Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 43 La protezione e conservazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della conservazione le parti di territorio nelle quali si rendano necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero di una risorsa individuata, nella sua struttura morfologica, tipologica, materica dei manufatti e degli spazi liberi.

2. Nelle aree della protezione e conservazione sono comprese tutte le categorie di intervento di tipo conservativo: dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) al restauro. Il Regolamento Urbanistico potrà operare una maggiore articolazione delle diverse categorie del restauro: dal risanamento conservativo, al restauro scientifico, fino al restauro con cambiamento della destinazione d'uso originaria. Il Regolamento Urbanistico all'interno delle aree indicate di protezione e conservazione può individuare quali approfondimenti di dettaglio gli edifici e le aree non ritenuti meritevoli di conservazione o in contrasto con i valori effettivi dei luoghi sui quali operare interventi non rientranti nella presente categoria.

Fino all'adozione del R.U. per le zone non sottoposte a salvaguardia dal P.S. all'interno delle singole U.T.O.E. le aree di completamento e di espansione del vigente P.R.G. mantengono le destinazioni, le categorie di intervento e gli indici urbanistici di cui al P.R.G. approvato con delibera di Consiglio Regionale 23/04/1997 n.123. (accoglimento osservazioni n.33H-24-33N-72-73).

3. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della conservazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) gli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, in quei contesti specifici dove si riconoscono condizioni assolutamente inalterabili e/o modificabili e dove si rilevano non essere necessari interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti degli edifici e degli spazi aperti;
  2. b) gli interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti rispetto ad una migliore funzionalità dell'edificio o degli spazi aperti e a migliorarne le condizioni d'uso;
  3. c) gli interventi finalizzati a conferire alle parti del territorio e agli edifici una differente articolazione tra le parti, in termini di distribuzione, che migliorandone le condizioni d'uso, comunque non ne modifichino i caratteri e la struttura;
  4. d) alla eliminazione delle forme di degrado anche con piani o progetti di riqualificazione urbani rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14