero delle strutture e le componenti riconosciute come Patrimonio territoriale dal PS vigente.

7. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", per le consistenze edilizie secondarie (volumi secondari), così come definiti nel RE, che svolgono funzioni accessorie e/o pertinenziali all'edificio principale, e che non abbiano caratteristiche, anche strutturali, tali da poter essere suscettibili di autonomo utilizzo, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Il RE specifica ed articola in termini dimensionali, morfo-tipologici e funzionali, le caratteristiche degli "interventi pertinenziali", della "realizzazione di piscine e impianti sportivi", dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di natura accessoria o pertinenziale "privi di rilevanza edilizia" (di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014), in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettiva).

8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "attività edilizia libera" ai sensi dell'articolo 136 della L.R. 65/2014 e le opere, gli interventi e le installazioni di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", di "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art. 135 comma 2 lettere a), b) e c) della L.R. 65/2014 e s.m.i, con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della L.R. 3/1994 (di cui al successivo Art. 47), sono sempre ammesse dal PO, salvo diversamente specificato, e fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE. Fatti salvi gli immobili, beni e manufatti di "impianto storico" e/o di "interesse storico - testimoniale", comunque denominati, classificati e riconosciuti dal presente Piano Operativo, sono inoltre sempre ammesse le "demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione" (di cui all'art. 135 comma 2 lett. e ter) della L.R. 65/2014 e s.m.i.).

9. Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici è da calcolarsi a parità di "volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale "industriale "artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi", con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.

10. Per gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oggetto di intervento di restauro, la metodologia dello stesso sarà indicata dalla competente Soprintendenza che potrà specificare e/o derogare le ulteriori disposizioni e/o indicazioni di dettaglio, comunque denominate, contenute nelle singole Zone del PO.