Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 1 Scopi e definizione del Piano Strutturale

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1. Il presente piano elaborato ai sensi dell'art. 24 della legge regionale nº5 del 16 gennaio 1995, quale documento strategico per l'esercizio della politica territoriale comunale, persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

  1. a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
  2. b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano:

  • - individua l'articolazione del territorio interessato in sistemi, sottosistemi ambientali e unità territoriali organiche elementari;
  • - definisce le invarianti strutturali del medesimo territorio, e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali;
  • - enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste o prevedibili;
  • - stabilisce le direttive, anche di carattere quantitativo, da osservare dal regolamento urbanistico nel definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e prescritte;
  • - detta gli indirizzi programmatrici da osservare dal regolamento urbanistico, dai programmi integrati d'intervento, dai progetti e dai piani di settore.

La disciplina dettata dal presente piano trova applicazione nella totalità del territorio del Comune di Loro Ciuffenna.

3. Concorrono a formare il Piano Strutturale:

  • - il quadro delle conoscenze della disponibilità e stato delle risorse;
  • - i vincoli ed i limiti d'uso delle risorse definibili come invarianti;
  • - lo statuto dei luoghi e le loro regole;
  • - gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali;
  • - gli obiettivi e le scelte di sviluppo riguardanti i sistemi funzionali;
  • - le strategie generali e particolari stabilite per sistemi e sottosistemi ambientali con soglie dimensionali all'interno delle U.T.O.E.;
  • - le azioni di protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;
  • - le regole ed i parametri di indirizzo gestionale del Piano anche nella sua fase attuativa.

In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate precedentemente al Piano Strutturale prevalgono comunque le presenti norme con i relativi elaborati grafici.

4. Per la programmazione e gestione territoriale comunale, sono considerati dal presente Piano Strutturale tre insiemi di sistemi:

  • delle risorse (suolo e sottosuolo, acque, vegetazione, eco-sistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, paesaggi, infrastrutture, insediamenti, reti e impianti tecnologici, servizi e attrezzature), risultanti dalle conoscenze, per le quali sono prescritti limiti e vincoli d'uso nel successivo Titolo II, e indicazioni per la loro protezione, conservazione e pianificazione;
  • funzionali (residenziale, produttivo, turistico, infrastrutturale, agricolo, dei servizi e delle attrezzature); i relativi obiettivi di sviluppo determinano le strategie generali contenute nel procedimento di avvio del Comune di Loro Ciuffenna, e quelle specifiche per sistemi funzionali e territoriali, di cui al successivo Titolo IV;
  • territoriali corrispondenti alle strategie specifiche, (di cui al successivo Titolo III) determinate in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali.

5. Le indicazioni strategiche del Piano Strutturale sono coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione regionale e provinciale, di cui al successivo Capo II, costituenti contenuti del presente Piano Strutturale. Il Piano tiene conto anche degli obiettivi dell'atto di avvio come richiamato al precedente alinea 4.

6. Le strategie - generali per l'intero territorio comunale, contenute nell'avvio del procedimento,e quelle specifiche per sistemi e sub-sistemi territoriali, di cui al successivo Titolo IV - definite in relazione agli obiettivi di sviluppo dei sistemi funzionali di cui al precedente comma 4, si avvalgono degli usi dei sistemi delle risorse, di cui al primo alinea del precedente comma 4, e delle azioni su di esse stabilite.

7. Le azioni sulle risorse, previste entro le unità territoriali organiche elementari e dallo statuto dei luoghi, sono essenzialmente di tre tipi:

  • azioni di protezione e conservazione consistenti nel mantenimento integrale della risorsa avente valore di "eredità", indipendentemente dal suo possibile uso;
  • azioni di recupero e riqualificazione consistenti nella gestione dei cambiamenti dovuti ai processi sociali, economici e culturali, orientate alla permanenza e riqualificazione della risorsa e alla attivazione di usi compatibili con incrementi funzionali di recupero della risorsa stessa;
  • azioni di addizione e trasformazione consistenti nell'accrescimento, nel ripristino e nella creazione di risorse

8. Ai fini dell'attuazione delle strategie di sistema e sottosistema ambientale, il Piano Strutturale individua all'interno dei sistemi e sottosistemi ambientali stessi le Unità Territoriali Organiche Elementari, corrispondenti alle parti del territorio comunale entro le quali sono programmati al successivo Titolo IV gli usi e le azioni riguardanti le risorse, compresi i relativi indirizzi per la determinazione dei limiti dimensionali.

