Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 40 Disposizioni generali ed efficacie

1. Il Piano Strutturale attraverso le regole dello Statuto dei Luoghi stabilisce la disciplina urbanistica del territorio e delle sue invarianti e risorse, così come individuate nelle tavole di Piano e descritte nel precedente Titolo II.

2. Lo statuto dei luoghi definisce i fattori relativi ai modi di intervento e ai criteri di assegnazione delle destinazioni d'uso con azioni di: protezione, conservazione, recupero riqualificazione, addizione, trasformazione con incremento delle risorse.

3. Le regole dello statuto dei luoghi definiscono, per le parti del territorio, i modi di intervento e le funzioni compatibili.

4. Le azioni sopraindicate, conseguenti alle strategie di sistema ambientale e specificate per unità territoriali organiche elementari, devono attenersi alle regole dello statuto dei luoghi indicate agli articoli seguenti.

5. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni delle Regole dello Statuto dei Luoghi, deve stabilire e definire i tipi di intervento relativi ai singoli edifici e spazi aperti, dell'intero territorio comunale che, per casi specifici e puntualmente definiti, potranno discostarsi dalle indicazioni dello regole dello Statuto dei Luoghi, in conseguenza al passaggio ad una scala di maggior dettaglio e ad una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, unicamente al fine di dare attuazione agli obiettivi generali espressi negli ambiti di riferimento, specificati negli articoli del successivo Titolo IV delle presenti norme.

6. Per quanto attiene alle aree da sottoporre ad interventi di addizione con trasformazione, il Regolamento Urbanistico verifica la fattibilità degli interventi previsti, approfondendo gli effetti ambientali delle trasformazioni e specificando le eventuali e necessarie misure di mitigazione.

7. La verifica delle trasformazioni rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie, è condizione indispensabile e vincolante per la conferma e l'attuazione delle previsioni degli interventi di addizione e trasformazione.

8. Per ogni intervento che preveda nuovi impegni di suolo dovranno essere garantite:

  1. a) opere di prevenzione e di recupero del degrado fisico e ambientale;
  2. b) difesa del suolo;
  3. c) messa in sicurezza da esondazioni e/o frane;
  4. d) approvvigionamento idrico e depurazione;
  5. e) smaltimento rifiuti solidi;
  6. f) disponibilità di energia;
  7. g) accessibilità e mobilità.

Ai fini della applicazione della norma di cui al presente articolo, si distinguono le regole per il territorio costruito da quelle del territorio aperto.

9. I programmi e progetti di cui al precedente art. 6 devono contenere esplicito riferimento alle presenti regole che il Piano Strutturale prescrive nell'ambito di territorio costruito o aperto interessato dai programmi e progetti, dimostrando la loro conformità a dette regole.

10. I proponenti dei programmi e progetti, di propria iniziativa o a seguito di richiesta fatta dal Comune all'atto della valutazione preventiva del progetto di cui al comma 2 dell'art. 6, possono approfondire e integrare le regole di luogo del Piano Strutturale.

Ove gli approfondimenti e le integrazioni risultino migliorative rispetto a quanto stabilito dal Piano Strutturale, il Comune, per l'ambito di territorio costruito o aperto interessato dal progetto preliminare, procederà alla modifica delle regole stesse preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo.

Detti approfondimenti e integrazioni non costituiscono variante al Piano Strutturale.

Art. 41 Regole di luogo del territorio costruito

1. Costituiscono territorio costruito gli insediamenti risultanti dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Loro Ciuffenna, con le modificazioni di perimetro apportate dai sottosistemi ambientali e dalle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV.

2. Le regole del territorio costruito attengono ai seguenti elementi costitutivi degli insediamenti che il Regolamento Urbanistico dovrà precisare:

  • - Tessuti urbani;
  • - complessi, edifici, nuclei e aggregati.

3. In relazione alla struttura insediativa prevalente, il territorio è suddiviso nei seguenti tessuti urbani:

  • - tessuto urbano di antico impianto;
  • - tessuto urbano di prima espansione;
  • - tessuto urbano non compatto tipologicamente uniforme;
  • - tessuto urbano non ordinato con accostamento casuale di varie tipologie ed epoche di formazione;
  • - tessuto urbano, tipologicamente uniforme, con una maglia viaria regolare, privo di caratteri di integrazione con il contesto urbano circostante.

La separazione tra i vari tessuti non è netta; in ciascun tessuto sono rilevabili presenze più o meno consistenti degli altri tessuti. Ai fini della contestualizzazione degli interventi e delle opere - in particolare della nuova edilizia - l'obbligo al rispetto delle regole di statuto dei luoghi si riferisce alle caratteristiche di tessuto prevalente.

