Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 72 Il Regolamento Urbanistico

1. Il regolamento urbanistico nel rispetto del presente Piano Strutturale provvede:

  1. a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e per la successiva formazione di piani attuativi pubblici o privati relativamente alle parti di territorio di cui si prevedano modificazioni della organizzazione anche con interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) a disciplinare le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, da conservare nelle proprie caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
  3. c) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso e di trasformazioni fisiche o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelli per le funzioni pubbliche di interesse pubblico e collettivo;
  4. d) a definire il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti;
  5. e) a dettare i criteri per l'organizzazione delle scelte di trasformazione, adottate dal piano, con il sistema delle infrastrutture dei trasporti in relazione ai tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 5 bis della L.R. 5/95;
  6. f) il Regolamento Urbanistico detterà le norme e i principi relativi alla pianificazione eco-sostenbile ed alla bio-architettura tramite apposito regolamento.

Art. 73 I programmi integrati d'intervento

I programmi integrati d'intervento indicano nel rispetto delle limitazioni e dei contenuti di cui al precedente titolo:

  1. a) quali piani attuativi si intende avviare entro i termini stabiliti dagli stessi programmi integrati;
  2. b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a);
  3. c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da realizzare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  4. d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o modificare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  5. e) gli immobili o le aree che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali servitù, entro il periodo di validità dei programmi integrati.

I programmi integrati d'intervento sono corredati:

  1. a) dalla ricognizione delle risorse territoriali che si intendono impegnare;
  2. b) dalla valutazione degli effetti delle loro indicazioni sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici, nonché sugli atti amministrativi in materia di tempi e orari;
  3. c) dalle valutazioni per la fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali;
  4. d) dei piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti.

Art. 74 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati

1. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo A), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

2. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità cautelativa dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo B), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

3. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree corrispondenti a quelle classificate quali aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) e a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) dal "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno", definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

Art. 75 Ottemperanza ad altre disposizioni

1. Per quanto non specificato dal presente piano e dalle N.T.A. valgono le disposizioni delle leggi e delle disposizioni della Regione Toscana e dello Stato nel caso che queste ultime abbiano effetto sulle prime.

2. Possono essere apportate, in ogni momento, variazioni tecniche agli elaborati del presente piano ed alle N.T.A., determinate dall'applicazione di leggi o atti amministrativi della Regione e dello Stato che non incidano sulle invarianti del P.S. e su quelle indicate dal P.T.C.P. strettamente necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà.

Nel territorio di Loro Ciuffenna non sono stati identificati dal P.S. siti estrattivi, tuttavia considerato che la Regione Toscana sta elaborando il nuovo P.R.A.E.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 78/1998 e che la Provincia di Arezzo dovrà conseguentemente adeguare il quadro conoscitivo degli ambiti estrattivi, il Comune di Loro Ciuffenna, nel rispetto delle invarinanti strutturali di cui al precedente capo IV è tenuto al recepimento automatico degli atti regionali e provinciali nel quadro conoscitivo del P.S. con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree estrattive se previste. (accoglimento osservazione 12).

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14