Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 10 Pericolosità geologica elevata

1. Qualora si intenda definire ammissibili trasformazioni fisiche non puramente conservative o ripristinatorie interessanti aree ricadenti nella classe di pericolosità geologica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole della pericolosità geologicia per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata), nella redazione del regolamento urbanistico si devono effettuare specifiche indagini geognostiche e quanti altri studi siano necessari per precisare i termini del problema.

2. Sulla base dei risultati degli studi di cui al comma 1 deve essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni; devono essere prescritte tecniche fondazionali particolari; devono essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni; deve essere previsto un programma di controlli atti a valutare l'esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi metodi e tempi.

Art. 11 Disposizioni relative al contesto idraulico

Nell'ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1), individuato e perimetrato nella "carta delle esondazioni e del contesto idraulico", il regolamento urbanistico non deve prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche a eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico.

Art. 12 Ambito "B"

Relativamente all'ambito "B", individuato e perimetrato nella "carta delle esondazioni e del contesto idraulico", possono essere definite ammissibili le trasformazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 77 del vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana. Altre trasformazioni possono essere definite ammissibili alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 77 del vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

Art. 13 Classi di pericolosità idraulica media ed elevata

1. Relativamente alle aree e agli ambiti a cui si riferiscono, restando ferme e prevalenti le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo II, le trasformazioni, fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica media e elevata sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal regolamento urbanistico, previa l'effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti commi del presente articolo.

2. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica media (3) individuate e perimetrate dalle tavole della pericolosità idraulica, lo studio idrologico-idraulico, che può essere anche di tipo qualitativo, deve illustrare lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti, e comunque definire il grado di rischio. Esso, ove necessario, deve altresì indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni ai manufatti risultanti dalle trasformazioni per episodi di sormonto o di esondazione con tempo di ritorno T=200 anni.

3. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole della pericolosità idraulica, lo studio ideologico idraulico deve definire con precisione, attraverso i normali metodi dell'idrologia, il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni non devono essere prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, nuove costruzioni, salvo che di infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le specifiche caratteristiche dell'infrastruttura considerata. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni devono essere previsti interventi atti a raggiungere la messa in sicurezza dal rischio di inondazione, dei manufatti risultanti dalle trasformazioni, per piene con tempo di ritorno superiore a duecento anni, e al contempo tali da non aumentare il livello nelle aree adiacenti. Tali interventi devono inoltre essere coordinati con le analoghe previsioni di altri eventuali piani idraulici o di bonifica, vigenti o in corso di formazione.

Art. 14 Aree a vulnerabilità elevata

1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate e perimetrate nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, non può essere definito ammissibile il nuovo impianto di:

  1. a) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
  2. b) discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  3. c) impianti di smaltimento dei reflui;
  4. d) depositi carburanti.

2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

3. Devono essere specificatamente regolamentati l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, avendo cura che per i primi i quantitativi siano usati soltanto quelli strettamente necessari, e che per i secondi la pratica e la permanenza non siano eccessivi.

4. Devono essere comunque vietati:

  1. a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
  2. b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Art. 15 Aree a vulnerabilità alta

1. Per le aree a vulnerabilità alta, individuate e perimetrate nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, costituite da depositi alluvionali terrazzati e detriti di falda valgono le medesime disposizioni dettate per le aree a vulnerabilità elevata dell'articolo 14.

2. Per le aree a vulnerabilità alta diverse da quelle di cui al comma 1 valgono le medesime disposizioni dettate per le aree a vulnerabilità media dall'articolo 16.

Art. 16 Aree a vulnerabilità media

1. Relativamente alle aree a vulnerabilità media, individuate e perimetrate nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, deve essere disposto, che il nuovo impianto di strutture potenzialmente inquinanti sia subordinato all'effettuazione di specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzate alla valutazione della situazione locale e del rischio effettivo di inquinamento.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14