Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Capo I REGOLE GENERALI DI GESTIONE E SALVAGUARDIE

Art. 63 Salvaguardie e continuità di gestione

1. Per assicurare la continuità della gestione del territorio, le presenti regole recepiscono di norma la disciplina urbanistica della vigente pianificazione comunale per le parti coerenti con il Piano Strutturale, e quelle riguardanti il territorio costruito (variante per il centro storico di Loro Ciuffenna ai sensi della L.R. 59/1980) e il territorio aperto (variante ai sensi della LR 64/1995, modificata e integrata dalla LR 25/1997).

Il Regolamento Urbanistico con ulteriori approfondimenti conoscitivi potrà apportare variazioni per una migliore validità del quadro conoscitivo.

Negli articoli seguenti si riporta la disciplina urbanistica del P.R.G. vigente confermata nelle U.T.O.E. e nel territorio aperto.

2. Ai sensi dell'art. 34 punto 2 comma b e dell'art. 33, punto 1 della Legge Regionale n. 5/1995, sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a tre anni viene sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando si riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTCP e di quanto precisato ai precedenti articoli del presente Titolo.

3. Sono comunque previste le seguenti salvaguardie:

  1. a) fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico devono essere rispettate le salvaguardie regionali di cui agli artt. 74-79 e art. 81 del P.I.T.;
  2. b) è comunque consentita, anche prima del Regolamento Urbanistico l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del PRG vigente, di piani attuativi che possono prevedere anche interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelli per il quale il P.S. all'interno delle U.T.O.E. individua specifiche tutele e salvaguardie in attesa del Regolamento Urbanistico;
  3. c) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. vigente. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo nell'ambito di piani attuativi, così come specificato alla precedente lettera b) e nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del P.R.G. vigente con le procedure previste al precedente art. 6;
  4. d) sono consentiti interventi di completamento, saturazione e sostituzione, se non specificatamente vietati all'interno delle U.T.O.E. dal P.S., nelle aree di saturazione e completamento (zone B del P.R.G.) alle condizioni dei successivi articoli. In attesa del Regolamento Urbanistico, per gli interventi di saturazione e completamento, (zone B di in attesa del Regolamento Urbanistico, per gli interventi di saturazione e completamento in zone B del P.R.G. vigente) alle condizioni dei successivi articoli.
    Nelle zone B di saturazione previste dal P.R.G. dove sia possibile una edificabilità superiore a mc. 1.000, in attesa del Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di un progetto preliminare, di cui al precedente art. 6, nel quale siano indicate le opere di urbanizzazione da realizzare a carico del richiedente e necessarie a giudizio dell'Amministrazione comunale per l'attuazione dell'intervento;
  5. e) salvo disposizioni diverse da parte del P.S. per il territorio aperto, gli interventi sono subordinati al rispetto delle norme della variante al P.R.G. (dele) n. 34 approvata dal Comune di Loro Ciuffenna (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1;
  6. f) nelle zone agricole variante al P.R.G. n. 34 approvata dal Comune di Loro Ciuffenna sono fatti salvi i P.M.A.A. approvati precedentemente all'adozione del P.S. e loro successive modifiche (accoglimento osservazione n.22);
  7. g) sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico, per opere di bonifica.

4. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali alla data di approvazione del Piano Strutturale sia stato rilasciato atto valido di concessione edilizia ancora efficace, nonché le relative varianti in corso d'opera;
  • - i piani attuativi del PRG vigente che, alla data di approvazione del Piano Strutturale, abbiano avuto parere di approvazione da parte degli organi tecnici comunali o risultano già adottati dall'Amministrazione comunale o per i quali sia già stato attivato il procedimento della Legge Regionale n. 5/1995;
  • - gli interventi ammessi in attesa del R.U. sono subordinati al rispetto delle regole indicate agli articoli seguenti.

