Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 27 Disposizioni relative al consolidamento e riqualificazione della risorsa insediativa. Strategia dimensionale

Nei commi seguenti sono stabilite le azioni (invarianti) di carattere generale intese come invarianti da applicare alla risorsa insediativa.

1. In conformità alla strategia territoriale generale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2, consistenti nel consolidamento della risorsa insediativa formatasi a seguito del recente processo di crescita e degli atti e programmi in vigore, si prevedono limitati impegni di suolo, residenziali e produttivi, in zone esterne (dele) agli ambienti attualmente occupati dalla risorsa stessa.

2. Vige inoltre per gli insediamenti il criterio della continuità gestionale, consistente di norma nella conferma dei requisiti prestazionali, dei vincoli e della disciplina degli interventi contenuti nel vigente P.R.G., nei piani attuativi vigenti e nella variante al centro storico di Loro approvata con delibera di C.C. nº 128. del 29-10-1999 .nonché della variante al P.R.G. alle zone agricole (dele) n. 34 del Comune di Loro Ciuffenna (accoglimento osservazione n.33A).

Detti contenuti sono recepiti come indirizzo delle regole generali nel successivo Titolo V.

Piani di iniziativa pubblica e privata, anche questi vigenti, costituiscono inoltre l'offerta di aree per le attività produttive.

3. Il Comune, ai fini della riqualificazione degli abitati, ha già avviato con il P.R.G. un programma di riqualificazione delle attività produttive, di recupero delle aree dismesse e, in concomitanza dei relativi interventi, di sviluppo della dotazione comunale di attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico.

La strategia generale, più volte richiamata, fa riferimento in primo luogo a questo programma di miglioramento della qualità della risorsa insediativa e per quanto riguarda il dimensionamento, alle quantità del piano vigente, incrementate da interventi di completamento nelle aree di frangia degli abitati e di sostituzione nelle aree dismesse.

I relativi dimensionamenti e limiti sono indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare, ai fini della determinazione dei contenuti del Regolamento Urbanistico e dei programmi, progetti e piani di settore, come stabilito al comma 8 del precedente art. 1. Tali interventi di riqualificazione e rafforzamento della risorsa insediativa, saranno collocati preferibilmente in zone di frangia interne o adiacenti al sistema insediativo esistente.

La superficie di spazi pubblici (parcheggi, attrezzature di uso comune, verde pubblico, istruzione), esistenti e soprattutto di previsione, contenuta nel piano vigente è sovradimensionata rispetto alla popolazione insediata e a quella insediabile e ben lontana dal presumibile incremento di Piano Strutturale, sottacendo poi l'alta qualità del contesto ambientale che non può essere escluso nella definizione di alcuni standards.

È evidente come gli interventi di saturazione e di sostituzione, determineranno un aumento insediativo limitato, contenuto entro l'obiettivo di consolidamento della risorsa, compatibile con le risorse disponibili.

Gli indirizzi per il Regolamento Urbanistico, di cui al Titolo V, rendono quindi obbligatorio per ogni programma o progetto di completamento, che non sia la saturazione di un lotto singolo, gli standards minimi in mq per ogni 100 mc previsti dalla legge vigente che il Comune può integrare, prescrivendo, all'atto di valutazione del programma, ulteriori spazi pubblici e di uso pubblico e l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie se risultano insufficienti anche in caso di lotti di saturazione. Considerate le caratteristiche ambientali del territorio e le risorse economiche disponibili, il Regolamento Urbanistico e l'Amministrazione Comunale nell'esame di programmi o progetti può indicare al soggetto proponente aree esterne alle aree di stretta pertinenza della risorsa insediativa su cui si richiede l'intervento. Il Regolamento Urbanistico individuerà le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sulle quali far confluire le risorse dei progetti e programmi proposti adottando le opportune azioni di perequazione.

