Normativa
Art. 7. Piani e programmi comunali di settore
1. In relazione al "Piano Comunale di Classificazione Acustica" (PCCA), il PO definisce specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute in allegato al Rapporto Ambientale di VAS, di cui al successivo Art. 100, al fine di assicurare la compatibilità acustica delle previsioni di PO, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivoTitolo VII.
2. In relazione al "Piano di Protezione Civile", il PO recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute nelle norme di cui alle "Indagini di fattibilità idrogeologica e sismica", di cui al successivo Art. 102.
In conformità alle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile, le aree individuate per la funzionalità del Sistema di Protezione Civile (aree di ammassamento, soccorsi, attesa e ricovero), riportate negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale del PO, siano oggetto di trasformazione tale da comprometterne l'utilizzo come area di emergenza, sarà necessario operare una compensazione individuando un'area equivalente nella medesima zona, da concordare con il Servizio Comunale di Protezione Civile contestualmente all'iter autorizzativo della trasformazione, mediante un coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati.
3. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del PO, garantendo il coordinamento e la coerenza tra finalità ed obiettivi definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti azioni settoriali.
4. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'art. 98 della L.R. 65/2014.
5. Il PO reca le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VIII, Capo II, Art. 107, nonché nell'elaborato denominato QC.Sb "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano".