Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Capo I FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE

Art. 1 Scopi e definizione del Piano Strutturale

1. Il presente piano elaborato ai sensi dell'art. 24 della legge regionale nº5 del 16 gennaio 1995, quale documento strategico per l'esercizio della politica territoriale comunale, persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

  1. a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
  2. b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano:

  • - individua l'articolazione del territorio interessato in sistemi, sottosistemi ambientali e unità territoriali organiche elementari;
  • - definisce le invarianti strutturali del medesimo territorio, e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali;
  • - enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste o prevedibili;
  • - stabilisce le direttive, anche di carattere quantitativo, da osservare dal regolamento urbanistico nel definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e prescritte;
  • - detta gli indirizzi programmatrici da osservare dal regolamento urbanistico, dai programmi integrati d'intervento, dai progetti e dai piani di settore.

La disciplina dettata dal presente piano trova applicazione nella totalità del territorio del Comune di Loro Ciuffenna.

3. Concorrono a formare il Piano Strutturale:

  • - il quadro delle conoscenze della disponibilità e stato delle risorse;
  • - i vincoli ed i limiti d'uso delle risorse definibili come invarianti;
  • - lo statuto dei luoghi e le loro regole;
  • - gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali;
  • - gli obiettivi e le scelte di sviluppo riguardanti i sistemi funzionali;
  • - le strategie generali e particolari stabilite per sistemi e sottosistemi ambientali con soglie dimensionali all'interno delle U.T.O.E.;
  • - le azioni di protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
  • - le regole ed i parametri di indirizzo gestionale del Piano anche nella sua fase attuativa.

In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate precedentemente al Piano Strutturale prevalgono comunque le presenti norme con i relativi elaborati grafici.

4. Per la programmazione e gestione territoriale comunale, sono considerati dal presente Piano Strutturale tre insiemi di sistemi:

  • delle risorse (suolo e sottosuolo, acque, vegetazione, eco-sistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, paesaggi, infrastrutture, insediamenti, reti e impianti tecnologici, servizi e attrezzature), risultanti dalle conoscenze, per le quali sono prescritti limiti e vincoli d'uso nel successivo Titolo II, e indicazioni per la loro protezione, conservazione e pianificazione;
  • funzionali (residenziale, produttivo, turistico, infrastrutturale, agricolo, dei servizi e delle attrezzature); i relativi obiettivi di sviluppo determinano le strategie generali contenute nel procedimento di avvio del Comune di Loro Ciuffenna, e quelle specifiche per sistemi funzionali e territoriali, di cui al successivo Titolo IV;
  • territoriali corrispondenti alle strategie specifiche, (di cui al successivo Titolo III) determinate in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali.

5. Le indicazioni strategiche del Piano Strutturale sono coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione regionale e provinciale, di cui al successivo Capo II, costituenti contenuti del presente Piano Strutturale. Il Piano tiene conto anche degli obiettivi dell'atto di avvio come richiamato al precedente alinea 4.

6. Le strategie - generali per l'intero territorio comunale, contenute nell'avvio del procedimento,e quelle specifiche per sistemi e sub-sistemi territoriali, di cui al successivo Titolo IV - definite in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali di cui al precedente comma 4, si avvalgono degli usi dei sistemi delle risorse, di cui al primo alinea del precedente comma 4, e delle azioni su di esse stabilite.

7. Le azioni sulle risorse, previste entro le unità territoriali organiche elementari e dallo statuto dei luoghi, sono essenzialmente di tre tipi:

  • azioni di protezione e conservazione consistenti nel mantenimento integrale della risorsa avente valore di "eredità", indipendentemente dal suo possibile uso;
  • azioni di recupero e riqualificazione consistenti nella gestione dei cambiamenti dovuti ai processi sociali, economici e culturali, orientate alla permanenza e riqualificazione della risorsa e alla attivazione di usi compatibili con incrementi funzionali di recupero della risorsa stessa;
  • azioni di addizione e trasformazione consistenti nell'accrescimento, nel ripristino e nella creazione di risorse

8. Ai fini dell'attuazione delle strategie di sistema e sottosistema ambientale, il Piano Strutturale individua all'interno dei sistemi e sottosistemi ambientali stessi le Unità Territoriali Organiche Elementari, corrispondenti alle parti del territorio comunale entro le quali sono programmati al successivo Titolo IV gli usi e le azioni riguardanti le risorse, compresi i relativi indirizzi per la determinazione dei limiti dimensionali.

