Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 66 Contenuti dei programmi e progetti di sviluppo sostenibile

1. I programmi di cui al precedente art. 6 devono presentare condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando la conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale presente nell'area interessata dal programma e la promozione dello sviluppo economico e sociale, con riferimento alla creazione di occupazione. Il programma deve avere preferibilmente carattere integrato: produttivo, residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, perseguendo prioritariamente il risanamento delle situazioni di degrado delle risorse presenti nell'area interessata dal programma. All'attuazione del programma concorreranno risorse finanziarie pubbliche e/o private; deve essere comunque assicurata, mediante specifiche convenzioni, la completa realizzazione del programma, sia pure, quando necessario, per successive fasi.

2. Il programma contiene:

  • - i dati identificativi dei soggetti proponenti;
  • - La perimetrazione sulle cartografie di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico delle aree interessate dal programma;
  • - L'indicazione delle finalità degli usi, delle azioni e delle opere di conservazione e trasformazione delle risorse;
  • - La verifica della conformità degli usi, delle azioni e delle opere previste dal programma al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico e comunque agli atti di pianificazione e di programmazione vigenti, con particolare riguardo alle prescrizioni e ai vincoli quali discendono dal Piano di Coordinamento della Provincia di Arezzo;
  • - il rispetto dei vincoli e limiti d'uso delle risorse, stabilite nel Titolo II del presente Piano Strutturale;
  • - L'articolazione del programma per fasi e tempi di realizzazione;
  • - La relazione sui costi e sui finanziamenti pubblici e/o privati;
  • - L'indicazione degli spazi e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive la cui realizzazione e gestione sono assunti dai soggetti proponenti il programma.

3. Il programma sarà corredato inoltre dal progetto preliminare dell'intervento, con i seguenti contenuti:

  • - il rilievo planialtimetrico dell'area interessata dall'intervento, con indicazione delle risorse in essa presenti e del loro stato;
  • - il rilievo delle invarianti storiche, artistiche, paesaggistiche e ambientali;
  • - La rete stradale, distinguendo quella di progetto da quella esistente da conservare o da adeguare e precisando i tratti stradali privati di servizio;
  • - gli spazi e gli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati ad attività collettive;
  • - il dimensionamento e la distribuzione sull'area delle destinazioni d'uso previste nell'intervento;

4. A seguito della valutazione del programma il Comune stabilirà:

  • - L'ammissibilità del programma o di sue parti;
  • - Le procedure da attivare per la realizzazione del programma; il Comune stabilirà tra l'altro se il programma deve essere realizzato mediante piano attuativo; di norma il progetto che abbia seguito la procedura di cui al presente articolo - improntata comunque a criteri di trasparenza, di certezza nei riferimenti legislativi e normativi e di brevità nei tempi di esame e di parere - non è soggetto a piano attuativo. Quando il Comune e i privati convengono che il progetto definitivo deve contenere disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, gli interventi, di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/1999, ricadenti entro il perimetro dell'area interessata dal progetto di cui al presente articolo, saranno sottoposti ad attestazione di conformità;
  • - gli elaborati progettuali definitivi da presentarsi da parte dei proponenti il programma.
  • - Le disposizioni e le destinazioni d'uso degli spazi, degli edifici e degli impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive;
  • - Le parti di spazi, edifici e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive da realizzarsi dai proponenti il programma e le gestioni a loro carico;
  • - Le quantità di nuova edificazione;
  • - Le norme tipologiche e morfologiche per la progettazione delle opere edilizie previste nell'area;
  • - Le garanzie fideiussorie;
  • - i tempi e le fasi di realizzazione del programma;
  • - La valutazione degli effetti ambientali da effettuarsi da parte dei proponenti il programma, in conformità a quanto prescritto dal Capitolo quarto dalle Istruzioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione, D.G.R. nº 1541 del 14. 12.1998, in merito ai piani attuativi.