Art. 64 Prescrizioni di compatibilità urbanistica

1. Le funzioni e le modifiche che attuano azioni di tutela e conservazione delle risorse esistenti, con opere di ripristino e recupero in caso di degrado, per l'ammissibilità dell'intervento anche se non indicato o localizzato dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico devono risultare conformi ai criteri dell'articolo 4. Sono altresì soggetti alle seguenti prescrizioni che costituiscono contenuto del Regolamento Urbanistico, oltre alle regole specifiche per parti di territorio e per unità territoriale organiche elementari:

  • -La nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e commerciale, deve interessare esclusivamente suolo entro i perimetri delle U.T.O.E. in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni e deve risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
  • - gli interventi di adeguamento funzionale e tecnologico, non devono alterare gli elementi tipologici e morfologici essenziali; soprattutto negli immobili, complessi edilizi e aree ritenuti di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, per i quali è ammesso unicamente l'intervento di restauro e risanamento conservativo;
  • - i nuovi edifici o il mutamento d'uso di quelli esistenti nella misura maggiore del 50% dell'uso in atto, sono di norma solo in aree dove i parcheggi risultino sufficienti. Il Comune potrà concedere la realizzazione dell'intervento proposto solo se sia assicurata la formazione di aree pubbliche di sosta, in aggiunta a quella privata prescritta dalla L.122/89, nella misura di un posto macchina per ogni alloggio o camera di albergo e di mq. 0,8 per ogni mq. di calpestio di locali destinati al commercio e al direzionale. Le aree per la sosta possono essere reperite anche al di fuori delle aree di stretta pertinenza;
  • - i nuovi edifici devono conformarsi alle tipologie e ai tessuti urbani degli abitati di cui costituiscono saturazione o completamento, in conformità allo statuto dei luoghi di cui al Titolo III e alle norme della disciplina urbanistica vigente.
  • - Per le compatibilità relative al fabbisogno idropotabile, dello smaltimento liquami e per la raccolta e trattamento dei rifiuti si fa riferimento alla relazione di valutazione degli effetti ambientali allegata al P.S., fermo restando il diniego a fenomeni che possono dar luogo a inquinamenti atmosferici e acustici nel rispetto del Piano del Rumore redatto dal Comune di Loro Ciuffenna;
  • - non sono ammesse nuove costruzioni in tutte le aree nelle quali le prescrizioni di cui al precedente Titolo II fanno esplicito divieto di costruzione, con particolare riferimento a quelle di rischio idraulico geo-morfologico e di protezione paesaggistica previste al P.T.C.P. di Arezzo.

2. Nel rispetto degli orientamenti riportati nel presente articolo, per il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4, sono da valutare ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente regolati dalle norme urbanistiche comunali vigenti che il Regolamento Urbanistico preciserà, stabilendo regole e categorie di intervento per ciascun edificio, complesso o area specifica.Gli approfondimenti del Regolamento Urbanistico potranno portare a modifiche della disciplina comunale vigente secondo il criterio che prevede azioni migliorative per la tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Il Comune, con il Regolamento Urbanistico, valuterà, con apposite perimetrazioni, se limitare l'ammissibilità degli interventi di cui al precedente comma 1 alle sole aree di saturazione, equiparabili alle zone omogenee B di cui al D.I. 1444/1968.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere altresì prescritti limiti tipologici e dimensionali diversi da quelli di cui al 1º comma.

Art. 65 Prescrizioni generali per gli interventi di completamento e di sostituzione - Piani di settore

1. Sono ritenuti interventi di completamento le addizioni alla risorsa insediativa che completano o integrano i tessuti urbani, i nuclei e i complessi edilizi, con caratteristiche tipologiche e morfologiche analoghe.

Sono ritenuti interventi di sostituzione le ristrutturazioni urbanistiche di aree, isolati e complessi edilizi per i quali sono di norma necessari interventi di riqualificazione urbana.

Per l'attuazione degli interventi sopra indicati è necessaria la presentazione di un programma di cui al precedente art. 64.

Gli operatori pubblici e privati possono presentare in ogni momento programmi e progetti preliminari, per interventi di completamento o di sostituzione che siano conformi agli obiettivi e alle strategie previste dal P.S.. Il programma o progetto dovrà indicare la localizzazione dell'intervento, le risorse interessate, le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento stesso, come specificato nell'art. 6 e nel successivo art. 66.

2. I piani di settore sono equiparati agli interventi di cui al precedente punto 1 e sono soggetti alla presentazione del programma di cui all'art. 6, nel rispetto dei commi seguenti e dell'art. 66.

