Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 17 Disposizioni relative alla "risorsa acqua"

1. Il regolamento urbanistico in riferimento alla risorsa acqua dovrà precisare norme finalizzate al perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, anche in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, con la progressiva estensione delle seguenti misure:

  • - l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
  • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
  • - il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
  • - la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

2. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, in relazione alle loro specifiche relative competenze, devono prescrivere che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma 1.

3. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, in relazione alle loro specifiche relative competenze, verificano che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze degli altri Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, salvo che contemporaneamente non intervengano, o non siano garantite, misure di bilanciamento dei consumi. Resta inteso che la disponibilità di risorse e infrastrutture dovrà essere certificata dall'AATO.

4. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche è richiesta la progressiva attivazione, in accordo con la competente Autorità di ambito territoriale ottimale, delle seguenti misure:

  1. a) il completamento della rete fognaria, e il miglioramento della impermeabilità della medesima, in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi;
  2. b) il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai piccoli insediamenti e agli edifici isolati;
  3. c) il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole.

5. A norma della lettera b) del comma 4, laddove non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi adeguati individuali di smaltimento, tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, e puntando a privilegiare la fitodepurazione.

6. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, dovrà inoltre precisare norme finalizzate al:

  • - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;
  • - regimazione delle acque superficiali;
  • - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
  • - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
  • - verifica e messa in sicurezza dei pozzi delle acque sotterranee;
  • - compensazione dei consumi.

7. Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale individuati nella tavola idrologica e ricadenti negli ambiti, di cui al successivo Titolo III valgono le seguenti disposizioni, di cui al DCR n. 236 del 24 maggio 1988:

  • - nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche;
  • - nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • - dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • - accumulo di concimi organici;
    • - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • - aree cimiteriali;
    • - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • - apertura di cave e pozzi;
    • - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose;
    • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • - impianti di trattamento di rifiuti;
    • - pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietata la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro allontanamento.

Sulla risorsa acqua si applicano anche le seguenti azioni:

1. Tutela delle acque

Il sistema delle acque è costituito dai corsi d'acqua classificati (fiumi e fossi) e microreticolo, dai bacini arginati di raccolta di acque superficiali, dalle risorse idriche (falda acquifera e pozzi).

Il reticolo idrografico principale è costituito dal Ciuffenna, dall'Agna, dell'Orenaccio e dai loro affluenti principali.

Per ciascuno di questi elementi del sistema delle acque, individuati nella Carta della pericolosità idraulica, sono stabilite nei comma seguenti vincoli, limitazioni di uso, prescrizioni e criteri.

2. Fiumi, canali, fossi

Comprendono i torrenti, fossi e affluenti e sono subordinati alle autorità competenti con le opere di regimazione e manutenzione.

3. Interventi sul micro reticolo minore

Le opere dei privati devono mantenere nei fondi tutte le condizioni occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque; esse riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché opere per migliorare il deflusso delle acque. Esse consistono essenzialmente in:

  • - Tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo;
  • - aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  • - estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei fossi; diserbare le sponde e le sezioni arginali;
  • - mantenere espurgate le chiaviche e altre opere idrauliche;
  • - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai fossi, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
  • - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Oltre a quanto stabilito dalle discipline delle autorità competenti per i corsi d'acqua, valgono le disposizioni seguenti se non in contrasto:

  1. a) è vietato alterare i corsi d'acqua, naturali e artificiali permanenti, e lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica; i corsi d'acqua devono essere mantenuti a cielo aperto;
  2. b) è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico. L'alveo dei corpi d'acqua dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza idraulica o ripristinato garantendo sempre la sezione naturale;
  3. c) è vietato qualunque ingombro dei fossi con materie terrose, pietre, erbe, acque e qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, anche di origine agricola, se non preventivamente trattate, che possono dar luogo a infezione di aria e a inquinamento dell'acqua;
  4. d) sono da escludere negli alvei, nelle scarpate e nelle aree spondali per un'ampiezza di norma pari a 10 m., tutti i manufatti, i depositi, le baracche e le capanne, gli orti stagionali, le serre e le stalle, i parcheggi e i campeggi, e le opere che comportino comunque dissodamenti del terreno e, di conseguenza, maggiore erosione durante le piene. Sono ammessi, se realizzati in modo compatibile, i punti attrezzati per la sosta e per il ristoro, le apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, la strumentazione scientifica, la sentieristica pedonale e ciclabile, la segnaletica;
  5. e) deve essere perseguito il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado e di alterazione.
    Nelle aree di degrado si interverrà con nuove piantagioni di alberi e arbusti propri dell'ambiente fluviale, con il consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature mediante materiali lignei, pietrosi, arborei, con esclusione delle gabbionature e dei manufatti in cemento, nel rispetto della sezione esistente;
  6. f) deve essere perseguito il riequilibrio tra zone di deposito e zone di erosione mediante interventi di rinaturalizzazione;

4. Falda acquifera

Le risorse idriche sono rappresentate dalle falde acquifere e dai pozzi che da esse si approvvigionano per usi acquedottistici, domestici e produttivi (irrigui e industriali).

Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera dovranno essere subordinati al mantenimento della sua consistenza e purezza.

