Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
Art. 33 Boschi di pregio e aree di integrazione ecologica
1. Sono tutelati in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica, alla conservazione dei valori paesaggistici e di compensazione ambientale.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
- - la dotazione boschiva;
- - la caratterizzazione delle specie arboree;
- - la sistemazione dei suoli;
- - la rete dei sentieri e la viabilità minore interna alle aree.
3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 64/1995 vale quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) n. 34 al P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.