I limiti, indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare, costituiscono riferimento dimensionale per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore di cui al successivo art. 6.

9. Gli usi delle risorse e le azioni che le riguardano sono comunque soggetti all'osservanza dei vincoli e limiti, prescritti nel Titolo II, definibili come invarianti ambientali.

I programmi, i progetti, i piani di settore, gli interventi e le opere che interessano il territorio comunale, di iniziativa pubblica e privata, devono altresì attenersi alle regole dello statuto dei luoghi di cui al successivo Titolo III.

Le invarianti ambientali e lo statuto dei luoghi costituiscono pertanto le condizioni indiscutibili di ammissibilità ambientale, per la fattibilità di programmi, progetti, interventi e opere che interessino il territorio del Comune di Loro Ciuffenna. Esse rappresentano gli elementi di valutazione strategica.

10. Il Piano Strutturale formula al successivo Titolo V le regole generali per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore.

11. Per il fatto di essere strumento strategico, il Piano Strutturale definisce il dimensionamento delle previsioni nell'ambito dei sottosistemi ambientali e delle U.T.O.E. rinviando la loro localizzazione e organizzazione al R.U. nel rispetto delle invarianti che prevalgono sulle scelte del R.U. e delle azioni indicate nella tavola 16 (dele).

Le indicazioni delle localizzazioni, delle funzioni e dimensioni - che devono rispettare i limiti dimensionali previsti dal P.S., (dele) le strategie di sistema e sottosistema ambientale, conformi ai limiti e vincoli d'uso delle risorse e dello statuto dei luoghi - saranno fissate dal Regolamento Urbanistico o (dele) dai programmi, progetti, e piani di settore di cui al successivo art. 6 che comunque dovranno essere contenuti nei limiti dimensionali del P.S. fatti salvi programmi o i progetti disposti da Leggi della Regione Toscana o dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dal P.T.C.P. e dal successivo art. 70 sulla valutazione degli effetti ambientali; potranno inoltre formare contenuto degli interventi e delle opere rispondenti ai criteri e ai limiti di compatibilità di cui al successivo art. 5 e alle relative regole di cui al Titolo V.

12. Le previsioni contenute nei programmi, progetti e piani di settore dovranno rispettare (dele) il dimensionamento stabilito negli ambiti delle unità territoriali organiche elementari. Sono ammessi, con le procedure di cui al successivo art. 6, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale, limitate modificazioni degli indirizzi dimensionali stabiliti dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari e dei sottosistemi ambientali, in base a motivate scelte che producano un effettivo accertato miglioramento della qualità dell'intervento, di proposte progettuali innovative e di positivi risultati sociali ed economici per il pubblico interesse.

13. Le regole generali di cui al Titolo V possono essere modificate, integrate o sostituite con nuove regole, in ogni tempo senza che ciò costituisca variante del Piano Strutturale. Le modifiche dovranno essere motivate dall'introduzione di nuovi programmi e progetti di cui al successivo art. 6, (dele) disposti da norme regionali e nazionali e comunque siano ritenuti compatibili con le invarianti ambientali e con lo statuto dei luoghi e le prescrizioni del successivo articolo 70 (dele).

14. Il quadro conoscitivo evidenzia lo stato delle risorse al momento della formazione del presente Piano Strutturale; sarà tenuto aggiornato anche mediante la rilevazione delle risorse predisposte dai programmi, progetti e piani di settore in ottemperanza a quanto prescritto dal successivo art. 6.

Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano Strutturale

  1. a) Elaborati del quadro conoscitivo
    1. Tavv.1.a e 1.b - Uso del suolo, scala 1:10.000
    2. Tav.2 - Uso del suolo, uso del suolo e tessiture agraria, scala 1:20.000 - 1:50.000
    3. Tav.3 - Dinamiche evolutive dell'uso del suolo - 1978 - 1998, scala 1:20.000
    4. Tav.4 - Boschi di pregio e aree di integrazione ecologiche, scala 1:20.000 - 1:50.000
    5. Tav.5 - Aree naturali, habitat ed emergenze (dele), scala 1:20.000 - 1:50.000
    6. Tav.6 - Sottounità di paesaggio, scala 1:20.000 - 1:50.000
    7. Tavv.7.a, 7.b, 7.c,7.d, - Edifici, nuclei ed aggregati del sistema insediativo del territorio aperto:
      localizzazione schede comunali, scala 1:10.000
    8. Tav.8 - Infrastrutture e zone urbane con (dele) attività produttive, scala 1:20.000
    9. Tavv. 9.a e 9.b - Permanenze storiche e siti di interesse archeologico, scala 1:10.000
    10. Tav.10 - Vincoli sovraordinati, scala 1:20.000 - 1:50.000
    11. Tav.11 - Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali, scala 1:10.000
    12. Tav.12 - Stato di attuazione del P.R.G. vigente, scala 1:5.000
  2. b) Elaborati per la valutazione degli effetti ambientali
    1. Tav.13 - Risorse ambientali, scala 1:20.000 - 1:50.000
    2. Tav.14 - Pressioni ambientali ed elementi di degrado, scala, 1:20.000 - 1:50.000
    3. a) Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale
  3. C) Elaborati di Progetto
    1. Tav.15 - Sistemi territoriali, sottosistemi ambientali ed U.T.O.E, scala 1:20.000 - 1:10.000
    2. Tav.16 - Invarianti e statuto dei luoghi, scala 1:10.000 - 1:20.000
    3. a) Relazione tecnico illustrativa
    4. b) Norme tecniche di attuazione
  4. D) Elaborati per il supporto geologico tecnico
    1. Carta Geologica e sezioni Geologiche, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    2. Carta Geomorfologica, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    3. Carta Litotecnica e dei Sondaggi e Dati di Base, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    4. Carta delle Pendenze, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    5. Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee, Carta della vulnerabilità degli acquiferi, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    6. Carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    7. Rischio Idraulico Carta del Contesto idraulico, scala 1:10.000, 2 fogli: nord e sud.
    8. Rischio Idraulico Carta della pericolosità idraulica, scala 1:10.000, 2 fogli nord e sud.
    9. Relazione tecnico illustrativa
    10. Allegato A alla carta dei sondaggi e dati di base contenente stratigrafie e prove penetrometriche.

Art. 3 Durata ed effetti del Piano Strutturale

1. In considerazione del suo carattere strategico, il Piano Strutturale ha una validità a tempo medio - lungo.

Il Piano Strutturale sarà variato o integralmente sostituito solo a motivo di rilevanti nuove situazioni territoriali, economiche e sociali, formatesi all'interno del Comune di Loro Ciuffenna, ovvero di origine comprensoriale, regionale o nazionale.

2. Il Piano Strutturale deve essere in grado di recepire programmi, progetti e interventi, dovuti a esigenze sociali ed economiche attualmente non prevedibili, per i quali il Piano Strutturale stesso si configura essenzialmente come documento strategico e quadro di riferimento per la sostenibilità ambientale e il rispetto delle preesistenze e dei valori in conformità di quanto stabilito al precedente articolo 1.

Non costituiscono pertanto varianti del Piano Strutturale, fatte salve le condizioni di cui al comma 12 del precedente art. 1, le modificazioni dei limiti dimensionali all'interno delle U.T.O.E. e dei sottosistemi ambientali, che risultino di limitata entità, siano motivate da evidenti apporti di qualità e risultino validate per quanto riguarda gli effetti ambientali.

Non costituiscono parimenti varianti del Piano Strutturale, alle condizioni di cui al comma 13 del precedente art. 1, le modificazioni delle regole generali contenute nel successivo Titolo V, dovute al processo di gestione territoriale, e agli apporti innovativi dei programmi e dei progetti di cui al successivo art. 6, quando siano ritenute validi per lo sviluppo delle funzioni, e assicurino comunque il rispetto delle risorse.

