Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 35 Terrazzamenti e Zona dell'oliveto terrazzato

1. Le aree che presentano sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti sono da conservare integralmente, in quanto costituiscono un importante elemento di memoria storica delle tecniche agrarie tradizionali, connotano specificatamente una parte del territorio comunale e svolgono un ruolo attivo di salvaguardia ambientale rispetto ai fattori di rischio idrogeologico. Nel caso di crolli totali e parziali è richiesto il ripristino delle opere d'arte. Possono essere valutate soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e purché di pari o maggiore efficacia sul piano della sistemazione del suolo e della regimazione delle acque.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le tipologie costruttive tradizionali;
  • - le caratteristiche delle colture agrarie di pregio;
  • - il reticolo idrografico di scolo e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

3. Il Regolamento Urbanistico ai fini della tutela paesaggistica e idrogeomorfologica ne definirà l'effettiva consistenza al fine di stabilire il tipo di intervento ammissibile in applicazione di quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) al P.R.G. n. 34 delle zone agricole (art. 19 N.T.A.) approvata dal Comune di Loro con delibera C.C. nº 97 del 10.11.2000 (accoglimento osservazione n.33A).

4. Potranno essere realizzati interventi che consentano l'accessibilità alle aree per la conservazione e gestione delle pratiche agrarie in corso o di quelle previste dai P.M.A.A. (accoglimento osservazione 9) e l'accesso agli edifici esistenti.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14