Il Regolamento Urbanistico potrà precisare le modalità di presentazione ed i contenuti degli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche e tipologie degli interventi e dei programmi di settore.

Gli interventi di completamento e di sostituzione, pur ricadendo di norma in aree già urbanizzate debbono tuttavia soddisfare le condizioni di compatibilità previste dalla relazione di valutazione degli effetti ambientali, così come previsto al precedente punto 1 dell'art. 64, oltre alla verifica del rispetto della pericolosità idro-morfologica.

Il Regolamento Urbanistico potrà fornire ulteriori precisazioni, in relazione alle disposizioni di cui al capitolo IV delle Istruzioni tecniche regionali del D.G.R. 1541/1998 (istruzioni tecniche) ad integrazioni di quanto previsto al successivo art. 66.

Gli interventi sono comunque subordinati al rispetto delle norme sul rischio idraulico e geo-morfologico.

Il progetto preliminare deve comunque contenere la verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti alle previsioni di progetto. In caso contrario, l'intervento deve assicurare l'adeguamento delle urbanizzazioni ai nuovi carichi urbanistici

L'amministrazione sulla base delle carenze riscontrate può richiedere interventi complementari di miglioramento e adeguamento delle opere di urbanizzazione rientranti nei criteri di scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per legge come meglio indicato al successivo punto 5 art. 66.

3. In ogni area di completamento o di sostituzione, se non diversamente indicato dal Regolamento Urbanistico, debbono essere soddisfatti gli standard di cui al D.M. 1444/1968.

In considerazione dell'obiettivo del Piano Strutturale, che affida agli interventi di completamento e di sostituzione la riqualificazione degli ambiti urbani, con il potenziamento dei servizi e la valorizzazione della risorsa insediativa, in ciascuna area di completamento o di sostituzione il Comune, in sede di esame del progetto, può richiedere specifiche quantità e destinazioni d'uso di attrezzature, servizi, spazi e impianti pubblici o di uso pubblico, in aggiunta e integrazione di quelli dovuti al D.M. 1444/1968.

4. Gli operatori pubblici e privati che propongono l'intervento applicheranno il criterio della perequazione per quanto riguarda quantità dell'edificazione e delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico.

5. L'Amministrazione comunale, su indicazione del R.U., ha facoltà di partecipare ad ogni progetto o piano con l'individuazione e attribuzione di aree, anche esterne, nelle quali siano indicati interventi di pubblica utilità e interesse.

I privati, da parte loro, con il criterio di cui al precedente punto 4, possono, nell'interesse della pubblica Amministrazione, inserire all'interno del progetto o programma aree esterne sulle quali siano previsti interventi di pubblica utilità e interesse.

Art. 66 Contenuti dei programmi e progetti di sviluppo sostenibile

1. I programmi di cui al precedente art. 6 devono presentare condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando la conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale presente nell'area interessata dal programma e la promozione dello sviluppo economico e sociale, con riferimento alla creazione di occupazione. Il programma deve avere preferibilmente carattere integrato: produttivo, residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, perseguendo prioritariamente il risanamento delle situazioni di degrado delle risorse presenti nell'area interessata dal programma. All'attuazione del programma concorreranno risorse finanziarie pubbliche e/o private; deve essere comunque assicurata, mediante specifiche convenzioni, la completa realizzazione del programma, sia pure, quando necessario, per successive fasi.

2. Il programma contiene:

  • - i dati identificativi dei soggetti proponenti;
  • - La perimetrazione sulle cartografie di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico delle aree interessate dal programma;
  • - L'indicazione delle finalità degli usi, delle azioni e delle opere di conservazione e trasformazione delle risorse;
  • - La verifica della conformità degli usi, delle azioni e delle opere previste dal programma al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico e comunque agli atti di pianificazione e di programmazione vigenti, con particolare riguardo alle prescrizioni e ai vincoli quali discendono dal Piano di Coordinamento della Provincia di Arezzo;
  • - il rispetto dei vincoli e limiti d'uso delle risorse, stabilite nel Titolo II del presente Piano Strutturale;
  • - L'articolazione del programma per fasi e tempi di realizzazione;
  • - La relazione sui costi e sui finanziamenti pubblici e/o privati;
  • - L'indicazione degli spazi e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive la cui realizzazione e gestione sono assunti dai soggetti proponenti il programma.