Art. 4 Criterio di continuità della gestione urbanistica

Ai fini della continuità gestionale della pianificazione comunale, le regole generali, i sottosistemi ambientali e le unità territoriali organiche elementari recepiscono le discipline urbanistiche della pianificazione pregressa, contenute nel P.R.G. approvato con D.G.R.T. nº 123 del 23.04.1997 e successive varianti, nel Piano di Recupero e Piano del Colore del centro storico di Loro Ciuffenna approvato con delibera di C.C. nº 128 del 29.10.1999 e nella variante per le zone agricole approvata ai sensi della L.R. n. 64/95 con delibera di C.C. nº 97 del 10.11.2000, quando risultino coerenti con le strategie del presente piano e nel rispetto dell'allegato C del P.T.C.P. relativamente alle seguenti zone, riportate nell'allegato C medesimo, che fanno riferimento alla zona del Valdarno, e cioè:

  • - fondovalle;
  • - fondovalle stretti;
  • - oliveti terrazzati;
  • - pianalti.

Per le aree non indicate nell'allegato C, relativamente al prato e prato pascolo, vale quanto contenuto nella citata variante comunale, da quanto stabilito dai competenti uffici provinciali e dalla Comunità Montana di riferimento, dalle norme e direttive comunitarie per la valorizzazione e conservazione dei prati-pascoli, assumendo come riferimento i dimensionamenti stabiliti dall'allegato C del P.T.C.P. per zone analoghe a quelle sopra richiamate.

Sono inoltre recepiti, per quanto coerenti col presente piano, la viabilità e le infrastrutture progettate o in corso di realizzazione, i piani pubblici e privati di insediamento produttivo, le lottizzazioni, i P.d.R. e ogni strumento attuativo approvato e/o concessionato non sottoposto a particolari prescrizioni o salvaguardie dal presente piano.

Le previsioni e le norme recepite sono riportate nelle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV, nelle cartografie allegate al presente piano e nelle regole generali di cui al Titolo V.

Art. 5 Compatibilità e condizioni di trasformabilità. Elementi di valutazione strategica

1. Il presente articolo, in conformità del terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 5/95, indica i criteri per la valutazione delle azioni strategiche del Piano Strutturale e costituisce direttiva per gli strumenti di gestione urbanistica comunale.

Tutti i piani e programmi, compresi quelli di settore, interventi, progetti, opere, di iniziativa pubblica e privata, debbono essere valutati preventivamente in base a criteri e indicatori ambientali indicati dai limiti e vincoli d'uso delle risorse prescritti nel successivo Titolo II e dallo statuto dei luoghi di cui al Titolo III. Nei comma seguenti si distinguono i limiti di compatibilità, tutela e le condizioni di trasformabilità.

Ai limiti di compatibilità, tutela e alle condizioni di trasformabilità generali per l'intero territorio comunale, possono essere aggiunti dal Regolamento Urbanistico limiti e condizioni particolari all'interno dei sottosistemi ambientali e delle unità territoriali organiche elementari.

2. Per compatibilità si intende la conformità degli usi e delle azioni alle risorse esistenti, tutelandone la loro permanenza perseguendo il loro recupero in caso di riduzione o di alterazione. Fanno parte della compatibilità le azioni di protezione e di conservazione di cui al comma 7 del precedente art. 1.

3. Gli interventi e le opere compatibili con le risorse esistenti, che non ne comportino trasformazione, riduzione e degrado, sono ammessi con procedure dirette e senza precostituite indicazioni localizzative.

Gli interventi e le opere sono comunque condizionati all'osservanza dei limiti di compatibilità di cui al successivo comma 4 e delle regole di compatibilità contenute nel Titolo V.