I limiti, indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare, costituiscono riferimento dimensionale per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore di cui al successivo art. 6.

9. Gli usi delle risorse e le azioni che le riguardano sono comunque soggetti all'osservanza dei vincoli e limiti, prescritti nel Titolo II, definibili come invarianti ambientali.

I programmi, i progetti, i piani di settore, gli interventi e le opere che interessano il territorio comunale, di iniziativa pubblica e privata, devono altresì attenersi alle regole dello statuto dei luoghi di cui al successivo Titolo III.

Le invarianti ambientali e lo statuto dei luoghi costituiscono pertanto le condizioni indiscutibili di ammissibilità ambientale, per la fattibilità di programmi, progetti, interventi e opere che interessino il territorio del Comune di Loro Ciuffenna. Esse rappresentano gli elementi di valutazione strategica.

10. Il Piano Strutturale formula al successivo Titolo V le regole generali per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore.

11. Per il fatto di essere strumento strategico, il Piano Strutturale definisce il dimensionamento delle previsioni nell'ambito dei sottosistemi ambientali e delle U.T.O.E. rinviando la loro localizzazione e organizzazione al R.U. nel rispetto delle invarianti che prevalgono sulle scelte del R.U. e delle azioni indicate nella tavola 16 (dele).

Le indicazioni delle localizzazioni, delle funzioni e dimensioni - che devono rispettare i limiti dimensionali previsti dal P.S., (dele) le strategie di sistema e sottosistema ambientale, conformi ai limiti e vincoli d'uso delle risorse e dello statuto dei luoghi - saranno fissate dal Regolamento Urbanistico o (dele) dai programmi, progetti, e piani di settore di cui al successivo art. 6 che comunque dovranno essere contenuti nei limiti dimensionali del P.S. fatti salvi programmi o i progetti disposti da Leggi della Regione Toscana o dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dal P.T.C.P. e dal successivo art. 70 sulla valutazione degli effetti ambientali; potranno inoltre formare contenuto degli interventi e delle opere rispondenti ai criteri e ai limiti di compatibilità di cui al successivo art. 5 e alle relative regole di cui al Titolo V.

12. Le previsioni contenute nei programmi, progetti e piani di settore dovranno rispettare (dele) il dimensionamento stabilito negli ambiti delle unità territoriali organiche elementari. Sono ammessi, con le procedure di cui al successivo art. 6, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale, limitate modificazioni degli indirizzi dimensionali stabiliti dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari e dei sottosistemi ambientali, in base a motivate scelte che producano un effettivo accertato miglioramento della qualità dell'intervento, di proposte progettuali innovative e di positivi risultati sociali ed economici per il pubblico interesse.

13. Le regole generali di cui al Titolo V possono essere modificate, integrate o sostituite con nuove regole, in ogni tempo senza che ciò costituisca variante del Piano Strutturale. Le modifiche dovranno essere motivate dall'introduzione di nuovi programmi e progetti di cui al successivo art. 6, (dele) disposti da norme regionali e nazionali e comunque siano ritenuti compatibili con le invarianti ambientali e con lo statuto dei luoghi e le prescrizioni del successivo articolo 70 (dele).

14. Il quadro conoscitivo evidenzia lo stato delle risorse al momento della formazione del presente Piano Strutturale; sarà tenuto aggiornato anche mediante la rilevazione delle risorse predisposte dai programmi, progetti e piani di settore in ottemperanza a quanto prescritto dal successivo art. 6.

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Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14