3. Il programma sarà corredato inoltre dal progetto preliminare dell'intervento, con i seguenti contenuti:

  • - il rilievo planialtimetrico dell'area interessata dall'intervento, con indicazione delle risorse in essa presenti e del loro stato;
  • - il rilievo delle invarianti storiche, artistiche, paesaggistiche e ambientali;
  • - La rete stradale, distinguendo quella di progetto da quella esistente da conservare o da adeguare e precisando i tratti stradali privati di servizio;
  • - gli spazi e gli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati ad attività collettive;
  • - il dimensionamento e la distribuzione sull'area delle destinazioni d'uso previste nell'intervento;

4. A seguito della valutazione del programma il Comune stabilirà:

  • - L'ammissibilità del programma o di sue parti;
  • - Le procedure da attivare per la realizzazione del programma; il Comune stabilirà tra l'altro se il programma deve essere realizzato mediante piano attuativo; di norma il progetto che abbia seguito la procedura di cui al presente articolo - improntata comunque a criteri di trasparenza, di certezza nei riferimenti legislativi e normativi e di brevità nei tempi di esame e di parere - non è soggetto a piano attuativo. Quando il Comune e i privati convengono che il progetto definitivo deve contenere disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, gli interventi, di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/1999, ricadenti entro il perimetro dell'area interessata dal progetto di cui al presente articolo, saranno sottoposti ad attestazione di conformità;
  • - gli elaborati progettuali definitivi da presentarsi da parte dei proponenti il programma.
  • - Le disposizioni e le destinazioni d'uso degli spazi, degli edifici e degli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive;
  • - Le parti di spazi, edifici e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive da realizzarsi dai proponenti il programma e le gestioni a loro carico;
  • - Le quantità di nuova edificazione;
  • - Le norme tipologiche e morfologiche per la progettazione delle opere edilizie previste nell'area;
  • - Le garanzie fideiussorie;
  • - i tempi e le fasi di realizzazione del programma;
  • - La valutazione degli effetti ambientali da effettuarsi da parte dei proponenti il programma, in conformità a quanto prescritto dal Capitolo quarto dalle Istruzioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione, D.G.R. nº 1541 del 14. 12.1998, in merito ai piani attuativi.

Detti elaborati definitivi per gli interventi di completamento preciseranno:

  • - La superficie minima degli spazi pubblici e degli spazi per attrezzature di interesse generale, da cedere gratuitamente al Comune;
  • - gli spazi pubblici convenzionati;
  • - gli spazi con vincolo d'uso da disciplinare in convenzione;
  • - il volume massimo complessivo, distinto in: esistente conservato, esistente sostituito e di completamento;
  • - Le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito dell'intervento.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, salvo diverse disposizioni del R.U., non potranno essere inferiori agli standards previsti per legge.

L'Amministrazione comunale si riserva di fare eseguire direttamente dai proponenti l'intervento le opere di urbanizzazione ricadenti all'interno delle aree interessate dagli interventi stessi, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della L. 10/1977. Dette opere potranno essere monetizzate nel caso che non siano reperibili all'interno dell'area di intervento così come indicato al precedente comma 5 dell'art. 65.

Salvo prescrizioni del Regolamento Urbanistico valgono inoltre, per le opere di urbanizzazione, i criteri seguenti:

  • - Le opere di urbanizzazione primaria di iniziativa privata sono eseguite a totale carico dei privati proponenti l'intervento, qualunque sia il loro importo. In questo caso gli oneri da versare al ritiro del permesso di costruire, non saranno dovuti, salvo che le opere di urbanizzazione primaria da realizzare siano di importo inferiore agli oneri dovuti. In tal caso si dovrà operare il relativo conguaglio;
  • - Le opere di urbanizzazione primaria, una volta realizzate e collaudate, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, con le relative aree;
  • - Le opere di urbanizzazione secondaria, se realizzate direttamente dai proponenti l'intervento, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, una volta terminate e collaudate, se così stabilito dall'Amministrazione stessa dalla relativa convenzione.