4. La compatibilità degli interventi e delle opere è soggetta ai limiti di seguito indicati:

  • - gli interventi e le opere, di qualsiasi tipo e dimensione, sono tenuti ad osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II, e lo statuto dei luoghi di cui al Titolo III;
  • - ove non specificatamente vietati dal presente Piano Strutturale e dalle previsioni della pianificazione pregressa confermata dal Piano Strutturale stesso, gli interventi di nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e commerciale, con esclusione di quella agricola, devono interessare esclusivamente suolo urbanizzato entro l'ambito o (dele) in aree poste in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni; la nuova edilizia deve inoltre risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
  • - sono altresì compatibili le costruzioni necessarie all'esercizio delle attività agricole, ancorché soggette a specifiche normative stabilite da leggi nazionali e regionali e dalle discipline urbanistiche della pianificazione comunale pregressa confermate dal presente Piano Strutturale;
  • - per l'intero patrimonio insediativo, di vecchia e nuova formazione, da conservarsi nei suoi essenziali elementi tipologici e morfologici, in quanto considerato risorsa e valore di interesse pubblico, sono ammesse in ogni tempo e con procedure dirette le opere di miglioramento, consistenti in adeguamenti funzionali e tecnologici; sono altresì ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al miglioramento della qualità insediativa, consistenti nell'adeguamento o nella realizzazione di attrezzature, spazi pubblici e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde pubblico, ad esclusivo servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti;
  • - per le parti del patrimonio insediativo che il presente Piano Strutturale riconosce di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, gli interventi sono soggetti ai vincoli prescritti nell'art. 26 del successivo Titolo II (invarianti), e a regole di conservazione prescritte dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con la disciplina urbanistica del P.T.C.P. e degli atti assunti dal Comune di Loro Ciuffenna dovendosi applicare per questo patrimonio insediativo il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4;
  • - gli interventi e le opere di adeguamento, modificazione e nuovo impianto della viabilità di transito veicolare devono riguardare esclusivamente strade di servizio agli insediamenti residenziali, produttivi e agricoli esistenti; i percorsi pedonali e ciclabili sono invece assimilati a opere compatibili, realizzabili in ogni parte del territorio comunale, se non specificatamente vietati in determinate parti del territorio stesso.

5. Si intendono per trasformabilità gli effetti (dele) determinati dalle azioni nella formazione di nuove risorse, nella trasformazione e nell'accrescimento di quelle esistenti. Fanno parte della trasformabilità le azioni di pianificazione di cui al comma 7 del precedente art.1.

6. Le condizioni di trasformabilità comprendono i seguenti criteri:

  • - si intendono per usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità: il consumo di suolo non urbanizzato; le sostituzioni e trasformazioni urbane in aree dismesse e di degrado; la nuova viabilità, con esclusione di quella a servizio di singoli insediamenti; i nuovi impianti e reti di trasporto dell'energia, approvvigionamento idropotabile, smaltimento dei liquami, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi; i nuovi servizi e attrezzature di interesse generale, che non siano di esclusivo servizio a singoli insediamenti; gli interventi di recupero e ripristino delle risorse ambientali e paesaggistiche;
  • - le opere e gli interventi riguardanti gli usi e le azioni soggetti a condizioni di trasformabilità devono osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II invarianti del presente Piano Strutturale e dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III, in quanto tali vincoli, limiti e regole costituiscono le condizioni di ammissibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. nº 1541 del 14.12.1998;
  • - gli usi e le azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità sono individuati dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari; di norma non sono localizzati in quanto rappresentano indicazioni strategiche;
  • - (dele)
  • - gli interventi e le opere, di iniziativa pubblica o privata, che interessino usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità, individuati nelle unità territoriali organiche elementari, debbono essere valutati preliminarmente dal Comune mediante presentazione da parte degli operatori richiedenti di un programma di fattibilità, avente i contenuti di cui al seguente articolo 6.

Art. 6 Programmi e progetti efficaci per gli obiettivi strategici, piani di settore

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali dell'atto di avvio del procedimento e di quelli specifici di sistema e sottosistema ambientale del successivo Titolo IV, gli operatori pubblici e privati possono presentare in ogni tempo programmi, progetti e piani di settore di sviluppo dei sistemi funzionali indicati nel comma 4 del precedente art. 1, che interessino una o più risorse, anche se non previsti dal Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico, proponendo scopi, contenuti funzionali, caratteristiche morfologiche e dimensionamenti degli interventi derivanti da norme regionali o nazionali.