Ogni previsione e localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere definita con specifica considerazione di tali aree e le realizzazioni concesse dovranno rispettare le limitazioni e adottare gli accorgimenti opportuni.

Le aree di ricarica delle falde consistenti non potranno essere interessate da interventi che comportino un sensibile incremento delle superfici impermeabili.

5. Pozzi

I pozzi sono elementi da tutelare in quanto utilizzano una risorsa che è patrimonio dell'intera comunità. L'utilizzazione può essere permessa purché siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente.

I pozzi acquedottistici e privati sono indicati nella tavola della pericolosità idraulica e nella valutazione degli effetti ambientali.

Per le acque destinate al consumo umano si dovranno, nell'intorno delle opere di captazione, individuare le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/1998.

Art. 18 Disposizioni relative alla "risorsa aria"

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa aria, dovrà precisare norme finalizzate alla:

  • - limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
  • - limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico attraverso il Piano del Rumore già predisposto dal Comune di Loro Ciuffenna ed in fase di approvazione;
  • - limitazione e compensazione dell'inquinamento da radiazioni magnetiche non ionizzanti;
  • - limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e dell'aridità dell'aria.

2. Ai fini della tutela della qualità dell'aria vanno pertanto perseguite:

  1. a) la riduzione dei flussi di traffico veicolare, attraverso:
    • - una riorganizzazione della circolazione nei nodi più critici come indicati nella tav. 11;
    • - il potenziamento del servizio di trasporto pubblico;
    • - la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali;
  2. b) l'ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche, e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative, nonché ad adeguata distanza da esse, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni del sistema insediativo;
  3. c) in alternativa a quanto indicato alla lettera b), per le piccole e medie industrie che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie a renderne compatibili la presenza entro le suddette articolazioni del sistema insediativo con le esigenze di protezione dall'inquinamento, mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Art. 19 Disposizioni relative alla "risorsa clima"

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa clima dovrà precisare norme che:

  • - Negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.
  • - Il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi, nel disciplinare i profili localizzativi, di assetto organizzativo morfologico, di tipologia dei manufatti edilizi, relativi agli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, devono adeguatamente considerare le condizioni microclimatiche. Il R.U. dovrà comunque rispettare quanto stabilito al successivo articolo 23.

Art. 20 Disposizioni relative alla "risorsa energia"

1. Ai fini della stabilizzazione dei consumi energetici va perseguita la progressiva estensione delle seguenti misure:

  1. a) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
  2. b) la non ammissibilità delle trasformazioni che comportino una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici, o anche soltanto contribuiscano alla determinazione di una tele variazione;
  3. c) l'applicazione della normativa tecnica in ordine alle caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari finalizzate al risparmio energetico;
  4. d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;

2. Nel Regolamento Urbanistico deve essere condotta un'esauriente valutazione di eventuali risorse energetiche locali (impianti esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni termici delle funzioni urbane limitrofe.

3. Va perseguita la riduzione dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, anche conducendo a tal fine un'adeguata valutazione dell'uso potenziale di fonti rinnovabili.

Art. 21 Disposizioni relative alla "risorsa sottosuolo e suolo, copertura vegetazionale"

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 devono essere previste sempre le seguenti azioni e quelle dei commi seguenti:

  1. a) la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
  2. b) il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee.

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alle risorse suolo e al sottosuolo, dovrà precisare norme finalizzate alla:

  • - riduzione dei fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica;
  • - stabilizzazione dei versanti collinari;
  • - verifica dei bacini di accumulo;
  • - controllo dei rilevati delle infrastrutture viarie;
  • - controllo di sottopassi e botti;
  • - contenimento di sbancamenti, scavi e reinterri;
  • - contenimento di costruzioni interrate;
  • - controllo delle reti sotterranee e delle fognature.

2. Tutela del suolo e della vegetazione - sicurezza ambientale.

Per il sistema del suolo e del soprassuolo si dovranno precisare norme finalizzate al rispetto della tutela con vincoli, limitazioni d'uso e prescrizioni relativi alle modificazioni del suolo, vegetazione, sistemazioni del suolo agrario, assetti colturali, assetto fondiario.

Interessano la tutela di tutti gli ecosistemi (della fauna e della flora) di particolare pregio, con specifico riferimento agli ambiti interessati da aree di pregio naturalistico e ambientale tavv. 4-5 e la valorizzazione delle varie forme di fruizione, comprese l'istituzione di centri di cultura ambientale e di osservazione e fruizione del patrimonio naturalistico, di percorsi trekking, turismo equestre, ciclismo escursionistico.

Anche il popolamento animale, e il suo prelievo (caccia e pesca) deve rapportarsi alle altre condizioni locali (soprattutto la vegetazione, le acque, le colture) e alle loro condizioni, quali la qualità e la quantità della flora, la presenza delle acque e il loro grado di inquinamento, gli interventi di disturbo di varia natura.

