Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 6 Programmi e progetti efficaci per gli obiettivi strategici, piani di settore

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali dell'atto di avvio del procedimento e di quelli specifici di sistema e sottosistema ambientale del successivo Titolo IV, gli operatori pubblici e privati possono presentare in ogni tempo programmi, progetti e piani di settore di sviluppo dei sistemi funzionali indicati nel comma 4 del precedente art. 1, che interessino una o più risorse, anche se non previsti dal Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico, proponendo scopi, contenuti funzionali, caratteristiche morfologiche e dimensionamenti degli interventi derivanti da norme regionali o nazionali.

I programmi, i progetti e i piani di settore che rientrano nelle strategie di sistema e sui quali sia stato espresso parere di ammissibilità con le procedure di cui ai seguenti comma, saranno recepiti dal Regolamento Urbanistico che è strumento operativo, non previsionale solo dopo che sia stato siglato con la Regione e la Provincia specifico accordo di pianificazione con le procedure previste dalla L.R. 5/95.

2. I programmi, i progetti e i piani di settore saranno proposti dagli operatori, per una valutazione preventiva da parte del Comune, mediante un progetto preliminare di fattibilità i cui contenuti e gli elaborati necessari saranno prescritti dal Regolamento Urbanistico, sulla base degli indirizzi di cui al Titolo V.

Il progetto preliminare di fattibilità dovrà comunque precisare:

  • - la rilevazione dello stato delle risorse interessate dal progetto stesso;
  • - le azioni proposte per la protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
  • - le destinazioni d'uso e le dimensioni degli interventi, con particolare riferimento alle previsioni edilizie, delle infrastrutture e degli spazi e impianti pubblici e di uso pubblico;
  • - la fattibilità economico - finanziaria;
  • - le fasi e i tempi di realizzazione;
  • - i criteri di perequazione eventualmente adottati.

3. Il Comune verificherà preliminarmente la rispondenza del programma o del progetto, così come del piano di settore, agli obiettivi generali, di cui al presente Titolo, ai vincoli e limiti d'uso previsti dal Titolo II, agli obiettivi specifici di sistema o sottosistema ambientale e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV, alle regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

In accordo a quanto indicato nei comma 12 e 13 del precedente art. 1 e del comma 2 del precedente art. 3, il Comune potrà prendere in considerazione progetti, programmi e piani di settore che propongano (ferme restando le rispondenze agli obiettivi generali e specifici dei sistemi o sottosistemi, ai vincoli e limiti d'uso, allo statuto dei luoghi e alle indicazioni delle unità territoriali organiche elementari) assetti, dimensionamenti e regole generali diversi da quelli prescritti dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il Comune dovrà procedere alla modifica del Regolamento Urbanistico preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo, di cui al successivo comma 5.

L'esame di programmi e progetti, che modificano i limiti e le regole generali (sempre che vi sia dimostrata la necessità) e che comportano il miglioramento dell'intervento, richiede ulteriori approfondimenti di valutazione degli effetti ambientali e specifici elaborati che dimostrino la qualità dell'intervento. Il Comune valuterà inoltre i benefici che le modificazioni arrecano agli abitati e al territorio interessati dalle opere progettate.

4. Nel caso che l'intervento risulti promosso da più soggetti in concorrenza tra loro, il Comune si atterrà al principio di competitività assumendo come parametro il requisito della qualità come ricaduta di interesse pubblico sul territorio in termini socio-economici, culturali e di miglioramento ambientale.

5. Il Comune successivamente al parere favorevole stabilirà, ai fini della predisposizione del progetto definitivo, le opere ambientali, le dimensioni e la localizzazione della nuova edilizia e degli spazi pubblici e di uso pubblico, le destinazioni d'uso ammissibili, le infrastrutture di mobilità e tecnologiche, le tipologie edilizie, i riferimenti morfologici e costruttivi. I contenuti e le procedure del progetto definitivo sono prescritti dal Regolamento Urbanistico in base alle regole generali di cui al Titolo V, con possibilità da parte del Comune di poter chiamare ad esprimere un parere di merito la Regione, la Provincia ed altri Enti interessati.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14