I programmi, i progetti e i piani di settore che rientrano nelle strategie di sistema e sui quali sia stato espresso parere di ammissibilità con le procedure di cui ai seguenti comma, saranno recepiti dal Regolamento Urbanistico che è strumento operativo, non previsionale solo dopo che sia stato siglato con la Regione e la Provincia specifico accordo di pianificazione con le procedure previste dalla L.R. 5/95.

2. I programmi, i progetti e i piani di settore saranno proposti dagli operatori, per una valutazione preventiva da parte del Comune, mediante un progetto preliminare di fattibilità i cui contenuti e gli elaborati necessari saranno prescritti dal Regolamento Urbanistico, sulla base degli indirizzi di cui al Titolo V.

Il progetto preliminare di fattibilità dovrà comunque precisare:

  • - la rilevazione dello stato delle risorse interessate dal progetto stesso;
  • - le azioni proposte per la protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
  • - le destinazioni d'uso e le dimensioni degli interventi, con particolare riferimento alle previsioni edilizie, delle infrastrutture e degli spazi e impianti pubblici e di uso pubblico;
  • - la fattibilità economico - finanziaria;
  • - le fasi e i tempi di realizzazione;
  • - i criteri di perequazione eventualmente adottati.

3. Il Comune verificherà preliminarmente la rispondenza del programma o del progetto, così come del piano di settore, agli obiettivi generali, di cui al presente Titolo, ai vincoli e limiti d'uso previsti dal Titolo II, agli obiettivi specifici di sistema o sottosistema ambientale e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV, alle regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

In accordo a quanto indicato nei comma 12 e 13 del precedente art. 1 e del comma 2 del precedente art. 3, il Comune potrà prendere in considerazione progetti, programmi e piani di settore che propongano (ferme restando le rispondenze agli obiettivi generali e specifici dei sistemi o sottosistemi, ai vincoli e limiti d'uso, allo statuto dei luoghi e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari) assetti, dimensionamenti e regole generali diversi da quelli prescritti dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il Comune dovrà procedere alla modifica del Regolamento Urbanistico preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo, di cui al successivo comma 5.

L'esame di programmi e progetti, che modificano i limiti e le regole generali (sempre che vi sia dimostrata la necessità) e che comportano il miglioramento dell'intervento, richiede ulteriori approfondimenti di valutazione degli effetti ambientali e specifici elaborati che dimostrino la qualità dell'intervento. Il Comune valuterà inoltre i benefici che le modificazioni arrecano agli abitati e al territorio interessati dalle opere progettate.

4. Nel caso che l'intervento risulti promosso da più soggetti in concorrenza tra loro, il Comune si atterrà al principio di competitività assumendo come parametro il requisito della qualità come ricaduta di interesse pubblico sul territorio in termini socio-economici, culturali e di miglioramento ambientale.

5. Il Comune successivamente al parere favorevole stabilirà, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, le opere ambientali, le dimensioni e la localizzazione della nuova edilizia e degli spazi pubblici e di uso pubblico, le destinazioni d'uso ammissibili, le infrastrutture di mobilità e tecnologiche, le tipologie edilizie, i riferimenti morfologici e costruttivi. I contenuti e le procedure del progetto definitivo sono prescritti dal Regolamento Urbanistico in base alle regole generali di cui al Titolo V, con possibilità da parte del Comune di poter chiamare ad esprimere un parere di merito la Regione, la Provincia ed altri Enti interessati.

Capo II PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 7 Coerenza del Piano Strutturale con la pianificazione sovraordinata

Le strategie e le regole del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico sono desunte in coerenza agli obiettivi, alle invarianti e alla disciplina del PIT che introduce il territorio del Comune di Loro Ciuffenna nella "Toscana dell'Arno".

Il Piano Strutturale assume poi come riferimenti strutturali i principi, gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo con gli indirizzi, direttive e prescrizioni relative all'uso delle risorse essenziali del Territorio.

Infine il Piano Strutturale assume le norme e gli indirizzi dei Piani di settore che interessano il territorio di Loro Ciuffenna relativamente alla tutela idrografica (P.A.I.) e alla gestione plurima delle acque, allo smaltimento dei rifiuti e gestione dei servizi che possono avere ricadute di programma sul controllo delle risorse essenziali del territorio.

