Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 44 Il recupero e riqualificazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della riqualificazione le parti di territorio nelle quali si renda necessaria una azione innovativa e migliorativa.

2. Nelle aree del recupero e riqualificazione sono comprese le categorie necessarie a conseguire l'obiettivo della riqualificazione, fino al nuovo intervento sul singolo edificio, a condizione che venga dimostrato un netto miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.

3. Appartengono alla categoria del recupero e riqualificazione le opere di bonifica, di adeguamento tecnologico, di riassetto viario, tutte le opere tese alla eliminazione delle forme di degrado presenti. All'interno di queste aree si tende al mantenimento dell'assetto urbano esistente, ma prevedendo la possibilità di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti. Le nuove volumetrie così determinate andranno detratte dalle volumetrie previste nelle UTOE. (accoglimento osservazione n.33G).

4. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree del recupero e riqualificazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti alle nuove esigenze di utilizzazione, ad eliminare elementi estranei e comunque a migliorarne le condizioni d'uso, anche attraverso l'inserimento di nuovi impianti;
  2. b) interventi finalizzati a conferire all'edificio una differente articolazione distributiva, anche attraverso modifiche ed ampliamenti volumetrici;
  3. c) interventi finalizzati alla riorganizzazione, anche distributiva e planimetrica, anche con il mutamento dei preesistenti rapporti urbanstici;
  4. d) interventi di completamento edilizio e/o interventi contenuti e limitati di nuova edificazione.

Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 40.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14