Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 33 Boschi di pregio e aree di integrazione ecologica

1. Sono tutelati in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica, alla conservazione dei valori paesaggistici e di compensazione ambientale.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la dotazione boschiva;
  • - la caratterizzazione delle specie arboree;
  • - la sistemazione dei suoli;
  • - la rete dei sentieri e la viabilità minore interna alle aree.

3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 64/1995 vale quanto stabilito dalla disciplina della variante (dele) n. 34 al P.R.G. delle zone agricole (accoglimento osservazione n.33 a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14