Art. 8. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici

1. Negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica" e "Sostituzione edilizia" comportanti la trasformazione di superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a mq. 800, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", comportanti contestuale mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, occorre reperire, attraverso un Permesso di Costruire convenzionato (PdC), la dotazione minima di spazi pubblici di cui al D.M. 1444/1968, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili ai sensi dell'art. 41 quinquies e sexies della L. 1150/1942 e s.m.i..

2. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili dovuti per la funzione residenziale, si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente mq. 25 di Superficie edificabile (o edificata) pari a circa mc. 80 vuoto per pieno.

3. Per le zone omogenee classificate A e B i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici di cui al precedente comma 2 sono ridotte nella misura del 50%.

Resta altresì fermo quanto disposto in ordine alla eventuale "monetizzazione" di cui al successivo Art. 14.