2.1 Modificazioni del suolo:

Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità. Si articolano in:

  • - rinnovo, sostituzione, asportazione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale per usi non agricoli;
  • - rinnovo, sostituzione, asportazione e nuova posa dei materiali per la realizzazione del manto di copertura del suolo;
  • - opere di sistemazione idraulica e forestale;
  • - casse di espansione e/o opere di difesa idraulica;
  • - realizzazione di rilevati e argini;
  • - movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee, sbancamenti; attività estrattive;
  • - ripristino e realizzazione di recinzioni;
  • - opere di consolidamento dei terreni;
  • - opere di ancoraggio e sostegno dei terreni;
  • - opere per il ripristino di corsi d'acqua, per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali;
  • - realizzazione di gallerie e manufatti sotterranei;
  • - escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali.
  • - opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.

Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e comunque dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità e dall'indagine geologico-tecnica, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia (D.M. 11/3/1988 e successive circolari applicative dei LL.PP.), e della D.C.R. 12/2000 (PIT) relativa al rischio idraulico.

2.2 Vegetazione e tutela del verde:

Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato interesse naturalistico e paesaggistico, gli interventi devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

La tavola dell'uso del suolo (nº 1) deriva da fotointerpretazione da volo IT del 2000. Rilevamenti e rilievi a terra accompagnati da più approfondita documentazione permettono di precisare l'uso del suolo in conformità delle indicazioni della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo (accoglimento osservazione n.33P, 38 e 74).

I complessi vegetazionali sono da assoggettare ai seguenti vincoli:

  • - mantenimento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena qualora tale vegetazione non pregiudichi il naturale scolo delle acque e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua; in tali formazioni non sono compresi gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno, quali pioppeti e altro;
  • - mantenimento e ripristino delle aree boschive;
  • - conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare;
  • - conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti ecc., anche al fine di garantire "corridoi ecologici";
  • - divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative che rappresentano elemento caratteristico del paesaggio;
  • - ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • - mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo, stradali e le piante di cui all'art. 4 della L.R. 82/82 (norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale) o a carattere monumentale;
  • - mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • - La riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, dovrà essere compensata attraverso il reimpianto di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene;
  • - Tutto il verde non agricolo, nelle sue varie forme, merita comunque di essere tutelato e rinnovato con specie arboree locali, sia per la evidente funzione estetica, sia per il ruolo che la vegetazione in genere esercita sulla solidità del terreno e la salubrità dell'aria;
  • - divieto di essenze estranee e infestanti;
  • - introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. Le essenze arboree da utilizzare sono quelle autoctone e storicizzate (sarebbe il caso che il Comune producesse un catalogo di tali essenze e della loro destinazione funzionale - verde segnaletico, verde produttivo, verde utilitario, verde ornamentale).

2.3 Sistemazioni del suolo agrario:

Le sistemazioni dei terreni debbono assicurare la stabilità ai terreni di montagna e di collina, lo scolo delle acque e il trattenimento delle acque in piano.

Gli interventi comprendenti opere di scolo, di irrigazione, di protezione dai movimenti di massa, saranno realizzati con manufatti discreti e inseriti nel paesaggio.

Si dovranno conservare gli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, quali: terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche di valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

I programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno porre attenzione a questi elementi e conservare le forme tipiche, ai sensi del 3º comma, lettera f) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 di attuazione della L.R. n. 64/95 e delle prescrizioni dell'allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.

2.4 Assetti colturali:

Gli assetti colturali sono da assoggettare ai seguenti requisiti prestazionali e vincoli a integrazione del 5º comma, lettere c), d) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.:

  • - mantenimento delle coltivazioni terrazzate;
  • - mantenimento e ripristino di colture tradizionali; promozione di produzioni agricole esenti da fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • - divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni e il loro assetto morfologico; sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni olivicole e vinicole, gli allevamenti minori;
  • - promozione e sviluppo delle coltivazioni alternative;
  • - promozione nelle aree collinari delle colture a oliveto e vigneto nelle aree terrazzate.

Le modalità per il mantenimento delle colture tradizionali, il ripristino di tali colture e l'introduzione di nuove possono costituire contenuto di convenzioni e contratti con i produttori agricoli.

La trasformazione colturale in dimensioni significative è soggetta a preventiva valutazione degli effetti paesaggistici e ambientali.

2.5 Assetto fondiario:

La trama del paesaggio agrario è costituito dai coltivati terrazzati il cui disegno geometrico varia a seconda della morfologia del luogo, della esposizione di versante e del tipo di coltivazione. La presenza di muri a secco, terrazzi e ciglioni è la dominante del paesaggio.

Il mantenimento di questi caratteri tradizionali del paesaggio deve essere, pertanto, perseguito nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.

In ogni caso, le sistemazioni agronomiche devono essere rivolte sia ad assicurare la difesa idro-geologica del suolo, sia a salvaguardare l'ordine e la forma dei terrazzamenti. Gli accorpamenti dei campi dovranno essere motivati dimostrando l'impossibilità del mantenimento dello stato attuale ai fini produttivi.

Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali e delle canalizzazioni esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

I margini fra nuova edificazione e campagna dovranno essere definiti accuratamente e con caratteri di permanenza, evitando formazione di spazi di risulta. Particolare attenzione dovrà essere posta nel Regolamento Urbanistico alla risoluzione dei "margini urbani" e alla tutela delle pertinenze degli edifici rurali da considerare un insieme organico da conservare.