I programmi e i progetti potranno essere attuati per lotti funzionali, i quali dovranno essere subordinati alle seguenti prescrizioni:

  • - Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate pro-quota in base alla volumetria di lotto funzionale, fermo restando che dovrà comunque essere assicurata la funzionalità complessiva delle stesse;
  • - Le aree previste per gli spazi pubblici e per attrezzature dovranno essere cedute in proporzione alla volumetria realizzata, come stabilito da convenzione.

Gli interventi saranno disciplinati con apposite convenzioni, di cui al Regolamento Urbanistico, che regoleranno, oltre a quanto stabilito nel precedente comma 4:

  • - L'intervento e le sue fasi di attuazione;
  • - Le modalità di realizzazione e di gestione delle attrezzature e degli spazi pubblici;
  • - Le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
  • - La cessione gratuita delle attrezzature e degli spazi pubblici all'Amministrazione comunale, nella misura prevista dal programma di intervento;
  • - La monetizzazione delle urbanizzazioni secondo quanto previsto nei capoversi precedenti.

6. Le previsioni del programma decadono se entro i termini temporali di attuazione, di cui al precedente comma 4, non siano state richieste le concessioni edilizie ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi prescritti dal Comune.

Per quanto riguarda gli interventi facenti parte del Programma Integrato d'Intervento, di cui all'art. 29 della L.R. 5/95, i tempi di decadenza sono quelli prescritti dal comma settimo del predetto articolo.

7. L'ammissibilità dei nuovi insediamenti è soggetta alla prescrizione da parte del Comune delle quantità e delle destinazioni d'uso di aree, impianti e edifici da riservare a spazi pubblici, destinati alle attività collettive e di interesse comune, del verde pubblico e dei parcheggi, che l'intervento deve attuare. La quantità di tali spazi non sarà in ogni caso minore di quella prescritta dal D.M. 1444/1968, artt. 3 e 5; quantità maggiori potranno essere richieste nel caso che il nuovo insediamento concorra al miglioramento della qualità urbana dell'ambito interessato dall'intervento e, in particolare, debba supplire a sue carenze di servizi e attrezzature. Per dette aree vale quanto stabilito al comma 5 dell'art. 65.

Art. 67 Regole generali per le attrezzature, i servizi, gli impianti e gli spazi pubblici e di uso comune

1. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche con autonome iniziative sulla base del principio di concertazione - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione degli spazi, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di cui al seguente comma 2, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, purché siano di interesse locale e a condizione che siano conformi alle strategia generale, di cui al Titolo I, e alle strategie di sistema o sottosistema, di cui al Titolo IV, osservino i limiti d'uso e i vincoli, di cui al Titolo II, e rispettino le regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

Gli interventi sono soggetti a presentazione del programma di cui al precedente art. 6, con i contenuti di cui all'art. 66.

2. elenco attrezzature e impianti:

  • parchi urbani;
  • giardini di gioco, didattici, ricreativi e di riposo;
  • campi, attrezzature e impianti sportivi;
  • scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
  • centri di formazione e di insegnamento;
  • spazi, attrezzature e servizi per la cultura; musei, esposizioni e mostre, al chiuso e all'aperto;
  • spazi e attrezzature per convegni e congressi;
  • spazi e attrezzature per spettacoli, al chiuso e al coperto;
  • attrezzature, spazi e servizi sanitari, assistenziali, di cura del corpo, comprese le residenze per anziani e servizi per il recupero fisico;
  • spazi e strutture per il commercio di interesse locale;
  • spazi, servizi e attrezzature per il turismo, con esclusione di campeggi, alberghi, case vacanze, residenze turistiche;
  • piazze e luoghi di aggregazione all'aperto;
  • parcheggi pubblici e privati, in superficie, in sotterraneo o in edifici a uno o più piani;
  • aree per spettacoli viaggianti, mercati e per la protezione civile di cui alla LN. 225/1992;
  • urbanizzazioni primarie (acquedotto, fognatura, reti di distribuzione della comunicazione e dell'energia).

3. Il Comune, altri enti pubblici e i privati, mediante i programmi e i progetti di cui ai precedenti artt. 6 e 66, possono proporre e realizzare in ogni tempo gli spazi, le attrezzature e gli impianti elencati nel precedente comma, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti urbanistici comunali.

