Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 64 Prescrizioni di compatibilità urbanistica

1. Le funzioni e le modifiche che attuano azioni di tutela e conservazione delle risorse esistenti, con opere di ripristino e recupero in caso di degrado, per l'ammissibilità dell'intervento anche se non indicato o localizzato dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico devono risultare conformi ai criteri dell'articolo 4. Sono altresì soggetti alle seguenti prescrizioni che costituiscono contenuto del Regolamento Urbanistico, oltre alle regole specifiche per parti di territorio e per unità territoriale organiche elementari:

  • -La nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e commerciale, deve interessare esclusivamente suolo entro i perimetri delle U.T.O.E. in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni e deve risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
  • - gli interventi di adeguamento funzionale e tecnologico, non devono alterare gli elementi tipologici e morfologici essenziali; soprattutto negli immobili, complessi edilizi e aree ritenuti di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, per i quali è ammesso unicamente l'intervento di restauro e risanamento conservativo;
  • - i nuovi edifici o il mutamento d'uso di quelli esistenti nella misura maggiore del 50% dell'uso in atto, sono di norma solo in aree dove i parcheggi risultino sufficienti. Il Comune potrà concedere la realizzazione dell'intervento proposto solo se sia assicurata la formazione di aree pubbliche di sosta, in aggiunta a quella privata prescritta dalla L.122/89, nella misura di un posto macchina per ogni alloggio o camera di albergo e di mq. 0,8 per ogni mq. di calpestio di locali destinati al commercio e al direzionale. Le aree per la sosta possono essere reperite anche al di fuori delle aree di stretta pertinenza;
  • - i nuovi edifici devono conformarsi alle tipologie e ai tessuti urbani degli abitati di cui costituiscono saturazione o completamento, in conformità allo statuto dei luoghi di cui al Titolo III e alle norme della disciplina urbanistica vigente.
  • - Per le compatibilità relative al fabbisogno idropotabile, dello smaltimento liquami e per la raccolta e trattamento dei rifiuti si fa riferimento alla relazione di valutazione degli effetti ambientali allegata al P.S., fermo restando il diniego a fenomeni che possono dar luogo a inquinamenti atmosferici e acustici nel rispetto del Piano del Rumore redatto dal Comune di Loro Ciuffenna;
  • - non sono ammesse nuove costruzioni in tutte le aree nelle quali le prescrizioni di cui al precedente Titolo II fanno esplicito divieto di costruzione, con particolare riferimento a quelle di rischio idraulico geo-morfologico e di protezione paesaggistica previste al P.T.C.P. di Arezzo.

2. Nel rispetto degli orientamenti riportati nel presente articolo, per il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4, sono da valutare ammissibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente regolati dalle norme urbanistiche comunali vigenti che il Regolamento Urbanistico preciserà, stabilendo regole e categorie di intervento per ciascun edificio, complesso o area specifica.Gli approfondimenti del Regolamento Urbanistico potranno portare a modifiche della disciplina comunale vigente secondo il criterio che prevede azioni migliorative per la tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Il Comune, con il Regolamento Urbanistico, valuterà, con apposite perimetrazioni, se limitare l'ammissibilità degli interventi di cui al precedente comma 1 alle sole aree di saturazione, equiparabili alle zone omogenee B di cui al D.I. 1444/1968.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere altresì prescritti limiti tipologici e dimensionali diversi da quelli di cui al 1º comma.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14