2.6 Trasformazioni e ristrutturazione fondiarie:

Rimandando alle disposizioni per la formazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale, contenute nel Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e nell'allegato C alle N.T.A. del P.T.C.P. sono da tenere presenti i seguenti criteri generali:

  • - gli interventi vanno valutati, e più specificamente disciplinati, in riferimento ai diversi paesaggi agrari;
  • - i programmi dovranno prevedere la destinazione degli spazi in abbandono, di cui si dovrà comunque provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla difesa dall'erosione e dagli incendi, e su cui saranno vietati depositi di rifiuti, accumuli di materiali estranei alle pratiche agricole e di mezzi meccanici in disuso e comunque assetti disordinati o che producano forme di degrado anche visivo;
  • - saranno favorite le sistemazioni atte a ridurre gli inquinamenti e a controllare il dilavamento e lo scolo delle acque;
  • - al fine di tutelare la stabilità dei suoli, dovrà essere garantita l'applicazione di adeguate norme tecniche, quali quelle indicate nel "Codice di buona pratica agricola" del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1993).

Ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica e ambientale. In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, è vietato:

  • a. eliminare i manufatti aventi valore storico e/o culturale: cippi, colonne, edicole o tabernacoli;
  • b. alterare la morfologia dei crinali, dei calanchi, delle biancane e delle formazioni morfologiche aventi rilevanza paesaggistico-ambientale;
  • c. eliminare i terrazzamenti e/o i ciglionamenti che per le loro dimensioni e caratteristiche costruttive rivestano importanza paesaggistico-ambientale (dele) fatta salva la possibilità in caso di crolli totali, di realizzazioni diverse purché ambientalmente compatibili.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni: gli interventi di trasformazione agraria che prevedano elevate estensioni monocolturali con nuovi impianti destinati a processi di industrializzazione e meccanizzazione non dovranno comportare alterazioni orografiche dei profili collinari o l'eliminazione di torrenti, siepi, piante camporili significative.

Non potranno essere concessi cambi di colture per oliveti in presenza di categorie di beni di cui al D.Lgs 490/1999: aree archeologiche con emergenze visibili (per un raggio di 150 m. dalle stesse), diffuse e singola estesa, parchi, riserve naturali, usi civici, e in tutte le altre aree in cui il paesaggio sia storicamente consolidato o dove rappresentino il caratteristico paesaggio agrario o in aree morfologicamente significative. Nel caso di opere in siti di interesse archeologico (tavv. 9a-9b) dovranno essere tempestivamente comunicati i lavori alla competente Soprintendenza archeologica di zona.

2.7 Agricoltura periurbana e orti urbani:

Le forme di agricoltura periurbana devono promuovere usi agricoli diversificati comprendenti l'esercizio normale dell'attività agricola, l'agricoltura didattica.

Deve comprendere attività esclusivamente di coltivazione biologica, senza uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti, e praticata con tecniche tradizionali.

Gli orti urbani comprendono aree di proprietà comunale, di privati, enti e associazioni destinate a coltivazione ortofrutticola biologica, la cui produzione non deve dar luogo ad attività commerciali o avere scopo di lucro. Per tali zone vale in modo prescrittivo quanto contenuto all'ultimo comma del precedente alinea 2.5. In particolare il Regolamento Urbanistico stabilirà le modalità di eliminazione delle forme di degrado e le norme per la realizzazione di annessi minimi necessari alla conduzione della attività.

2.8 Prato pascoli e arbustivi:

Le zone a prato pascolo sono una testimonianza importante della struttura del paesaggio montano. Le azioni tese ad evitare l'avanzamento del bosco devono conformarsi alle norme della variante (dele) n. 34 al P.R.G. (accoglimento osservazione n.33a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1del Comune di Loro e alla disciplina del P.T.C.

Per gli arbusteti, che costituiscono parte importante degli Habitat faunistici le azioni dovranno tendere alla ricostruzione dell' impinato originario conformandosi alle discipline Comunali e Provinciali sopra richiamate.

2.9 Aree instabili:

Sono definite aree instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque di trasformazione dell'assetto esistente comportano elementi di pericolo.

Le aree instabili, di ridotta entità, sono individuate nella Carta litotecnica dei dati di base e degli aspetti sismici e nella Carta della pericolosità geologica e idraulica delle Indagini geologico-tecniche. Tutte le aree di cui al presente articolo sono soggette agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al precedente capo II del Titolo II.

2.10 Il regolamento urbanistico disciplinerà le recinzioni nelle zone agricole ma prevedendo fin da ora che saranno ammissibili, previa stipula di polizza fidejussoria, solo in caso di (dele) superficie inferiore ai (dele) 2.000 mq secondo le indicazioni della variante n.34 al P.R.G.; saranno ammissibili superfici superiori, nel caso di piani attuattivi o di progetti di recupero di interi complessi edilizi, attraverso documentazioni storiche e analisi delle pertinenze paesaggistiche. La commissione edilizia comunale e integrata potranno concedere deroghe relative alle superfici per specifiche attività di allevamento (dele) (accoglimento osservazione n.33L, 16, 69 punto B).

Art. 22 Disposizioni relative ai rifiuti

1. Nella definizione delle scelte localizzative delle funzioni, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, materiale organico e imballaggi da grandi utenze o comparti territoriali omogenei).

2. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani sovracomunali, prevedendo se del caso il riutilizzo per ciò di aree dismesse.