4. I tempi e le modalità dell'uso pubblico degli spazi, delle attrezzature e degli impianti sopra elencati, quando realizzati dai privati, saranno definiti di concerto tra Comune e i privati stessi mediante apposita convenzione. Con detta convenzione saranno inoltre stabiliti gli impegni da parte dei privati per la manutenzione e il mantenimento in condizioni di efficienza e di sicurezza degli spazi, delle attrezzature e degli impianti.

5. Il Comune con il R.U. predisporrà, se ritenuto necessario per singoli centri abitati il Piano dei parcheggi e dei garages pertinenziali, a servizio delle residenze e delle attività produttive, commerciali e turistiche che ne risultino sprovviste o in misura insufficiente. A tale scopo saranno utilizzate aree pubbliche e private. I privati possono sostituirsi al Comune mediante progetti di parcheggi e garages pertinenziali, su spazi privati e pubblici. Il Piano comunale e i progetti privati debbono osservare le seguenti condizioni di fattibilità:

  • - per la realizzazione di garages non debbono essere interessate aree nelle quali l'edificabilità è vietata per motivi ambientali, paesaggistici, idrogeologici e gemorfologici;
  • - Le aree nelle quali si intendono realizzare parcheggi e garages debbono risultare servite da urbanizzazione primaria;
  • - L'accesso e l'uscita degli automezzi non debbono costituire condizioni di pericolo e di intralcio al traffico di transito.

Art. 68 Opere stradali

1. Sono ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e che non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche finalizzate a garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza sottoponendo gli interventi alla valutazione degli Enti proprietari delle strade.

2. Progetti di rilevante modifica dei tracciati stradali e di nuovi tracciati, se non vietati dai vincoli di cui al Titolo II, anche se non indicati dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, possono essere presentati in ogni tempo da Enti istituzionalmente competenti e da privati. In questi casi la fattibilità degli interventi è subordinata alla verifica di ammissibilità definita dalle condizioni di trasformabilità delle risorse di cui al precedente art. 5, e soggetta ad approvazione del programma di cui al precedente art. 6 e all'art. 66 del presente Titolo.

3. A integrazione della protezione delle strade, costituita dalle distanze minime di edificazione di cui al D.Lgs. 285/1992, regole urbanistiche specifiche assicurano le funzioni territoriali e urbane della rete stradale. A tale scopo vengono definite le seguenti tipologie di strade:

  • - strade esterne agli abitati con funzioni di transito, di comunicazione tra abitati e di collegamento con i territori adiacenti: eliminazione o riduzione di incroci, accessi privati e passi carrai nella strada esistente, anche mediante la formazione di percorsi paralleli di servizio; divieto di accessi privati e passi carrai nei tratti di nuova formazione o radicalmente ristrutturati, con incroci distanziati salvo casi particolari da valutare da parte del Comune, ma nel rispetto delle norme di sicurezza; formazione di barriere protettive arboree contro l'inquinamento atmosferico e acustico sui lati delle strade prospettanti gli abitati; piste ciclabili parallele alle strade; divieto di parcheggio sulla strada, formazione di parcheggi interni negli interventi di recupero e adeguamento della rete stradale esistente;
  • - strade di collegamento tra ambiti di notevole valore ambientale e paesaggistico o percorsi che risultando interni ad ambiti del genere; possono svolgere funzioni turistiche e per il tempo libero. Per tali strade sono indicate le seguenti prescrizioni: mantenimento dei tracciati e delle caratteristiche geometriche originarie; traffico automobilistico lento; formazione in parallelo di percorsi pedonali o piste ciclabili; formazione e tutela dell'arredo vegetazionale con caratteri tipici del luogo; formazione di piazzole di sosta e di parcheggio in corrispondenza dei punti panoramici o in vicinanza di beni culturali; manufatti in pietra, mattoni, legno; previsione di interventi per l'attraversamento della microfauna, in particolare all'intersezione con i corridoi ecologici; conservazione delle recinzioni consistenti in muri e manufatti di interesse ambientale e architettonico; opere di riqualificazione ambientale, anche con rimozione di essenze non compatibili; in accordo con i privati, rimozione delle recinzioni e delle vegetazioni incongrue con l'ambiente in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia; in caso di nuova edificazione, le recinzioni dovranno risultare congrue con il valore storico e ambientale del luogo; ai fini della classificazione di valore il P.S. recepisce le indicazioni fornite dal P.T.C.P. della Provincia di Arezzo;
  • - strade interne agli insediamenti prevalentemente residenziali, caratterizzate dalla necessità di dare migliori condizioni di sicurezza e funzionalità. Gli interventi dovranno tendere ad eliminare il traffico di transito; riduzione dei parcheggi su strada, da sostituirsi con aree di sosta in posizioni interne; eliminazione delle strade a fondo cieco; incremento di opre di arredo con aree di verde elementare, messa a dimora di piante migliorando gli spazi di relazione nei nuovi quartieri residenziali a favore degli anziani e dei bambini e disabili; uso di materiali naturali e pavimentazioni permeabili; pavimentazioni fonoassorbenti nei punti di maggior traffico con dissuasori per ridurre la velocità delle auto; riduzione dei rischi con allargamento dei marciapiedi e previsione di piste ciclabili integrate con percorsi pedonali specialistici per facilitare il movimento ai disabili e ad altre categorie con difficoltà motoria.

