Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 29 Centri storici

1. Sono invarianti: il centro storico di Loro Ciuffenna, di San Giustino e tutti i nuclei e aggregati del sistema collinare.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - L'identità storica dei rapporti dimensionali tra edifici e spazi liberi;
  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
  • - le emergenze storico-architettoniche;
  • - gli elementi decorativi;
  • - gli assi visuali;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo che costituiscono elementi della identità storica;
  • - le relazioni tra i nuclei ed il paesaggio circostante.

3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificarne lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti definendo eventuali nuove campagne di schedatura al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente precisando ulteriormente la classificazione di valore (dele)

4. Il P.S. assume la disciplina (dele) del P.d.R. approvato dal Comune con delibera di C.C. nº 128 del 29.10.1999 relativamente alla porzione del Capoluogo interessato.

5. Il mulino di Loro per il suo alto valore storico-architettonico e di memoria documentale della cultura materiale del luogo, quale centro di riferimento del parco dei mulini e dell'acqua, è sottoposto a tutela integrale ivi comprese le opere idrauliche che determinano i caratteri e la funzionalità dell'opificio storico.

Gli altri mulini sono sottoposti a salvaguardia in attesa del R.U. che dovrà precisare i contenuti del Parco tutelando comunque i caratteri storici-architettonici e documentali degli edifici e delle pertinenze idrauliche ivi comprese le strutture e gli elementi tecnologici atti a garantire il funzionamento dei complessi molitori. Sono comunque ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo con fedele ricostruzione delle parti dirute.

Art. 30 Edificato al catasto Leopoldino

1. Sono invarianti gli edifici presenti al catasto Leopoldino e compresi sia nei sottosistemi ambientali che nelle U.T.O.E.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le relazioni tra gli edifici e gli spazi di pertinenza;
  • - il rapporto e l'allineamento degli edifici con il fronte stradale;
  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali degli edifici di pregio;
  • - gli elementi decorativi degli edifici di pregio;
  • - il rapporto degli edifici con le pertinenze che mantengono i caratteri originari e gli arredi vegetazionali;

3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificarne lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti definendo eventuali nuove campagne di schedatura al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente precisando ulteriormente la classificazione di valore (dele). In attesa del R.U. è sottoposto a salvaguardia l'intero patrimonio sparso assumendo come interventi massimi ammissibili quelli già previsti dalla schedatura per gli edifici di rilevante valore tipologico-architettonico, di valore tipologico e di valore per la presenza di caratteri tipici della tradizione locale. Per gli edifici non assoggetati al restauro dalla schedatura del Comune di Loro Ciuffenna sono ammissibili gli interventi indicati nelle schede di riferimento allegate al P.R.G. vigente.

Art. 31 Ville, poderi ed edifici specialistici

1. Sono invarianti gli edifici storici quali le case rurali, le ville, i poderi e gli edifici specialistici, con la rispettiva area di pertinenza, che hanno caratterizzato la struttura insediativa agraria.

2. Costituiscono elementi di invarianza;

  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo che hanno rilevanza storica.

3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificarne lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti definendo eventuali nuove campagne di schedatura al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente precisando ulteriormente la classificazione di valore (dele).

Il Regolamento Urbanistico dovrà, al fine di stabilire (dele) interventi di salvaguardia più pertinenti, approfondire e valutare i coni delle visuali prospettiche dai luoghi e lungo gli assi di visibilità delle aree e degli edifici sottoposti a tutela.

Nelle aree di tutela previste dal P.T.C.P. non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad eccezione degli interventi di recupero previsti nell'ambito di P.d.R. o P.P. finalizzati alla riqualificazione edilizia-architettonica e ambientale. Dette aree sono escluse dalle aree a prevalente funzione agricola e comunque non interessate da nuova edificazione di abitazioni rurali anche se previste da precedenti atti di pianificazione comunale assunti dal P.S.

Art. 32 Viabilità storica e di interesse paesistico

1. Vengono individuate come invarianti le reti della viabilità storica, della viabilità principale e della viabilità vicinale e rurale individuate nel catasto Leopoldino ed ancora presenti nel territorio comunale, da conservare in quanto costituiscono una trama di fondamentale importanza per la corretta fruizione del territorio, mettendo in relazione le varie aree del paesaggio agrario con parti urbanizzate del comune.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la rete dei tracciati;
  • - la libera percorribilità;
  • - il fondo naturale e le pavimentazioni tradizionali;
  • - le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque;
  • - le opere d'arte, i tabernacoli ed altri manufatti di rilevanza storica architettonica.

3. Sono inoltre soggetti alla disciplina della variante (dele) n. 34 del P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

In attesa del R.U. gli interventi fuori dai centri abitati ricadenti entro una fascia di ml 150 misurata dall'asse stradale, dovranno essere sottoposti al parere della commissione edilizia integrata che valuterà l'ammissibilità dell'intervento proposto in rapporto alle interferenze che l'intervento medesimo può comportare con il paesaggio ed il patrimonio storico-architettonico di valore. Gli organi tecnici comunali possono richiedere elaborati grafici, fotomontaggi e studi particolareggiati sulle interferenze che i progetti presentati possono avere con i coni visivi.

Art. 33 Boschi di pregio e aree di integrazione ecologica

1. Sono tutelati in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica, alla conservazione dei valori paesaggistici e di compensazione ambientale.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la dotazione boschiva;
  • - la caratterizzazione delle specie arboree;
  • - la sistemazione dei suoli;
  • - la rete dei sentieri e la viabilità minore interna alle aree.

