Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 63 Salvaguardie e continuità di gestione

1. Per assicurare la continuità della gestione del territorio, le presenti regole recepiscono di norma la disciplina urbanistica della vigente pianificazione comunale per le parti coerenti con il Piano Strutturale, e quelle riguardanti il territorio costruito (variante per il centro storico di Loro Ciuffenna ai sensi della L.R. 59/1980) e il territorio aperto (variante ai sensi della LR 64/1995, modificata e integrata dalla LR 25/1997).

Il Regolamento Urbanistico con ulteriori approfondimenti conoscitivi potrà apportare variazioni per una migliore validità del quadro conoscitivo.

Negli articoli seguenti si riporta la disciplina urbanistica del P.R.G. vigente confermata nelle U.T.O.E. e nel territorio aperto.

2. Ai sensi dell'art. 34 punto 2 comma b e dell'art. 33, punto 1 della Legge Regionale n. 5/1995, sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a tre anni viene sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando si riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTCP e di quanto precisato ai precedenti articoli del presente Titolo.

3. Sono comunque previste le seguenti salvaguardie:

  1. a) fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico devono essere rispettate le salvaguardie regionali di cui agli artt. 74-79 e art. 81 del P.I.T.;
  2. b) è comunque consentita, anche prima del Regolamento Urbanistico l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del PRG vigente, di piani attuativi che possono prevedere anche interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelli per il quale il P.S. all'interno delle U.T.O.E. individua specifiche tutele e salvaguardie in attesa del Regolamento Urbanistico;
  3. c) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. vigente. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo nell'ambito di piani attuativi, così come specificato alla precedente lettera b) e nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del P.R.G. vigente con le procedure previste al precedente art. 6;
  4. d) sono consentiti interventi di completamento, saturazione e sostituzione, se non specificatamente vietati all'interno delle U.T.O.E. dal P.S., nelle aree di saturazione e completamento (zone B del P.R.G.) alle condizioni dei successivi articoli. In attesa del Regolamento Urbanistico, per gli interventi di saturazione e completamento, (zone B di in attesa del Regolamento Urbanistico, per gli interventi di saturazione e completamento in zone B del P.R.G. vigente) alle condizioni dei successivi articoli.
    Nelle zone B di saturazione previste dal P.R.G. dove sia possibile una edificabilità superiore a mc. 1.000, in attesa del Regolamento Urbanistico, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di un progetto preliminare, di cui al precedente art. 6, nel quale siano indicate le opere di urbanizzazione da realizzare a carico del richiedente e necessarie a giudizio dell'Amministrazione comunale per l'attuazione dell'intervento;
  5. e) salvo disposizioni diverse da parte del P.S. per il territorio aperto, gli interventi sono subordinati al rispetto delle norme della variante al P.R.G. (dele) n. 34 approvata dal Comune di Loro Ciuffenna (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1;
  6. f) nelle zone agricole variante al P.R.G. n. 34 approvata dal Comune di Loro Ciuffenna sono fatti salvi i P.M.A.A. approvati precedentemente all'adozione del P.S. e loro successive modifiche (accoglimento osservazione n.22);
  7. g) sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico, per opere di bonifica.

4. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • - gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • - gli interventi per i quali alla data di approvazione del Piano Strutturale sia stato rilasciato atto valido di concessione edilizia ancora efficace, nonché le relative varianti in corso d'opera;
  • - i piani attuativi del PRG vigente che, alla data di approvazione del Piano Strutturale, abbiano avuto parere di approvazione da parte degli organi tecnici comunali o risultano già adottati dall'Amministrazione comunale o per i quali sia già stato attivato il procedimento della Legge Regionale n. 5/1995;
  • - gli interventi ammessi in attesa del R.U. sono subordinati al rispetto delle regole indicate agli articoli seguenti.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14