Art. 69 Criteri generali per le opere nel territorio aperto

In relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo e alle strategie generali e specifiche di sistema territoriale del presente Piano Strutturale, viene affidato al territorio aperto un ruolo fondamentale negli assetti e nell'uso sostenibili.

Il quadro conoscitivo, prima per la variante di cui alla L.R. 64/1995 e poi per il Piano Strutturale, ha messo in luce i notevoli valori ambientali e paesaggistici del territorio aperto lorese, illustrati in relazione ai sistemi territoriali e sottosistemi ambientali. La tutela del territorio aperto, in conclusione, non è programmata solo in relazione al sostegno e allo sviluppo delle attività agricole bensì in considerazione delle funzioni di presidio ambientale, paesaggistico e di difesa del suolo, che si ritengono essere condizioni essenziali per la permanenza del territorio.

È proprio la presenza nel territorio aperto di aree naturalistiche e emergenze storiche di pregio a poterne giustificare utilizzi turistici, di tempo libero, ricreativi, culturali, che vanno ben al di là di una economia agricola che può presentare caratteri di debolezza.

Non è infine da trascurare la funzione di equilibrio idraulico e geo-mofologico che tutto il territorio lorese assicura a vantaggio delle zone di valle.

Per tutti questi motivi, la ricordata variante alle zone agricole ed il presente Piano Strutturale con i contenuti prescrittivi delle unità territoriali organiche elementari determinano, la tutela del territorio aperto e lo assimilano, sul piano normativo, a territorio ad esclusiva funzione ambientale, costituito da suolo di prima qualità, ad elevata capacità d'uso.

Il Regolamento Urbanistico potrà approfondire e specificare la disciplina urbanistica del territorio aperto, assumendo come riferimento il P.T.C.P. di Arezzo, la disciplina urbanistica vigente e gli obiettivi strategici del Piano Strutturale.

Il territorio di Loro può a giusta ragione identificarsi come luogo di acqua, pietra e natura.

La storia ha lasciato segni tangibili di rilevante valore con la costruzione di architetture, la modifica del paesaggio nella parti terrazzate e lasciando alla montagna con la sua "natura umanizzata" di formare la naturale cornice di questo sistema territoriale con una importante identità in quello più ampio del Valdarno

Programmi e progetti, pubblici e privati, possono sfruttare queste potenzialità con attività turistiche, di tempo libero, sportive, didattiche.

È nel contesto generale degli obiettivi del Piano, indicati nei sistemi territoriali e funzionali, che può essere valutato il progetto di Parco agrario di eredità culturale, con la costruzione di un centro di documentazione e promozione sulla cultura dell'acqua, delle coltivazioni agrarie di tradizione e della montagna, al quale fanno da giusto corallaio il parco dei castelli, il patrimonio archeologico e architettonico, la possibilità di un museo diffuso dell'arte contemporanea (Museo Venturino Venturi) che costituiscono già di per sé un percorso di notevole interesse per il Valdarno.

Art. 70 Valutazione degli effetti ambientali

Ai fini dell'attuazione degli interventi ed al loro recepimento nel R.U. è prescrittivo quanto indicato nella relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali.

