Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 67 Regole generali per le attrezzature, i servizi, gli impianti e gli spazi pubblici e di uso comune

1. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche con autonome iniziative sulla base del principio di concertazione - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione degli spazi, dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di cui al seguente comma 2, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, purché siano di interesse locale e a condizione che siano conformi alle strategia generale, di cui al Titolo I, e alle strategie di sistema o sottosistema, di cui al Titolo IV, osservino i limiti d'uso e i vincoli, di cui al Titolo II, e rispettino le regole dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III.

Gli interventi sono soggetti a presentazione del programma di cui al precedente art. 6, con i contenuti di cui all'art. 66.

2. elenco attrezzature e impianti:

  • parchi urbani;
  • giardini di gioco, didattici, ricreativi e di riposo;
  • campi, attrezzature e impianti sportivi;
  • scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
  • centri di formazione e di insegnamento;
  • spazi, attrezzature e servizi per la cultura; musei, esposizioni e mostre, al chiuso e all'aperto;
  • spazi e attrezzature per convegni e congressi;
  • spazi e attrezzature per spettacoli, al chiuso e al coperto;
  • attrezzature, spazi e servizi sanitari, assistenziali, di cura del corpo, comprese le residenze per anziani e servizi per il recupero fisico;
  • spazi e strutture per il commercio di interesse locale;
  • spazi, servizi e attrezzature per il turismo, con esclusione di campeggi, alberghi, case vacanze, residenze turistiche;
  • piazze e luoghi di aggregazione all'aperto;
  • parcheggi pubblici e privati, in superficie, in sotterraneo o in edifici a uno o più piani;
  • aree per spettacoli viaggianti, mercati e per la protezione civile di cui alla LN. 225/1992;
  • urbanizzazioni primarie (acquedotto, fognatura, reti di distribuzione della comunicazione e dell'energia).

3. Il Comune, altri enti pubblici e i privati, mediante i programmi e i progetti di cui ai precedenti artt. 6 e 66, possono proporre e realizzare in ogni tempo gli spazi, le attrezzature e gli impianti elencati nel precedente comma, anche se non previsti, indicati, localizzati e quantificati dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico o da altri strumenti urbanistici comunali.

4. I tempi e le modalità dell'uso pubblico degli spazi, delle attrezzature e degli impianti sopra elencati, quando realizzati dai privati, saranno definiti di concerto tra Comune e i privati stessi mediante apposita convenzione. Con detta convenzione saranno inoltre stabiliti gli impegni da parte dei privati per la manutenzione e il mantenimento in condizioni di efficienza e di sicurezza degli spazi, delle attrezzature e degli impianti.

5. Il Comune con il R.U. predisporrà, se ritenuto necessario per singoli centri abitati il Piano dei parcheggi e dei garages pertinenziali, a servizio delle residenze e delle attività produttive, commerciali e turistiche che ne risultino sprovviste o in misura insufficiente. A tale scopo saranno utilizzate aree pubbliche e private. I privati possono sostituirsi al Comune mediante progetti di parcheggi e garages pertinenziali, su spazi privati e pubblici. Il Piano comunale e i progetti privati debbono osservare le seguenti condizioni di fattibilità:

  • - per la realizzazione di garages non debbono essere interessate aree nelle quali l'edificabilità è vietata per motivi ambientali, paesaggistici, idrogeologici e gemorfologici;
  • - Le aree nelle quali si intendono realizzare parcheggi e garages debbono risultare servite da urbanizzazione primaria;
  • - L'accesso e l'uscita degli automezzi non debbono costituire condizioni di pericolo e di intralcio al traffico di transito.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14