3. Il Regolamento Urbanistico deve prevedere la possibilità di localizzazione, nell'ambito del Comune di Loro Ciuffenna, di un'area adibita a stazione ecologica, ove lo richiedano i pertinenti piani sovracomunali o le società di gestione in accordo con l'A.C.

4. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, il Regolamento Urbanistico e i piani attuativi devono prevedere spazi adeguati per la localizzazione di isole ecologiche da realizzarsi secondo i criteri indicati dai pertinenti piani sovracomunali o le società di gestione in accordo con l'A.C.

5. L'efficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in rapporto alle nuove prescrizioni, deve essere certificata dall'Autorità di ATO prima dell'approvazione del R.U.

Art. 23 Disposizioni relative alle aziende insalubri

1. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi non possono dichiarare ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I, se non al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative, nonché ad adeguata distanza da esse, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni del sistema insediativo, e queste ultime siano adeguatamente tutelate dagli effetti di eventuali, stimabili incidenti rilevanti.

2. Nelle scelte localizzative delle funzioni, il regolamento urbanistico deve adeguatamente considerare l'ubicazione in essere delle industrie a rischio di incidente rilevante, e delle industrie insalubri.

Art. 24 Disposizioni relative alle radiazioni non ionizzanti e agli impianti per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, e per le telecomunicazioni

1. Il regolamento urbanistico stabilisce nelle misure previste dalle norme vigenti le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree esterne.

Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti ogni costruzione deve essere distanziata dalle opere dei medesimi secondo quanto disposto dalla L. 339/86 e successive modifiche.

Nelle zone interessate dal passaggio di metanodotti, ogni costruzione deve essere posta a distanza di 30 m.

Nelle aree boscate la posa di cavi aerei di telecomunicazione, o di distribuzione dell'energia elettrica, è vietata: può essere consentita lungo le strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce esistenti, purché non ne vengano alterate le caratteristiche. In caso contrario tali infrastrutture saranno collocate all'esterno delle aree stesse.

2. Nelle fasce di cui al comma 1 non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti con funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti.

3. Il Comune di Loro Ciuffenna forma uno specifico regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento territoriale e urbanistico degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I predetti impianti non possono essere comunque installati in prossimità di asili, di scuole, e di altri luoghi per l'infanzia.

4. Il Regolamento Urbanistico definisce e prescrive, con riferimento alle diverse articolazioni del territorio del Comune di Loro Ciuffenna, gli accorgimenti necessari a rendere accettabile l'impatto visivo degli impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, e per le telecomunicazioni.

Art. 25 Ecosistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione agli ecosistemi della fauna e della flora rapportati agli habitat individuati nella tavola 5, dovrà precisare norme finalizzate alla:

  • - tutela e conservazione del patrimonio boschivo;
  • - tutela e conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario;
  • - tutela e conservazione delle aree di integrazione ecologica.

Art. 26 Sotto Unità di Paesaggio

1. Il paesaggio del Comune di Loro Ciuffenna è stato diviso in sottounità di paesaggio che costituiscono approfondimento delle unità di paesaggio rilevate dal P.T.C.P.

In conformità alle disposizioni della Convenzione Europea del Paesaggio, per le sottounità di paesaggio in cui è suddiviso il territorio comunale, sono indicate azioni di conservazione, gestione e pianificazione, nell'ambito dello sottosistema ambientale in cui ricadono parti di territorio delle sottounità di Paesaggio.

Le sottounità e i sottosistemi interagiscono fra loro e di norma in alcune unità di paesaggio prevale una delle azioni sulle altre.

Sono state individuate le seguenti sottounità di paesaggio:

  • - Paesaggio di crinale delle praterie
  • - Paesaggio dei crinali secondari
  • - Paesaggio montano ad alto gradiente delle faggete
  • - Paesaggio montano ad alto gradiente
  • - Paesaggio pedemontano ad alto gradiente
  • - Paesaggio collinare pedemontano a gradiente medio
  • - Paesaggio del vecchio bacino lacustre: Zona di Loro Ciuffenna e S. Giustino

2 Emergenze paesaggistiche

Sono i siti interessati da presenze di tipo naturalistico individuati nella tavv. 4-5, quali approfondimenti delle aree di protezione paesistica di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, che pur non sottoposti a vincoli di legge, necessitano di limitazioni e tutela nel loro uso.

Sono vietate le nuove costruzioni, di qualsiasi tipo e dimensione, ad eccezione degli interventi sul patrimonio edilizio e delle nuove costruzioni ammessi dalle vigenti varianti di cui precedente art. 4, e dei completamenti, ripristini, recuperi e saturazioni della risorsa insediativa, stabiliti dal presente Piano Strutturale all'interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari, esplicitate nei programmi e progetti di cui all'art. 6 e nel Regolamento Urbanistico.

