Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 73 I programmi integrati d'intervento

I programmi integrati d'intervento indicano nel rispetto delle limitazioni e dei contenuti di cui al precedente titolo:

  1. a) quali piani attuativi si intende avviare entro i termini stabiliti dagli stessi programmi integrati;
  2. b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a);
  3. c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da realizzare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  4. d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o modificare nel periodo di validità dei programmi integrati;
  5. e) gli immobili o le aree che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali servitù, entro il periodo di validità dei programmi integrati.

I programmi integrati d'intervento sono corredati:

  1. a) dalla ricognizione delle risorse territoriali che si intendono impegnare;
  2. b) dalla valutazione degli effetti delle loro indicazioni sui sistemi ambientali, insediativi e socioeconomici, nonché sugli atti amministrativi in materia di tempi e orari;
  3. c) dalle valutazioni per la fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali;
  4. d) dei piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14