Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 40 Disposizioni generali ed efficacie

1. Il Piano Strutturale attraverso le regole dello Statuto dei Luoghi stabilisce la disciplina urbanistica del territorio e delle sue invarianti e risorse, così come individuate nelle tavole di Piano e descritte nel precedente Titolo II.

2. Lo statuto dei luoghi definisce i fattori relativi ai modi di intervento e ai criteri di assegnazione delle destinazioni d'uso con azioni di: protezione, conservazione, recupero riqualificazione, addizione, trasformazione con incremento delle risorse.

3. Le regole dello statuto dei luoghi definiscono, per le parti del territorio, i modi di intervento e le funzioni compatibili.

4. Le azioni sopraindicate, conseguenti alle strategie di sistema ambientale e specificate per unità territoriali organiche elementari, devono attenersi alle regole dello statuto dei luoghi indicate agli articoli seguenti.

5. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni delle Regole dello Statuto dei Luoghi, deve stabilire e definire i tipi di intervento relativi ai singoli edifici e spazi aperti, dell'intero territorio comunale che, per casi specifici e puntualmente definiti, potranno discostarsi dalle indicazioni dello regole dello Statuto dei Luoghi, in conseguenza al passaggio ad una scala di maggior dettaglio e ad una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, unicamente al fine di dare attuazione agli obiettivi generali espressi negli ambiti di riferimento, specificati negli articoli del successivo Titolo IV delle presenti norme.

6. Per quanto attiene alle aree da sottoporre ad interventi di addizione con trasformazione, il Regolamento Urbanistico verifica la fattibilità degli interventi previsti, approfondendo gli effetti ambientali delle trasformazioni e specificando le eventuali e necessarie misure di mitigazione.

7. La verifica delle trasformazioni rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie, è condizione indispensabile e vincolante per la conferma e l'attuazione delle previsioni degli interventi di addizione e trasformazione.

8. Per ogni intervento che preveda nuovi impegni di suolo dovranno essere garantite:

  1. a) opere di prevenzione e di recupero del degrado fisico e ambientale;
  2. b) difesa del suolo;
  3. c) messa in sicurezza da esondazioni e/o frane;
  4. d) approvvigionamento idrico e depurazione;
  5. e) smaltimento rifiuti solidi;
  6. f) disponibilità di energia;
  7. g) accessibilità e mobilità.

Ai fini della applicazione della norma di cui al presente articolo, si distinguono le regole per il territorio costruito da quelle del territorio aperto.

9. I programmi e progetti di cui al precedente art. 6 devono contenere esplicito riferimento alle presenti regole che il Piano Strutturale prescrive nell'ambito di territorio costruito o aperto interessato dai programmi e progetti, dimostrando la loro conformità a dette regole.

10. I proponenti dei programmi e progetti, di propria iniziativa o a seguito di richiesta fatta dal Comune all'atto della valutazione preventiva del progetto di cui al comma 2 dell'art. 6, possono approfondire e integrare le regole di luogo del Piano Strutturale.

Ove gli approfondimenti e le integrazioni risultino migliorative rispetto a quanto stabilito dal Piano Strutturale, il Comune, per l'ambito di territorio costruito o aperto interessato dal progetto preliminare, procederà alla modifica delle regole stesse preliminarmente alla presentazione del progetto definitivo.

Detti approfondimenti e integrazioni non costituiscono variante al Piano Strutturale.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14