Per queste aree valgono altresì le seguenti disposizioni:

  • - sono vietati i cambiamenti che interessano la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti;
  • - sono consentite le opere dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi;
  • - è prescritto l'uso di tecniche e materiali tradizionali;
  • - è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari; sono ammessi percorsi ciclabili e pedonali;
  • - è vietato alterare l'assetto naturale del terreno mediante sbancamento e riporti;
  • - è vietato costruire opere idrauliche di qualsivoglia natura che comportino rilevanti manufatti o opere murarie a vista;
  • - sono vietati scavi aperti e discariche, depositi di materiale edilizio e di rottami di qualsivoglia natura, accumulo di merci all'aperto e in vista;
  • - è vietato realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;
  • - i supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell'illuminazione stradale e delle linee telefoniche, nonché le recinzioni ancorché provvisorie, andranno eseguite preferibilmente in legno, le linee elettriche e i cavi telefonici vanno interrati o comunque celati alla vista;
  • - è vietata la pubblicità commerciale mediante insegne, cartelloni, ecc.

3 Siti e manufatti di rilevanza ambientale, storico- culturale e archeologici.

Oltre a quanto individuato dal P.T.C.P. di Arezzo sono individuati, sulla scorta delle indagini, il patrimonio edilizio di rilevante interesse storico e ambientale (tavv. 7a,b,c,d) le permanenze storiche sul territorio con i siti di interesse archeologico (tavv. 9a-9b), che concorrono a determinare i valori paesaggistici del territorio.

vincoli e le limitazioni d'intervento che devono essere osservati per la conservazione e valorizzazione di tali manufatti e siti sono specificati nella disciplina urbanistica vigente che il presente Piano Strutturale conferma, ai sensi della continuità di gestione urbanistica di cui al precedente art. 4 e costituente contenuto del Regolmanto Urbanistico ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera g) della L.R. 5/1995.

Per queste aree valgono altresì le seguenti disposizioni:

  1. a) Per gli edifici individuati nelle tavv. 7a/b/c/d valgono le prescrizioni contenute nella scheda allegata al P.R.G. vigente. Il R.U. potrà dettare indirizzi per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti della schedatura e non potranno essere alterati:
    • - i caratteri storico-architettonici e documentari dei singoli edifici e delle loro pertinenze storiche;
    • - tutelino la tipologia edilizia evitando frazionamenti che incidano sugli elementi interni di valore: vani scale originari, androni stanze con particolari elementi di pregio e quant'altro concorra alla definizione del valore dell'edificio;
    • - tutelino la presenza di elementi di arredo architettonici e vegetazionali: alberi isolati, i filari o raggruppati, muri di recinzione storica, pozzi, abbeveratoi, sorgenti, tabernacoli, aie, ecc.
  2. b) Le permanenze storiche indicate nelle tavv. 9a/b sono integralmente tutelate, nei loro caratteri che determinano il riconoscimento della cultura storica di appartenenza.
    Il R.U. potrà stabilire ulteriori studi e approfondimenti che ne determinino il valore e quello del contesto ambientale in cui sono inserite.
    È altresì tutelato il reticolo stradale ancora riscontrabile sulla cartografia moderna e riportata nelle tavv. 9a/b in attesa del R.U. le zone interessate dalla presenza di siti archeologici sono sottoposti a salvaguardia.
  3. c) Per le zone individuate come siti di interesse archeologico, ogni modifica dei suoli o degli edifici dovrà essere preliminarmente accompagnata da indagini di dettaglio o da eventuali sondaggi tesi a meglio localizzare e tutelare il bene individuato nelle schede di localizzazione e definizione del sito e inserite nella relazione allegata al P.S.

(dele)

Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto della disciplina urbanistica del P.T.C.P. approfondirà e preciserà le normative e prescrizioni negli ambiti delle aree di tutela delle ville, degli edifici specialistici delle strutture urbane e degli aggregati potendo estendere le tutele ad altri ambiti territoriali ritenuti di valore storico e ambientale.

Art. 27 Disposizioni relative al consolidamento e riqualificazione della risorsa insediativa. Strategia dimensionale

Nei commi seguenti sono stabilite le azioni (invarianti) di carattere generale intese come invarianti da applicare alla risorsa insediativa.

1. In conformità alla strategia territoriale generale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2, consistenti nel consolidamento della risorsa insediativa formatasi a seguito del recente processo di crescita e degli atti e programmi in vigore, si prevedono limitati impegni di suolo, residenziali e produttivi, in zone esterne (dele) agli ambienti attualmente occupati dalla risorsa stessa.

2. Vige inoltre per gli insediamenti il criterio della continuità gestionale, consistente di norma nella conferma dei requisiti prestazionali, dei vincoli e della disciplina degli interventi contenuti nel vigente P.R.G., nei piani attuativi vigenti e nella variante al centro storico di Loro approvata con delibera di C.C. nº 128. del 29-10-1999 .nonché della variante al P.R.G. alle zone agricole (dele) n. 34 del Comune di Loro Ciuffenna (accoglimento osservazione n.33A).

Detti contenuti sono recepiti come indirizzo delle regole generali nel successivo Titolo V.

Piani di iniziativa pubblica e privata, anche questi vigenti, costituiscono inoltre l'offerta di aree per le attività produttive.

3. Il Comune, ai fini della riqualificazione degli abitati, ha già avviato con il P.R.G. un programma di riqualificazione delle attività produttive, di recupero delle aree dismesse e, in concomitanza dei relativi interventi, di sviluppo della dotazione comunale di attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.