Capo III STRATEGIE GENERALI

Art. 8 Sistemi funzionali e obiettivi di sviluppo sostenibile

Nei commi seguenti vengono indicate le valutazioni di tipo strategico e le compatibilità dei processi di sviluppo delle risorse esistenti, previste nella pianificazione vigente e nell'ambito di progetti speciali indicati nei sistemi funzionali indicati nei commi successivi.

1. Considerate le previsioni di crescita del patrimonio territoriale, contenute nella vigente strumentazione urbanistica del Comune di Loro, della disciplina urbanistica del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e degli atti regionali di riferimento in essi contenuti, e della disciplina urbanistica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, si ritiene che nel periodo medio-lungo, indicato come tempo di validità del Piano Strutturale nel precedente art. 2, non si presenteranno fenomeni di sostanziale cambiamento territoriale, come quelli che si sono avuti a partire dagli anni cinquanta

2. La crescita vale soprattutto per la risorsa insediativa - residenziale e produttiva -, la cui espansione rappresenta il fenomeno più evidente di trasformazione territoriale.

Fatta salva la fisiologica evoluzione delle risorsa stessa, come di qualsiasi altra risorsa, consistente in opere di saturazione e sostituzione, soggette alle discipline di cui ai seguenti Titoli II - vincoli e limiti d'uso delle risorse - IV - sistemi e sub - sistemi territoriali - oltre che alle regole di luogo di cui al Titolo II, l'attuale strumentazione urbanistica recuperata dal P.S. assorbe buona parte della crescita della risorsa abitativa e produttiva. Per il settore turistico il P.R.G. vigente non presenta margini per favorire un processo di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio lorese.

3. L'obiettivo strategico generale coincide con il rafforzamento della struttura del territorio comunale e deve lasciar spazio ad un programma di adeguamento temporale alla contemporaneità, basato sulla riqualificazione e adeguamento delle risorse, la migliore qualità della vita, la creazione di opportunità di crescita culturale, sociale e economica per la collettività, lo sviluppo di innovazioni produttive e imprenditoriali, una migliore mobilità all'interno del territorio comunale e verso il Valdarno, la dotazione di servizi e attrezzature adeguati alle attuali domande sociali, la tutela delle risorse naturali e delle identità proiettati verso il sistema del Valdarno con funzioni ricreative, sportive, ditattiche e culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Nei seguenti commi si evidenziano alcuni Progetti Speciali, rispondenti a quella strategia di qualità abitativa verso la quale il Comune di Loro si vuole muovere. Si tratta di proposte presentate sinteticamente, che andranno sviluppate e approfondite da iniziative pubbliche e private.

4. Sono parti integranti dell'obiettivo strategico generale di valorizzazione e sviluppo sostenibile l'insieme di risorse che possono favorire e valorizzare il ruolo del Comune di Loro nel sistema diffuso del Valdarno.

Il Piano Strutturale individua sottosistemi funzionali con la previsione di parchi tematici per alcuni parti del territorio dove coesistono aspetti ambientali, paesaggistici, storico-culturali capaci di favorire la crescita del Comune in un quadro di riferimento sovracomunale.

I sottosistemi che il P.S. individua con i parchi tematici sono qui di seguito elencati:

  1. a) sistema funzionale della Sette Ponti con il Parco agrario di eredità culturale che salda in un unico insieme le colline dell'oliveto terrazzato con le zone relitte nelle parti pedemontane e montane dove permangono i caratteri delle coltivazioni terrazzate;
  2. b) il sistema funzionale ed il Parco storico-paesaggistico dei castelli e dei percorsi storici;
  3. c) il sistema funzionale del Ciuffenna e dell'Agna con il Parco dei mulini e dell'acquacil sistema del museo diffuso di arte contemporanea con il centro di promozione artistica Venturino Venturi.

