Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 72 Il Regolamento Urbanistico

1. Il regolamento urbanistico nel rispetto del presente Piano Strutturale provvede:

  1. a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e per la successiva formazione di piani attuativi pubblici o privati relativamente alle parti di territorio di cui si prevedano modificazioni della organizzazione anche con interventi di ristrutturazione urbanistica;
  2. b) a disciplinare le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, da conservare nelle proprie caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
  3. c) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso e di trasformazioni fisiche o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelli per le funzioni pubbliche di interesse pubblico e collettivo;
  4. d) a definire il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti;
  5. e) a dettare i criteri per l'organizzazione delle scelte di trasformazione, adottate dal piano, con il sistema delle infrastrutture dei trasporti in relazione ai tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi dell'art. 5 bis della L.R. 5/95;
  6. f) il Regolamento Urbanistico detterà le norme e i principi relativi alla pianificazione eco-sostenbile ed alla bio-architettura tramite apposito regolamento.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14