La strategia generale, più volte richiamata, fa riferimento in primo luogo a questo programma di miglioramento della qualità della risorsa insediativa e per quanto riguarda il dimensionamento, alle quantità del piano vigente, incrementate da interventi di completamento nelle aree di frangia degli abitati e di sostituzione nelle aree dismesse.

I relativi dimensionamenti e limiti sono indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare, ai fini della determinazione dei contenuti del Regolamento Urbanistico e dei programmi, progetti e piani di settore, come stabilito al comma 8 del precedente art. 1. Tali interventi di riqualificazione e rafforzamento della risorsa insediativa, saranno collocati preferibilmente in zone di frangia interne o adiacenti al sistema insediativo esistente.

La superficie di spazi pubblici (parcheggi, attrezzature di uso comune, verde pubblico, istruzione), esistenti e soprattutto di previsione, contenuta nel piano vigente è sovradimensionata rispetto alla popolazione insediata e a quella insediabile e ben lontana dal presumibile incremento di Piano Strutturale, sottacendo poi l'alta qualità del contesto ambientale che non può essere escluso nella definizione di alcuni standards.

È evidente come gli interventi di saturazione e di sostituzione, determineranno un aumento insediativo limitato, contenuto entro l'obiettivo di consolidamento della risorsa, compatibile con le risorse disponibili.

Gli indirizzi per il Regolamento Urbanistico, di cui al Titolo V, rendono quindi obbligatorio per ogni programma o progetto di completamento, che non sia la saturazione di un lotto singolo, gli standards minimi in mq per ogni 100 mc previsti dalla legge vigente che il Comune può integrare, prescrivendo, all'atto di valutazione del programma, ulteriori spazi pubblici e di uso pubblico e l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie se risultano insufficienti anche in caso di lotti di saturazione. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio e le risorse economiche disponibili, il Regolamento Urbanistico e l'Amministrazione Comunale nell'esame di programmi o progetti può indicare al soggetto proponente aree esterne alle aree di stretta pertinenza della risorsa insediativa su cui si richiede l'intervento. Il Regolamento Urbanistico individuerà le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sulle quali far confluire le risorse dei progetti e programmi proposti adottando le opportune azioni di perequazione.

4. All'interno della risorsa insediativa - includente i centri abitati di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 28 della L.R. 5/ 1995 - il suolo deve intendersi impegnato e urbanizzato. Gli insediamenti sono equiparabili alle zone omogenee A e B, di cui al D.I. 1444/1968; i relativi processi di evoluzione non determinano ulteriore consumo di suolo: gli interventi edilizi risultano compatibili con la risorsa e sono assimilabili a operazioni di riqualificazione della risorsa stessa.

Sono soggetti alla conservazione gli immobili, i complessi e le aree censite al catasto Lorenese, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni eventualmente apportate dal Regolamento Urbanistico.

Parimenti, l'insediamento produttivo è equiparabile a zona D di saturazione, in quanto previsto dal piano vigente e oggetto di piani attuativi.

5. Gli interventi pubblici e privati, mediante i programmi e i progetti di cui al precedente art. 5, riguarderanno altresì il potenziamento delle attrezzature e dei servizi, la modernizzazione delle urbanizzazioni primarie, il miglioramento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, l'assetto della viabilità veicolare di servizio e di quella pedonale e ciclabile, la formazione di spazi di relazione, la rimozione del degrado urbano, la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico, la valorizzazione e il potenziamento degli spazi verdi privati, la riqualificazione della forma urbana, gli interventi edilizi puntuali di saturazione e sostituzione.

6. I programmi e i progetti che interessano il patrimonio insediativo devono caratterizzarsi per la previsione di spazi, attrezzature, servizi e impianti pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, che, oltre a soddisfare le esigenze del carico urbanistico aggiuntivo, concorrano ad aumentare la dotazione di tali spazi, attrezzature e servizi dell'ambito territoriale interessato dal progetto, nella misura e nelle destinazioni d'uso che il Comune stabilirà nel corso dell'esame del progetto preliminare.

I fabbisogni idropotabili, di smaltimento liquami, di raccolta dei rifiuti solidi e di erogazione energetica, devono risultare compatibili con le reti tecnologiche e gli impianti generali e principali esistenti.

7. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche mediante autonome iniziative sulla base del principio di "sussidiarietà" - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione delle attrezzature pubbliche o di pubblico interesse e dei servizi pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, anche se non indicati o previsti dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico. L'edificazione di nuove attrezzature pubbliche o di pubblico interesse che comportano consumo di suolo dovranno rientrare nelle strategie generali del P.S. e essere sottoposte preliminarmente a tutte le valutazioni degli effetti ambientali e non incidere sulle varianti e sulle emergenze storiche-ambientali e paesaggistiche di cui ai precedenti articoli.

8. L'ubicazione e il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico, salvo quanto indicato nei precedenti commi 3, 4 e 5, possono non risultare in rapporto, anche dimensionale, con determinati insediamenti, compresi quelli in cui sono ubicati.

Concorrono alla riqualificazione degli insediamenti i Programmi Integrati per la valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali e determinano integrazioni degli esercizi di vicinato. Scopi di tali programmi, che il Comune individuerà in aree del sistema insediativo, sono il miglioramento dei servizi per i residenti, il contributo alle attività turistiche, il recupero di spazi e manufatti urbani, la realizzazione di aree pedonali, il miglioramento dell'arredo urbano, la formazione di occasioni di relazioni sociali.

