Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 5 Compatibilità e condizioni di trasformabilità. Elementi di valutazione strategica

1. Il presente articolo, in conformità del terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 5/95, indica i criteri per la valutazione delle azioni strategiche del Piano Strutturale e costituisce direttiva per gli strumenti di gestione urbanistica comunale.

Tutti i piani e programmi, compresi quelli di settore, interventi, progetti, opere, di iniziativa pubblica e privata, debbono essere valutati preventivamente in base a criteri e indicatori ambientali indicati dai limiti e vincoli d'uso delle risorse prescritti nel successivo Titolo II e dallo statuto dei luoghi di cui al Titolo III. Nei comma seguenti si distinguono i limiti di compatibilità, tutela e le condizioni di trasformabilità.

Ai limiti di compatibilità, tutela e alle condizioni di trasformabilità generali per l'intero territorio comunale, possono essere aggiunti dal Regolamento Urbanistico limiti e condizioni particolari all'interno dei sottosistemi ambientali e delle unità territoriali organiche elementari.

2. Per compatibilità si intende la conformità degli usi e delle azioni alle risorse esistenti, tutelandone la loro permanenza perseguendo il loro recupero in caso di riduzione o di alterazione. Fanno parte della compatibilità le azioni di protezione e di conservazione di cui al comma 7 del precedente art. 1.

3. Gli interventi e le opere compatibili con le risorse esistenti, che non ne comportino trasformazione, riduzione e degrado, sono ammessi con procedure dirette e senza precostituite indicazioni localizzative.

Gli interventi e le opere sono comunque condizionati all'osservanza dei limiti di compatibilità di cui al successivo comma 4 e delle regole di compatibilità contenute nel Titolo V.

4. La compatibilità degli interventi e delle opere è soggetta ai limiti di seguito indicati:

  • - gli interventi e le opere, di qualsiasi tipo e dimensione, sono tenuti ad osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II, e lo statuto dei luoghi di cui al Titolo III;
  • - ove non specificatamente vietati dal presente Piano Strutturale e dalle previsioni della pianificazione pregressa confermata dal Piano Strutturale stesso, gli interventi di nuova edilizia, a destinazione d'uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e commerciale, con esclusione di quella agricola, devono interessare esclusivamente suolo urbanizzato entro l'ambito o (dele) in aree poste in adiacenza dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni; la nuova edilizia deve inoltre risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente;
  • - sono altresì compatibili le costruzioni necessarie all'esercizio delle attività agricole, ancorché soggette a specifiche normative stabilite da leggi nazionali e regionali e dalle discipline urbanistiche della pianificazione comunale pregressa confermate dal presente Piano Strutturale;
  • - per l'intero patrimonio insediativo, di vecchia e nuova formazione, da conservarsi nei suoi essenziali elementi tipologici e morfologici, in quanto considerato risorsa e valore di interesse pubblico, sono ammesse in ogni tempo e con procedure dirette le opere di miglioramento, consistenti in adeguamenti funzionali e tecnologici; sono altresì ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al miglioramento della qualità insediativa, consistenti nell'adeguamento o nella realizzazione di attrezzature, spazi pubblici e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde pubblico, ad esclusivo servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti;
  • - per le parti del patrimonio insediativo che il presente Piano Strutturale riconosce di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale, gli interventi sono soggetti ai vincoli prescritti nell'art. 26 del successivo Titolo II (invarianti), e a regole di conservazione prescritte dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con la disciplina urbanistica del P.T.C.P. e degli atti assunti dal Comune di Loro Ciuffenna dovendosi applicare per questo patrimonio insediativo il criterio di continuità gestionale di cui al precedente art. 4;
  • - gli interventi e le opere di adeguamento, modificazione e nuovo impianto della viabilità di transito veicolare devono riguardare esclusivamente strade di servizio agli insediamenti residenziali, produttivi e agricoli esistenti; i percorsi pedonali e ciclabili sono invece assimilati a opere compatibili, realizzabili in ogni parte del territorio comunale, se non specificatamente vietati in determinate parti del territorio stesso.

5. Si intendono per trasformabilità gli effetti (dele) determinati dalle azioni nella formazione di nuove risorse, nella trasformazione e nell'accrescimento di quelle esistenti. Fanno parte della trasformabilità le azioni di pianificazione di cui al comma 7 del precedente art.1.

6. Le condizioni di trasformabilità comprendono i seguenti criteri:

  • - si intendono per usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità: il consumo di suolo non urbanizzato; le sostituzioni e trasformazioni urbane in aree dismesse e di degrado; la nuova viabilità, con esclusione di quella a servizio di singoli insediamenti; i nuovi impianti e reti di trasporto dell'energia, approvvigionamento idropotabile, smaltimento dei liquami, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi; i nuovi servizi e attrezzature di interesse generale, che non siano di esclusivo servizio a singoli insediamenti; gli interventi di recupero e ripristino delle risorse ambientali e paesaggistiche;
  • - le opere e gli interventi riguardanti gli usi e le azioni soggetti a condizioni di trasformabilità devono osservare i vincoli e i limiti d'uso delle risorse di cui al Titolo II invarianti del presente Piano Strutturale e dello statuto dei luoghi di cui al Titolo III, in quanto tali vincoli, limiti e regole costituiscono le condizioni di ammissibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. nº 1541 del 14.12.1998;
  • - gli usi e le azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità sono individuati dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari; di norma non sono localizzati in quanto rappresentano indicazioni strategiche;
  • - (dele)
  • - gli interventi e le opere, di iniziativa pubblica o privata, che interessino usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità, individuati nelle unità territoriali organiche elementari, debbono essere valutati preliminarmente dal Comune mediante presentazione da parte degli operatori richiedenti di un programma di fattibilità, avente i contenuti di cui al seguente articolo 6.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14