4. In ciascun tessuto saranno individuati dal R.U. gli edifici, i complessi edilizi e le aree di interesse tipologico e morfologico la cui presenza manifesta i caratteri identificativi dei luoghi, assieme alle loro regole insediative.
Sono individuate le seguenti classi di edifici cui si riconoscono valori tipologici e morfologici:

  • - edifici di rilevante valore architettonico;
  • - edifici con rilevanti caratteri tipologici e di particolare interesse, costituenti elementi di riconoscibilità nei tessuti urbani;
  • - edifici di interesse documentario, compatibili con il contesto.

Fanno parte del tessuto urbano di antico impianto:

  • - il centro storico di Loro Ciuffenna con i nuclei di Gropina, Poggio di Loro e S.Clemente in Valle;
  • - il centro storico di Rocca Ricciarda, Trappola, Casa, Casale, Trevane, La Villa, Chiassaia, Anciolina, Modine, Gorgiti ;
  • - le parti antiche di S.Giustino intorno alla Pieve e lungo il tratto urbano della Sette Ponti con i nuclei di Casamona, Pratovalle, Faeto e il Borro oltre al nucleo di Sercognano;
  • - gli edifici e complessi edilizi riconoscibili nell'abitato di Malva, Uliveto, Odina, Querceto, Montemarciano e lungo la Sette Ponti. ecc.
  • - i centri storici di Poggio di Loro e Trappola;

6. Fanno parte del tessuto urbano di prima espansione tutte le zone di completamento riconoscibili come prime espansioni in prossimità dei centri antichi.

7. Fanno parte del tessuto urbano non compatto, tipologicamente uniforme le zone nelle quali si è completato in epoche recenti il progetto di edificazione riscontrabili nelle parti collinari del Capoluogo.

8. Fanno parte del tessuto urbano non ordinato, con accostamento casuale di varie tipologie e epoche di formazione le zone dove convivono funzioni plurime (produttive, residenziali) senza continuità edilizia e regole riconoscibili nelle parti centrali di San Giustino e nella zona sud del Capoluogo.

9. Fanno parte del tessuto urbano tipologicamente uniforme, con una maglia viaria regolare privo di caratteri di integrazione con il contesto urbano circostante, le nuove espansioni di San Giustino e del Capoluogo ancora in fase di completamento.

Per tutte queste zone il Regolamento Urbanistico approfondirà e preciserà le azioni previste dal P.S. apportando modifiche in rapporto alle analisi più approfondite che verranno svolte.

Art. 42 Regole di luogo del territorio aperto

1. Costituiscono territorio aperto le zone classificate agricole dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Loro Ciuffenna, con le modificazioni di perimetro risultanti dai sistemi territoriali e dalle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV e che verranno approfondite dal Regolamento Urbanistico.

2. Le regole di luogo del territorio aperto attengono ai seguenti elementi territoriali:

  • - morfologia del territorio;
  • - disposizione sul territorio delle "ville", "nuclei" e "case" coloniche;
  • - trama delle strade vicinali, poderali e forestali;
  • - reticolo idrografico;
  • - partizione agraria;
  • - formazioni arboree lineari;
  • - argini;
  • - terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - boschi, boschi di pregio, ecc.

3. Gli assetti, le disposizioni sul terreno e i tracciati degli interventi e delle opere previste dai programmi e dai progetti - particolarmente quelli dovuti alla regimazione del reticolo idrografico superficiale, alla produzione agricola e ai programmi stradali - devono conformarsi al disegno del suolo determinato dagli elementi territoriali elencati nel precedente comma e nel rispetto delle invarianti.

Le opere lineari (strade, filari arborei ecc.) seguiranno di norma i confini dei campi e i percorsi esistenti. I corpi di fabbrica della nuova edilizia, ove ammessa, avranno spessori limitati e sviluppo preferibilmente longitudinale; sono da evitare le costruzioni di rilevante estensione, come i capannoni.

Per quanto riguarda i rapporti degli edifici con la viabilità ci si atterrà a posizionamenti simili a quelli delle "fattorie" e "case" agricole esistenti. Sono altresì da evitare manufatti di grande altezza.

Particolarmente importante ai fini del rispetto delle presenti regole risulta essere la verifica dei coni e delle visuali prospettiche, da approfondire e assumere da parte del Regolamento Urbanistico nella valutazione della compatibilità per la localizzazione dei nuovi fabbricati che interferiscono visivamente con aree, edifici e centri abitati di valore storico-architettonico e paesaggistico.