La realizzazione degli interventi stessi è pertanto vincolata e subordinata al rispetto delle condizioni di trasformabilità indicate nella relazione sull'attività di valutazione degli effetti ambientali che è parte integrante del P.S.

Il sistema delle valutazioni, secondo quanto indicato dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 5/95, dovrà essere applicato preventivamente e dovrà supportare le scelte localizzative e dimensionali connesse alle trasformazioni del territorio previste dal P.S. secondo le indicazioni metodologiche di cui all'art. 13 della stessa legge e relative istruzioni tecniche approvate con delibera G.R. n. 1541 del 14.12.1998.

Art. 71 Salvaguardie relative alle caratteristiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche

Fino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al Capo II del Titolo II, ordinari o specialistici, richiamati dal medesimo Capo II del Titolo II.

Capo II STRUMENTI DI GESTIONE E INDIRIZZI PROGRAMMATICI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 Il Regolamento Urbanistico

1. Il regolamento urbanistico nel rispetto del presente Piano Strutturale provvede:

  1. a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e per la successiva formazione di piani attuativi pubblici o privati relativamente alle parti di territorio di cui si prevedano modificazioni della organizzazione anche con interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) a disciplinare le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, da conservare nelle proprie caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
  3. c) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso e di trasformazioni fisiche o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelli per le funzioni pubbliche di interesse pubblico e collettivo;
  4. d) a definire il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti;
  5. e) a dettare i criteri per l'organizzazione delle scelte di trasformazione, adottate dal piano, con il sistema delle infrastrutture dei trasporti in relazione ai tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 5 bis della L.R. 5/95;
  6. f) il Regolamento Urbanistico detterà le norme e i principi relativi alla pianificazione eco-sostenbile ed alla bio-architettura tramite apposito regolamento.

Art. 73 I programmi integrati d'intervento

I programmi integrati d'intervento indicano nel rispetto delle limitazioni e dei contenuti di cui al precedente titolo:

  1. a) quali piani attuativi si intende avviare entro i termini stabiliti dagli stessi programmi integrati;
  2. b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a);
  3. c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da realizzare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  4. d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o modificare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  5. e) gli immobili o le aree che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali servitù, entro il periodo di validità dei programmi integrati.

I programmi integrati d'intervento sono corredati:

  1. a) dalla ricognizione delle risorse territoriali che si intendono impegnare;
  2. b) dalla valutazione degli effetti delle loro indicazioni sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici, nonché sugli atti amministrativi in materia di tempi e orari;
  3. c) dalle valutazioni per la fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali;
  4. d) dei piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti.

Art. 74 Adeguamenti a modificazioni di piani sovraordinati

1. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo A), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

2. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità cautelativa dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226 (aree per interventi strutturali tipo B), definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

3. Ogni eventuale modificazione dell'individuazione e della perimetrazione e della disciplina, nonché ogni riclassificazione, delle aree corrispondenti a quelle classificate quali aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) e a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) dal "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno", definita a norma del medesimo predetto piano e delle pertinenti disposizioni di legge, verrà riportata nel presente piano mediante deliberazione del consiglio comunale.

Art. 75 Ottemperanza ad altre disposizioni

1. Per quanto non specificato dal presente piano e dalle N.T.A. valgono le disposizioni delle leggi e delle disposizioni della Regione Toscana e dello Stato nel caso che queste ultime abbiano effetto sulle prime.

2. Possono essere apportate, in ogni momento, variazioni tecniche agli elaborati del presente piano ed alle N.T.A., determinate dall'applicazione di leggi o atti amministrativi della Regione e dello Stato che non incidano sulle invarianti del P.S. e su quelle indicate dal P.T.C.P. strettamente necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà.

Nel territorio di Loro Ciuffenna non sono stati identificati dal P.S. siti estrattivi, tuttavia considerato che la Regione Toscana sta elaborando il nuovo P.R.A.E.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 78/1998 e che la Provincia di Arezzo dovrà conseguentemente adeguare il quadro conoscitivo degli ambiti estrattivi, il Comune di Loro Ciuffenna, nel rispetto delle invarinanti strutturali di cui al precedente capo IV è tenuto al recepimento automatico degli atti regionali e provinciali nel quadro conoscitivo del P.S. con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree estrattive se previste. (accoglimento osservazione 12).

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14