Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 31 Ville, poderi ed edifici specialistici

1. Sono invarianti gli edifici storici quali le case rurali, le ville, i poderi e gli edifici specialistici, con la rispettiva area di pertinenza, che hanno caratterizzato la struttura insediativa agraria.

2. Costituiscono elementi di invarianza;

  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo che hanno rilevanza storica.

3. Il Regolamento Urbanistico potrà verificarne lo stato d'uso e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti definendo eventuali nuove campagne di schedatura al fine di precisare le azioni e gli interventi di valorizzazione delle risorse nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente precisando ulteriormente la classificazione di valore (dele).

Il Regolamento Urbanistico dovrà, al fine di stabilire (dele) interventi di salvaguardia più pertinenti, approfondire e valutare i coni delle visuali prospettiche dai luoghi e lungo gli assi di visibilità delle aree e degli edifici sottoposti a tutela.

Nelle aree di tutela previste dal P.T.C.P. non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad eccezione degli interventi di recupero previsti nell'ambito di P.d.R. o P.P. finalizzati alla riqualificazione edilizia-architettonica e ambientale. Dette aree sono escluse dalle aree a prevalente funzione agricola e comunque non interessate da nuova edificazione di abitazioni rurali anche se previste da precedenti atti di pianificazione comunale assunti dal P.S.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14