Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 45 La trasformazione e addizione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della trasformazione e addizione e le parti del territorio nelle quali si renda necessaria un'operazione di trasformazione dell'assetto morfologico, tipologico, materico degli edifici e degli spazi aperti esistenti, rispetto alla condizione di partenza.

2. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della trasformazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) interventi volti alla riorganizzazione distributiva e planivolumetrica di una singola parte di territorio, anche con alterazioni dei preesistenti rapporti urbanistici;
  2. b) interventi di modifica e/o sostituzione del tessuto edilizio ed urbanistico esistente;
  3. c) interventi di nuova edificazione e/o di nuovo assetto degli spazi aperti.

3. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 40.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà definire all'interno dei sottosistemi e delle UTOE, quali siano le azioni da attivare sulle funzioni e destinazioni d'uso presenti individuate in azioni di:

  • - mantenimento;
  • - adeguamento e miglioramento;
  • - modifica e trasformazione.

Le azioni di cui al presente Titolo III attingono alle risorse e alle invarianti come descritte ai precedenti Titoli e precisate nel successivo Titolo IV.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14