Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 47 Ambito di applicazione della Legge Regionale n. 64/1995

1. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 e successive modificazione e integrazioni, si individuano quali aree con esclusiva e prevalente funzione agricola quelle definite dalla variante (dele) n. 34 al P.R.G. per le zone agricole approvata dal C.C. di Loro Ciuffenna con del. nº 97 del 10.11.2000 (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

In dette aree vale pertanto quanto stabilito dalla suddetta variante così come richiamato dell'art.4 e altri.

2. Sono compatibili in tali aree le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - zootecnica e allevamenti minori;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connessa;
  • - residenza agricola;
  • - civile abitazione in edifici esistenti;
  • - agriturismo e turismo in zona agricola;
  • - attività per il tempo libero in relazione alle risorse ambientali, storiche, insediative e culturali esistenti.
  • - Attività produttive non agricole compatibili con le attività agrarie prevalenti ed il valore dei luoghi.

3. Nelle aree boscate sono compatibili le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco ai fini produttivi;
  • - raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco;
  • - agricoltura e pascolo;
  • - interventi connessi alla prevenzione incendi;
  • - interventi connessi alla garanzia dell'assetto idrogeologico e idraulico;
  • - rimboschimento e pratiche fitosanitarie;
  • - interventi connessi alla tutela dell'assetto faunistico;
  • - fruibilità e pratiche del tempo libero;
  • - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri;

All'interno delle aree boscate sono escluse le seguenti attività:

  • - nuova edificazione residenziale anche a servizio dell'agricoltura;
  • - apertura di nuove strade;
  • - parcheggi, salvo limitate aree per uso del tempo libero;
  • - la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento da definire tramite la redazione dei PMAA.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995 è consentito il computo delle aree boscate per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree ad eccezione degli annessi ad uso agricolo forestale.

Per quanto riguarda la gestione silvioculturale si rimanda ai Piani di gestione forestale e ai Piani di coltivazione secondo quanto disposto dall'Allegato E del PTC. Il regolamento urbanistico definirà le tipologie dei ricoveri necessari alla conduzione dei boschi con particolare riferimento alla castanicoltura.

Per quanto riguarda l'applicazione della L.R. n. 64/95 il P.S. assume come riferimento gli indirizzi, criteri e parametri di cui all'art. 7 della L.R. n. 64/95.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14