Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 26 Sotto Unità di Paesaggio

1. Il paesaggio del Comune di Loro Ciuffenna è stato diviso in sottounità di paesaggio che costituiscono approfondimento delle unità di paesaggio rilevate dal P.T.C.P.

In conformità alle disposizioni della Convenzione Europea del Paesaggio, per le sottounità di paesaggio in cui è suddiviso il territorio comunale, sono indicate azioni di conservazione, gestione e pianificazione, nell'ambito dello sottosistema ambientale in cui ricadono parti di territorio delle sottounità di Paesaggio.

Le sottounità e i sottosistemi interagiscono fra loro e di norma in alcune unità di paesaggio prevale una delle azioni sulle altre.

Sono state individuate le seguenti sottounità di paesaggio:

  • - Paesaggio di crinale delle praterie
  • - Paesaggio dei crinali secondari
  • - Paesaggio montano ad alto gradiente delle faggete
  • - Paesaggio montano ad alto gradiente
  • - Paesaggio pedemontano ad alto gradiente
  • - Paesaggio collinare pedemontano a gradiente medio
  • - Paesaggio del vecchio bacino lacustre: Zona di Loro Ciuffenna e S. Giustino

2 Emergenze paesaggistiche

Sono i siti interessati da presenze di tipo naturalistico individuati nella tavv. 4-5, quali approfondimenti delle aree di protezione paesistica di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, che pur non sottoposti a vincoli di legge, necessitano di limitazioni e tutela nel loro uso.

Sono vietate le nuove costruzioni, di qualsiasi tipo e dimensione, ad eccezione degli interventi sul patrimonio edilizio e delle nuove costruzioni ammessi dalle vigenti varianti di cui precedente art. 4, e dei completamenti, ripristini, recuperi e saturazioni della risorsa insediativa, stabiliti dal presente Piano Strutturale all'interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari, esplicitate nei programmi e progetti di cui all'art. 6 e nel Regolamento Urbanistico.

Per queste aree valgono altresì le seguenti disposizioni:

  • - sono vietati i cambiamenti che interessano la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo degli spazi aperti;
  • - sono consentite le opere dirette al ripristino di situazioni degradate, all'eliminazione delle superfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi;
  • - è prescritto l'uso di tecniche e materiali tradizionali;
  • - è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari; sono ammessi percorsi ciclabili e pedonali;
  • - è vietato alterare l'assetto naturale del terreno mediante sbancamento e riporti;
  • - è vietato costruire opere idrauliche di qualsivoglia natura che comportino rilevanti manufatti o opere murarie a vista;
  • - sono vietati scavi aperti e discariche, depositi di materiale edilizio e di rottami di qualsivoglia natura, accumulo di merci all'aperto e in vista;
  • - è vietato realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;
  • - i supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell'illuminazione stradale e delle linee telefoniche, nonché le recinzioni ancorché provvisorie, andranno eseguite preferibilmente in legno, le linee elettriche e i cavi telefonici vanno interrati o comunque celati alla vista;
  • - è vietata la pubblicità commerciale mediante insegne, cartelloni, ecc.

3 Siti e manufatti di rilevanza ambientale, storico- culturale e archeologici.

Oltre a quanto individuato dal P.T.C.P. di Arezzo sono individuati, sulla scorta delle indagini, il patrimonio edilizio di rilevante interesse storico e ambientale (tavv. 7a,b,c,d) le permanenze storiche sul territorio con i siti di interesse archeologico (tavv. 9a-9b), che concorrono a determinare i valori paesaggistici del territorio.

vincoli e le limitazioni d'intervento che devono essere osservati per la conservazione e valorizzazione di tali manufatti e siti sono specificati nella disciplina urbanistica vigente che il presente Piano Strutturale conferma, ai sensi della continuità di gestione urbanistica di cui al precedente art. 4 e costituente contenuto del Regolmanto Urbanistico ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera g) della L.R. 5/1995.

Per queste aree valgono altresì le seguenti disposizioni:

  1. a) Per gli edifici individuati nelle tavv. 7a/b/c/d valgono le prescrizioni contenute nella scheda allegata al P.R.G. vigente. Il R.U. potrà dettare indirizzi per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti della schedatura e non potranno essere alterati:
    • - i caratteri storico-architettonici e documentari dei singoli edifici e delle loro pertinenze storiche;
    • - tutelino la tipologia edilizia evitando frazionamenti che incidano sugli elementi interni di valore: vani scale originari, androni stanze con particolari elementi di pregio e quant'altro concorra alla definizione del valore dell'edificio;
    • - tutelino la presenza di elementi di arredo architettonici e vegetazionali: alberi isolati, i filari o raggruppati, muri di recinzione storica, pozzi, abbeveratoi, sorgenti, tabernacoli, aie, ecc.
  2. b) Le permanenze storiche indicate nelle tavv. 9a/b sono integralmente tutelate, nei loro caratteri che determinano il riconoscimento della cultura storica di appartenenza.
    Il R.U. potrà stabilire ulteriori studi e approfondimenti che ne determinino il valore e quello del contesto ambientale in cui sono inserite.
    È altresì tutelato il reticolo stradale ancora riscontrabile sulla cartografia moderna e riportata nelle tavv. 9a/b in attesa del R.U. le zone interessate dalla presenza di siti archeologici sono sottoposti a salvaguardia.
  3. c) Per le zone individuate come siti di interesse archeologico, ogni modifica dei suoli o degli edifici dovrà essere preliminarmente accompagnata da indagini di dettaglio o da eventuali sondaggi tesi a meglio localizzare e tutelare il bene individuato nelle schede di localizzazione e definizione del sito e inserite nella relazione allegata al P.S.

(dele)

Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto della disciplina urbanistica del P.T.C.P. approfondirà e preciserà le normative e prescrizioni negli ambiti delle aree di tutela delle ville, degli edifici specialistici delle strutture urbane e degli aggregati potendo estendere le tutele ad altri ambiti territoriali ritenuti di valore storico e ambientale.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14