Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 23 Disposizioni relative alle aziende insalubri

1. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi non possono dichiarare ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I, se non al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative, nonché ad adeguata distanza da esse, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni del sistema insediativo, e queste ultime siano adeguatamente tutelate dagli effetti di eventuali, stimabili incidenti rilevanti.

2. Nelle scelte localizzative delle funzioni, il regolamento urbanistico deve adeguatamente considerare l'ubicazione in essere delle industrie a rischio di incidente rilevante, e delle industrie insalubri.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14