Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 42 Regole di luogo del territorio aperto

1. Costituiscono territorio aperto le zone classificate agricole dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Loro Ciuffenna, con le modificazioni di perimetro risultanti dai sistemi territoriali e dalle unità territoriali organiche elementari di cui al Titolo IV e che verranno approfondite dal Regolamento Urbanistico.

2. Le regole di luogo del territorio aperto attengono ai seguenti elementi territoriali:

  • - morfologia del territorio;
  • - disposizione sul territorio delle "ville", "nuclei" e "case" coloniche;
  • - trama delle strade vicinali, poderali e forestali;
  • - reticolo idrografico;
  • - partizione agraria;
  • - formazioni arboree lineari;
  • - argini;
  • - terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - boschi, boschi di pregio, ecc.

3. Gli assetti, le disposizioni sul terreno e i tracciati degli interventi e delle opere previste dai programmi e dai progetti - particolarmente quelli dovuti alla regimazione del reticolo idrografico superficiale, alla produzione agricola e ai programmi stradali - devono conformarsi al disegno del suolo determinato dagli elementi territoriali elencati nel precedente comma e nel rispetto delle invarianti.

Le opere lineari (strade, filari arborei ecc.) seguiranno di norma i confini dei campi e i percorsi esistenti. I corpi di fabbrica della nuova edilizia, ove ammessa, avranno spessori limitati e sviluppo preferibilmente longitudinale; sono da evitare le costruzioni di rilevante estensione, come i capannoni.

Per quanto riguarda i rapporti degli edifici con la viabilità ci si atterrà a posizionamenti simili a quelli delle "fattorie" e "case" agricole esistenti. Sono altresì da evitare manufatti di grande altezza.

Particolarmente importante ai fini del rispetto delle presenti regole risulta essere la verifica dei coni e delle visuali prospettiche, da approfondire e assumere da parte del Regolamento Urbanistico nella valutazione della compatibilità per la localizzazione dei nuovi fabbricati che interferiscono visivamente con aree, edifici e centri abitati di valore storico-architettonico e paesaggistico.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14