Art. 43 La protezione e conservazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della conservazione le parti di territorio nelle quali si rendano necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero di una risorsa individuata, nella sua struttura morfologica, tipologica, materica dei manufatti e degli spazi liberi.

2. Nelle aree della protezione e conservazione sono comprese tutte le categorie di intervento di tipo conservativo: dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) al restauro. Il Regolamento Urbanistico potrà operare una maggiore articolazione delle diverse categorie del restauro: dal risanamento conservativo, al restauro scientifico, fino al restauro con cambiamento della destinazione d'uso originaria. Il Regolamento Urbanistico all'interno delle aree indicate di protezione e conservazione può individuare quali approfondimenti di dettaglio gli edifici e le aree non ritenuti meritevoli di conservazione o in contrasto con i valori effettivi dei luoghi sui quali operare interventi non rientranti nella presente categoria.

Fino all'adozione del R.U. per le zone non sottoposte a salvaguardia dal P.S. all'interno delle singole U.T.O.E. le aree di completamento e di espansione del vigente P.R.G. mantengono le destinazioni, le categorie di intervento e gli indici urbanistici di cui al P.R.G. approvato con delibera di Consiglio Regionale 23/04/1997 n.123. (accoglimento osservazioni n.33H-24-33N-72-73).

3. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della conservazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) gli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, in quei contesti specifici dove si riconoscono condizioni assolutamente inalterabili e/o modificabili e dove si rilevano non essere necessari interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti degli edifici e degli spazi aperti;
  2. b) gli interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti rispetto ad una migliore funzionalità dell'edificio o degli spazi aperti e a migliorarne le condizioni d'uso;
  3. c) gli interventi finalizzati a conferire alle parti del territorio e agli edifici una differente articolazione tra le parti, in termini di distribuzione, che migliorandone le condizioni d'uso, comunque non ne modifichino i caratteri e la struttura;
  4. d) alla eliminazione delle forme di degrado anche con piani o progetti di riqualificazione urbani rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Art. 44 Il recupero e riqualificazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della riqualificazione le parti di territorio nelle quali si renda necessaria una azione innovativa e migliorativa.

2. Nelle aree del recupero e riqualificazione sono comprese le categorie necessarie a conseguire l'obiettivo della riqualificazione, fino al nuovo intervento sul singolo edificio, a condizione che venga dimostrato un netto miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.

3. Appartengono alla categoria del recupero e riqualificazione le opere di bonifica, di adeguamento tecnologico, di riassetto viario, tutte le opere tese alla eliminazione delle forme di degrado presenti. All'interno di queste aree si tende al mantenimento dell'assetto urbano esistente, ma prevedendo la possibilità di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti. Le nuove volumetrie così determinate andranno detratte dalle volumetrie previste nelle UTOE. (accoglimento osservazione n.33G).

4. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree del recupero e riqualificazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti alle nuove esigenze di utilizzazione, ad eliminare elementi estranei e comunque a migliorarne le condizioni d'uso, anche attraverso l'inserimento di nuovi impianti;
  2. b) interventi finalizzati a conferire all'edificio una differente articolazione distributiva, anche attraverso modifiche ed ampliamenti volumetrici;
  3. c) interventi finalizzati alla riorganizzazione, anche distributiva e planimetrica, anche con il mutamento dei preesistenti rapporti urbanstici;
  4. d) interventi di completamento edilizio e/o interventi contenuti e limitati di nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 40.

Art. 45 La trasformazione e addizione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della trasformazione e addizione e le parti del territorio nelle quali si renda necessaria un'operazione di trasformazione dell'assetto morfologico, tipologico, materico degli edifici e degli spazi aperti esistenti, rispetto alla condizione di partenza.

2. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della trasformazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) interventi volti alla riorganizzazione distributiva e planivolumetrica di una singola parte di territorio, anche con alterazioni dei preesistenti rapporti urbanistici;
  2. b) interventi di modifica e/o sostituzione del tessuto edilizio ed urbanistico esistente;
  3. c) interventi di nuova edificazione e/o di nuovo assetto degli spazi aperti.

3. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 40.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà definire all'interno dei sottosistemi e delle UTOE, quali siano le azioni da attivare sulle funzioni e destinazioni d'uso presenti individuate in azioni di:

  • - mantenimento;
  • - adeguamento e miglioramento;
  • - modifica e trasformazione.

Le azioni di cui al presente Titolo III attingono alle risorse e alle invarianti come descritte ai precedenti Titoli e precisate nel successivo Titolo IV.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14