4. All'interno della risorsa insediativa - includente i centri abitati di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 28 della L.R. 5/ 1995 - il suolo deve intendersi impegnato e urbanizzato. Gli insediamenti sono equiparabili alle zone omogenee A e B, di cui al D.I. 1444/1968; i relativi processi di evoluzione non determinano ulteriore consumo di suolo: gli interventi edilizi risultano compatibili con la risorsa e sono assimilabili a operazioni di riqualificazione della risorsa stessa.

Sono soggetti alla conservazione gli immobili, i complessi e le aree censite al catasto Lorenese, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni eventualmente apportate dal Regolamento Urbanistico.

Parimenti, l'insediamento produttivo è equiparabile a zona D di saturazione, in quanto previsto dal piano vigente e oggetto di piani attuativi.

5. Gli interventi pubblici e privati, mediante i programmi e i progetti di cui al precedente art. 5, riguarderanno altresì il potenziamento delle attrezzature e dei servizi, la modernizzazione delle urbanizzazioni primarie, il miglioramento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, l'assetto della viabilità veicolare di servizio e di quella pedonale e ciclabile, la formazione di spazi di relazione, la rimozione del degrado urbano, la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico, la valorizzazione e il potenziamento degli spazi verdi privati, la riqualificazione della forma urbana, gli interventi edilizi puntuali di saturazione e sostituzione.

6. I programmi e i progetti che interessano il patrimonio insediativo devono caratterizzarsi per la previsione di spazi, attrezzature, servizi e impianti pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, che, oltre a soddisfare le esigenze del carico urbanistico aggiuntivo, concorrano ad aumentare la dotazione di tali spazi, attrezzature e servizi dell'ambito territoriale interessato dal progetto, nella misura e nelle destinazioni d'uso che il Comune stabilirà nel corso dell'esame del progetto preliminare.

I fabbisogni idropotabili, di smaltimento liquami, di raccolta dei rifiuti solidi e di erogazione energetica, devono risultare compatibili con le reti tecnologiche e gli impianti generali e principali esistenti.

7. Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche mediante autonome iniziative sulla base del principio di "sussidiarietà" - hanno la facoltà di attuare in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione delle attrezzature pubbliche o di pubblico interesse e dei servizi pubblici, di uso comune o riservati alle attività collettive, anche se non indicati o previsti dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico. L'edificazione di nuove attrezzature pubbliche o di pubblico interesse che comportano consumo di suolo dovranno rientrare nelle strategie generali del P.S. e essere sottoposte preliminarmente a tutte le valutazioni degli effetti ambientali e non incidere sulle varianti e sulle emergenze storiche-ambientali e paesaggistiche di cui ai precedenti articoli.

8. L'ubicazione e il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico, salvo quanto indicato nei precedenti commi 3, 4 e 5, possono non risultare in rapporto, anche dimensionale, con determinati insediamenti, compresi quelli in cui sono ubicati.

Concorrono alla riqualificazione degli insediamenti i Programmi Integrati per la valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali e determinano integrazioni degli esercizi di vicinato. Scopi di tali programmi, che il Comune individuerà in aree del sistema insediativo, sono il miglioramento dei servizi per i residenti, il contributo alle attività turistiche, il recupero di spazi e manufatti urbani, la realizzazione di aree pedonali, il miglioramento dell'arredo urbano, la formazione di occasioni di relazioni sociali.

9. Per quanto riguarda gli usi della risorsa insediativa - sia nella forma di agglomerato urbano sia diffusa nel territorio comunale - non si prevedono prescrizioni di zona, bensì vige di norma il criterio della compatibilità degli usi con il contesto ambientale - urbano o territoriale - e con le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e dei complessi edilizi interessati.

Tuttavia, le azioni stabilite nelle Unità Territoriali Organiche Elementari possono comportare per determinate parti dell'agglomerato urbano o del territorio, limitazioni alle destinazioni d'uso ammissibili.

10 Per il dimensionamento minimo degli standards si fa riferimento al Decreto 1444/02.04.1968 considerando mc.80/abitante insediabile e alle prescrizioni dei commi precedenti

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14