3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 64/1995 vale quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) n. 34 al P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

Art. 34 Aree di tutela paesistica delle strutture urbane

1. Sono individuate come invarianti le aree che definiscono l'intorno territoriale contiguo alle strutture urbane da salvaguardare in quanto aree di tutela paesistica dei centri storici.

2. Le aree di tutela paesistica delle strutture urbane costituiscono di per se elemento di invarianza.

3. Le aree non sono da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995, vale quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) n. 34 al P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

4. Il Regolamento Urbanistico potrà sviluppare ulteriori studi finalizzati alla individuazione dei valori paesaggistici e storici delle aree introducendo ulteriori norme di dettaglio per la tutela e salvaguardia delle zone e delle strutture urbane anche in merito alla riqualificazione edilizia-ambientale degli edifici esistenti e alla valutazione dei coni delle visuali prospettiche così come indicato al precedente articolo 31 precisando le norme e la discipline di tutela (accoglimento osservazione n.15+25).

Art. 35 Terrazzamenti e Zona dell'oliveto terrazzato

1. Le aree che presentano sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti sono da conservare integralmente, in quanto costituiscono un importante elemento di memoria storica delle tecniche agrarie tradizionali, connotano specificatamente una parte del territorio comunale e svolgono un ruolo attivo di salvaguardia ambientale rispetto ai fattori di rischio idrogeologico. Nel caso di crolli totali e parziali è richiesto il ripristino delle opere d'arte. Possono essere valutate soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e purché di pari o maggiore efficacia sul piano della sistemazione del suolo e della regimazione delle acque.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le tipologie costruttive tradizionali;
  • - le caratteristiche delle colture agrarie di pregio;
  • - il reticolo idrografico di scolo e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

3. Il Regolamento Urbanistico ai fini della tutela paesaggistica e idrogeomorfologica ne definirà l'effettiva consistenza al fine di stabilire il tipo di intervento ammissibile in applicazione di quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) al P.R.G. n. 34 delle zone agricole (art. 19 N.T.A.) approvata dal Comune di Loro con delibera C.C. nº 97 del 10.11.2000 (accoglimento osservazione n.33A).

4. Potranno essere realizzati interventi che consentano l'accessibilità alle aree per la conservazione e gestione delle pratiche agrarie in corso o di quelle previste dai P.M.A.A. (accoglimento osservazione 9) e l'accesso agli edifici esistenti.

Art. 36 Pascoli e prato pascolo

1. Vengono individuati come invarianti i pascoli di crinale, per la loro importanza ecologica e perché costituiscono un'importante risorsa per la fauna selvatica; essi sono da conservare nella loro estensione e da riqualificare a causa del progressivo avanzamento del bosco.

2. Le aree a pascolo costituiscono di per sé elemento di invarianza.

3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 vale quanto stabilito dalla variante al P.R.G. (dele) n. 34 delle zone agricole (art. 21 bis N.T.A.) (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

Art. 37 Reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale

1. Viene individuata come invariante la trama dei fiumi, torrenti e fossi con le loro pertinenza che contribuiscono all'equilibrio complessivo del regime delle acque, che ha ancora uno stretto legame con l'organizzazione del territorio agrario e che assume una funzione primaria di connessione tra le diverse parti del territorio. Risulta di valore strategico sotto il profilo idrologico, ambientale e naturale non solo in relazione al regime delle acque, ma anche per la continuità ecologica garantita dalle stesse.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - gli alvei ed i percorsi fluviali;
  • - le connessioni tra i corsi d'acqua;
  • - le superfici libere golenali;
  • - le opere di difesa idraulica compresi i relativi manufatti;
  • - la vegetazione riparia;
  • - i mulini nella loro funzione idraulica e tutti i manufatti connessi a tale funzione.

Art. 38 Geotipi ed emergenze naturalistiche

1. Sono i complessi geomorfologici di particolare interesse caratterizzati da singolari formazioni di rilevanza scientifica, definiti da fenomeni locali derivanti dalla qualità e dalla struttura del suolo e formati dall'azione erosiva e costruttrice degli agenti esogeni. Essi si costituiscono come veri e propri monumenti naturali e dovranno essere tutelati integralmente nelle loro dinamiche naturali evitando manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, escavazioni, manufatti edilizi, ecc.).

2. Gli elementi che costituiscono invarianza sono riportati e cartografati nella tavola delle invarianti (ta.16).

3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificare il loro stato di conservazione e precisare le azioni di difesa e tutela attraverso una schedatura puntuale finalizzata ad introdurre migliori e più puntuali norme di tutela e valorizzazione.

Art. 39 Rete viaria - Corridoi infrastrutturali - varianti stradali

1. Sono quelle aree interessate dalla presenza della viabilità comunale e sovracomunale, nonché dalle previsioni di nuova viabilità indispensabili alla risoluzione dei collegamenti principali all'interno del territorio comunale e con i Comuni contermini. I tracciati riportati negli elaborati grafici del Piano Strutturale sono quelli attuali per la viabilità esistente e indicativi, per la viabilità di progetto, e pertanto su questi sono consentiti adeguamenti in sede di progetto esecutivo dell'opera. Tali corridoi hanno valore di invariante fino alla realizzazione delle infrastrutture previste; a realizzazione avvenuta assume valore di invariante il tracciato effettivo dell'opera.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i tracciati della viabilità di progetto;
  • - le fasce di rispetto.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14