L'Amministrazione Comunale, con il Regolamento Urbanistico, preciserà i contenuti dei progetti di Parco sopra indicati, favorendo, per la loro attuazione, il concorso di risorse pubbliche e private, che potranno essere orientate verso il recupero di edifici da destinare a nuove strutture ricettive e a funzioni capaci di valorizzare e promuovere i progetti di parco indicati dando forza ad un settore (turistico) in forte crescita quantitativa e qualitativa. I luoghi di interesse turistico e storico-culturale saranno collegati da una maglia di percorsi storico-paesistici che si fonda sul recupero dei tracciati, con un intreccio che si estende anche ai comuni limitrofi. L'ordito dei parchi e dei percorsi potranno essere le basi su cui costruire e anche promuovere progetti e iniziative culturali che possono concorrere a valorizzare i centri storici minori, i monumenti e le risorse culturali, le tradizioni, le lavorazioni e produzioni tipiche come quelle della pietra e dell'olio.

5. Le attività produttive artigianali e industriali costituiscono un settore non trascurabile per l'economia di Loro Ciuffenna anche se non trainante e rappresentative.

Attualmente, per alcune attività, si assiste ad una sostituzione della funzione produttiva in quella residenziale. Il processo di sostituzione, previsto dal vigente strumento urbanistico, dovrà essere monitorato e controllato dal Comune e più dettagliatamente dal Regolamento Urbanistico, in modo che la trasformazione del tessuto urbano dia luogo ad un effettivo miglioramento della risorsa insediativa in termini di qualità dello spazio costruito e dei servizi.

Il Piano Strutturale conferma la localizzazione e l'estensione delle zone industriali così come indicato nella tavola dello stato di attuazione del P.R.G. a cui ci si riferisce (tav. 12); anche queste costituiscono un limite alla crescita, considerata la strategia comunale che evita l'ulteriore consumo di suolo dovuto per espansioni insediative di tipo produttivo. Il territorio comunale, peraltro, per evidenti aspetti ambientali e paesaggistici, non è in grado di sostenere nuovi consistenti insediamenti; le esigenze, anche in questo campo, saranno soddisfatte dal riuso e dalla riorganizzazione della risorsa insediativa, compresi gli interventi di saturazione e di completamento.

6. Gli obiettivi di ammodernamento e di perseguimento di un livello qualitativo migliore valgono anche per le funzioni commerciali.

In questo caso il P.S. individua nella specializzazione dei servizi al dettaglio e nelle azioni tese al loro rafforzamento nella struttura insediativa, la possibilità di garantire un servizio di qualità capace, in contrapposizione ai centri commerciali delle aree forti, di mantenere una efficace rete di relazione all'interno dei tessuti urbani consolidati e di futura espansione.

7 La tutela del territorio aperto è posta dal presente Piano sia in relazione allo sviluppo agricolo sia in rapporto alla conservazione del paesaggio agrario nelle sue parti più significative, coltivate e naturali senza trascurare il rapporto con le aree urbanizzate di fondovalle.

Il P.S. non trascura anche la funzione di regimazione e tutela idro-geomorfologica che esso svolge sulle parti di territorio interessato per l'area del Valdarno.

Considerato che:

  • - l'assetto idro-geo-morfologico, fondato sull'equlibrio tra costruito e territorio aperto, presenta parti di rottura nelle parti non più presidiate e difese;
  • - le prospettive di uno sviluppo turistico sempre più diffuso;
  • - le richieste di una società sempre più orientata alla ricerca della qualità piuttosto che alla quantità fanno del territorio aperto il luogo della salvaguardia per la tutela delle condizioni di benessere a cui oggi aspira la società.

Per questi motivi la estensione del territorio agricolo deve ritenersi irriducibile promovendo al suo interno azioni di valorizzazione e mantenimento delle risorse, capaci di ristabilire gli equilibri recentemente interroti.

8. In relazione agli obiettivi e alle strategie generali illustrate nei precedenti comma, le azioni pubbliche e private devono improntarsi al criterio di compatibilità, cioè di un uso non distruttivo delle risorse e delle loro potenzialità ai fini dello sviluppo.

Ogni azione deve proporsi il rafforzamento e l'arricchimento delle risorse, il loro recupero o ripristino nei casi di degrado o di manomissione, e la loro trasformazione sempre con azioni completamenti compatibili con l'esistente.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14