Detti elaborati definitivi per gli interventi di completamento preciseranno:

  • - La superficie minima degli spazi pubblici e degli spazi per attrezzature di interesse generale, da cedere gratuitamente al Comune;
  • - gli spazi pubblici convenzionati;
  • - gli spazi con vincolo d'uso da disciplinare in convenzione;
  • - il volume massimo complessivo, distinto in: esistente conservato, esistente sostituito e di completamento;
  • - Le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito dell'intervento.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, salvo diverse disposizioni del R.U., non potranno essere inferiori agli standards previsti per legge.

L'Amministrazione comunale si riserva di fare eseguire direttamente dai proponenti l'intervento le opere di urbanizzazione ricadenti all'interno delle aree interessate dagli interventi stessi, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della L. 10/1977. Dette opere potranno essere monetizzate nel caso che non siano reperibili all'interno dell'area di intervento così come indicato al precedente comma 5 dell'art. 65.

Salvo prescrizioni del Regolamento Urbanistico valgono inoltre, per le opere di urbanizzazione, i criteri seguenti:

  • - Le opere di urbanizzazione primaria di iniziativa privata sono eseguite a totale carico dei privati proponenti l'intervento, qualunque sia il loro importo. In questo caso gli oneri da versare al ritiro del permesso di costruire, non saranno dovuti, salvo che le opere di urbanizzazione primaria da realizzare siano di importo inferiore agli oneri dovuti. In tal caso si dovrà operare il relativo conguaglio;
  • - Le opere di urbanizzazione primaria, una volta realizzate e collaudate, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, con le relative aree;
  • - Le opere di urbanizzazione secondaria, se realizzate direttamente dai proponenti l'intervento, dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, una volta terminate e collaudate, se così stabilito dall'Amministrazione stessa dalla relativa convenzione.

I programmi e i progetti potranno essere attuati per lotti funzionali, i quali dovranno essere subordinati alle seguenti prescrizioni:

  • - Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate pro-quota in base alla volumetria di lotto funzionale, fermo restando che dovrà comunque essere assicurata la funzionalità complessiva delle stesse;
  • - Le aree previste per gli spazi pubblici e per attrezzature dovranno essere cedute in proporzione alla volumetria realizzata, come stabilito da convenzione.

Gli interventi saranno disciplinati con apposite convenzioni, di cui al Regolamento Urbanistico, che regoleranno, oltre a quanto stabilito nel precedente comma 4:

  • - L'intervento e le sue fasi di attuazione;
  • - Le modalità di realizzazione e di gestione delle attrezzature e degli spazi pubblici;
  • - Le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
  • - La cessione gratuita delle attrezzature e degli spazi pubblici all'Amministrazione comunale, nella misura prevista dal programma di intervento;
  • - La monetizzazione delle urbanizzazioni secondo quanto previsto nei capoversi precedenti.

6. Le previsioni del programma decadono se entro i termini temporali di attuazione, di cui al precedente comma 4, non siano state richieste le concessioni edilizie ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi prescritti dal Comune.

Per quanto riguarda gli interventi facenti parte del Programma Integrato d'Intervento, di cui all'art. 29 della L.R. 5/95, i tempi di decadenza sono quelli prescritti dal comma settimo del predetto articolo.

7. L'ammissibilità dei nuovi insediamenti è soggetta alla prescrizione da parte del Comune delle quantità e delle destinazioni d'uso di aree, impianti e edifici da riservare a spazi pubblici, destinati alle attività collettive e di interesse comune, del verde pubblico e dei parcheggi, che l'intervento deve attuare. La quantità di tali spazi non sarà in ogni caso minore di quella prescritta dal D.M. 1444/1968, artt. 3 e 5; quantità maggiori potranno essere richieste nel caso che il nuovo insediamento concorra al miglioramento della qualità urbana dell'ambito interessato dall'intervento e, in particolare, debba supplire a sue carenze di servizi e attrezzature. Per dette aree vale quanto stabilito al comma 5 dell'art. 65.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14