9. Per quanto riguarda gli usi della risorsa insediativa - sia nella forma di agglomerato urbano sia diffusa nel territorio comunale - non si prevedono prescrizioni di zona, bensì vige di norma il criterio della compatibilità degli usi con il contesto ambientale - urbano o territoriale - e con le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e dei complessi edilizi interessati.

Tuttavia, le azioni stabilite nelle Unità Territoriali Organiche Elementari possono comportare per determinate parti dell'agglomerato urbano o del territorio, limitazioni alle destinazioni d'uso ammissibili.

10 Per il dimensionamento minimo degli standards si fa riferimento al Decreto 1444/02.04.1968 considerando mc.80/abitante insediabile e alle prescrizioni dei commi precedenti

Art. 28 Adeguamento e riorganizzazione funzionale delle reti di comunicazione

1. Le principali infrastrutture di mobilità presenti nel territorio lorese sono:

  • - la Strada Provinciale Sette Ponti;
  • - le strade comunali di collegamento primario;
  • - le strade comunali interne ai centri abitati.

2. Per le strade esterne ai centri abitati vigono le distanze dell'edificazione dalle strade stesse prescritte dal codice della strada. Il Regolamento Urbanistico stabilirà per determinate strade o tratti di strada distanze maggiori per motivi ambientali e paesaggistici. Per le strade o tratti di interesse paesaggistico con le limitazioni del P.T.C.P. di Arezzo saranno predisposti progetti specifici che integreranno il traffico meccanizzato lento con percorsi ciclabili e pedonali. I progetti prevederanno inoltre aree di sosta e di belvedere e la riqualificazione degli spazi e dei manufatti adiacenti alle strade.

Le reti stradali interne agli abitati saranno oggetto di interventi di riordino e riqualificazione rivolti al miglioramento della qualità urbana.

3. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e alcune piccole addizioni, si eviteranno espansioni dei nuclei esistenti lungo la strada e edificazioni negli spazi liberi esistenti tra i nuclei stessi.

Sono inoltre interventi di miglioramento del traffico, da attuare progressivamente, in ogni tempo, anche se non previste dalla strumentazione urbanistica comunale:

  • - la formazione di tratti stradali interni in corrispondenza dei nuclei, in modo da distinguere il traffico di transito da quello di servizio agli insediamenti;
  • - L'eliminazione o quanto meno la riduzione dei parcheggi lungo la strada, mediante la realizzazione pubblica e privata di aree di parcheggio pertinenziale esterne alla strada;
  • - La definizione di specifiche norme per l'apertura di nuovi passi carrai e la limitazione di nuovi accessi stradali;
  • - La rimodellazione degli incroci stradali esistenti, particolarmente dove sussistano situazioni di pericolo;
  • - La formazione di attraversamenti pedonali protetti;
  • - L'installazione in corrispondenza dei nuclei di dispositivi per il rallentamento della velocità delle auto e per la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico.

4. Oltre la rete stradale principale, sono state individuate, negli elaborati di Piano Strutturale, la viabilità storica, in quanto costituente importante risorsa e considerato che la viabilità di antica formazione, è in gran parte leggibile; la scomparsa riguarda tratti, a volte sostituiti, a volte solamente rintracciabili.

Le strade, soprattutto vicinali e poderali costituiscono un insieme di alto valore paesaggistico e insediativo che deve essere mantenuto efficiente.

Si propone la riattivazione e il recupero dei tratti scomparsi, quasi sempre d'accesso alla montagna e ai corsi d'acqua principali.

Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, ha diversi obiettivi:

  • - mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
  • - ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale;
  • - costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, attivando un circuito del tempo libero e del turismo alternativo;
  • - costituire una sede per mobilità leggera: percorsi pedonali, percorsi vita, percorsi verdi, ecc.

5. Per la viabilità esistente esterna ai fondi agricoli:

  • - non è di norma ammesso eseguire opere di correzione e modifica planoaltimetrica del tracciato, salvo che per comprovate esigenze di sicurezza e comunque privilegiando soluzioni che interessino il tracciato attuale o le sue immediate adiacenze;
  • - non è ammesso eseguire la bitumatura o altre forme di impermeabilizzazione del manto stradale all'interno di categorie di beni sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs 490/99 e delle zone ritenute di valore naturalistico e ambientale. Tale divieto non si applica quando la strada ha funzione di collegamento fra centri abitati o tra zone urbanizzate e quando la strada presenti pendenze locali elevate o quando vi siano pericoli alla stabilità della sede stradale dovuti a ruscellamento o smottamento.
  • - è obbligatoria la manutenzione della strada e il mantenimento in piena efficienza delle fossette e dei ponticelli, cosi come dovrà essere mantenuto integro l'assetto vegetazionale di margine costituito da alberature e siepi.

6. La viabilità di nuova realizzazione è disciplinata dalle regole di cui al successivo Titolo V.

7. Per le distanze minime dal confine stradale da osservare si applicano le norme di cui al Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495/92, modificato e integrato con D.P.R. 147/93), salve maggiori distanze che saranno previste dal Regolamento Urbanistico.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14