Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 34 Aree di tutela paesistica delle strutture urbane

1. Sono individuate come invarianti le aree che definiscono l'intorno territoriale contiguo alle strutture urbane da salvaguardare in quanto aree di tutela paesistica dei centri storici.

2. Le aree di tutela paesistica delle strutture urbane costituiscono di per se elemento di invarianza.

3. Le aree non sono da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 64/1995, vale quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) n. 34 al P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

4. Il Regolamento Urbanistico potrà sviluppare ulteriori studi finalizzati alla individuazione dei valori paesaggistici e storici delle aree introducendo ulteriori norme di dettaglio per la tutela e salvaguardia delle zone e delle strutture urbane anche in merito alla riqualificazione edilizia-ambientale degli edifici esistenti e alla valutazione dei coni delle visuali prospettiche così come indicato al precedente articolo 31 precisando le norme e la discipline di tutela (accoglimento osservazione n.15+25).

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14