Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 21 Disposizioni relative alla "risorsa sottosuolo e suolo, copertura vegetazionale"

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 devono essere previste sempre le seguenti azioni e quelle dei commi seguenti:

  1. a) la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
  2. b) il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee.

Il Regolamento Urbanistico, in relazione alle risorse suolo e al sottosuolo, dovrà precisare norme finalizzate alla:

  • - riduzione dei fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica;
  • - stabilizzazione dei versanti collinari;
  • - verifica dei bacini di accumulo;
  • - controllo dei rilevati delle infrastrutture viarie;
  • - controllo di sottopassi e botti;
  • - contenimento di sbancamenti, scavi e reinterri;
  • - contenimento di costruzioni interrate;
  • - controllo delle reti sotterranee e delle fognature.

2. Tutela del suolo e della vegetazione - sicurezza ambientale.

Per il sistema del suolo e del soprassuolo si dovranno precisare norme finalizzate al rispetto della tutela con vincoli, limitazioni d'uso e prescrizioni relativi alle modificazioni del suolo, vegetazione, sistemazioni del suolo agrario, assetti colturali, assetto fondiario.

Interessano la tutela di tutti gli ecosistemi (della fauna e della flora) di particolare pregio, con specifico riferimento agli ambiti interessati da aree di pregio naturalistico e ambientale tavv. 4-5 e la valorizzazione delle varie forme di fruizione, comprese l'istituzione di centri di cultura ambientale e di osservazione e fruizione del patrimonio naturalistico, di percorsi trekking, turismo equestre, ciclismo escursionistico.

Anche il popolamento animale, e il suo prelievo (caccia e pesca) deve rapportarsi alle altre condizioni locali (soprattutto la vegetazione, le acque, le colture) e alle loro condizioni, quali la qualità e la quantità della flora, la presenza delle acque e il loro grado di inquinamento, gli interventi di disturbo di varia natura.

2.1 Modificazioni del suolo:

Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità. Si articolano in:

  • - rinnovo, sostituzione, asportazione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale per usi non agricoli;
  • - rinnovo, sostituzione, asportazione e nuova posa dei materiali per la realizzazione del manto di copertura del suolo;
  • - opere di sistemazione idraulica e forestale;
  • - casse di espansione e/o opere di difesa idraulica;
  • - realizzazione di rilevati e argini;
  • - movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee, sbancamenti; attività estrattive;
  • - ripristino e realizzazione di recinzioni;
  • - opere di consolidamento dei terreni;
  • - opere di ancoraggio e sostegno dei terreni;
  • - opere per il ripristino di corsi d'acqua, per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali;
  • - realizzazione di gallerie e manufatti sotterranei;
  • - escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali.
  • - opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.

Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e comunque dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità e dall'indagine geologico-tecnica, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia (D.M. 11/3/1988 e successive circolari applicative dei LL.PP.), e della D.C.R. 12/2000 (PIT) relativa al rischio idraulico.

2.2 Vegetazione e tutela del verde:

Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato interesse naturalistico e paesaggistico, gli interventi devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

La tavola dell'uso del suolo (nº 1) deriva da fotointerpretazione da volo IT del 2000. Rilevamenti e rilievi a terra accompagnati da più approfondita documentazione permettono di precisare l'uso del suolo in conformità delle indicazioni della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo (accoglimento osservazione n.33P, 38 e 74).

I complessi vegetazionali sono da assoggettare ai seguenti vincoli:

  • - mantenimento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena qualora tale vegetazione non pregiudichi il naturale scolo delle acque e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua; in tali formazioni non sono compresi gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno, quali pioppeti e altro;
  • - mantenimento e ripristino delle aree boschive;
  • - conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare;
  • - conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti ecc., anche al fine di garantire "corridoi ecologici";
  • - divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative che rappresentano elemento caratteristico del paesaggio;
  • - ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • - mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo, stradali e le piante di cui all'art. 4 della L.R. 82/82 (norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale) o a carattere monumentale;
  • - mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • - La riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, dovrà essere compensata attraverso il reimpianto di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene;
  • - Tutto il verde non agricolo, nelle sue varie forme, merita comunque di essere tutelato e rinnovato con specie arboree locali, sia per la evidente funzione estetica, sia per il ruolo che la vegetazione in genere esercita sulla solidità del terreno e la salubrità dell'aria;
  • - divieto di essenze estranee e infestanti;
  • - introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. Le essenze arboree da utilizzare sono quelle autoctone e storicizzate (sarebbe il caso che il Comune producesse un catalogo di tali essenze e della loro destinazione funzionale - verde segnaletico, verde produttivo, verde utilitario, verde ornamentale).

2.3 Sistemazioni del suolo agrario:

Le sistemazioni dei terreni debbono assicurare la stabilità ai terreni di montagna e di collina, lo scolo delle acque e il trattenimento delle acque in piano.

Gli interventi comprendenti opere di scolo, di irrigazione, di protezione dai movimenti di massa, saranno realizzati con manufatti discreti e inseriti nel paesaggio.

Si dovranno conservare gli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, quali: terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche di valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

I programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno porre attenzione a questi elementi e conservare le forme tipiche, ai sensi del 3º comma, lettera f) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 di attuazione della L.R. n. 64/95 e delle prescrizioni dell'allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.

2.4 Assetti colturali:

Gli assetti colturali sono da assoggettare ai seguenti requisiti prestazionali e vincoli a integrazione del 5º comma, lettere c), d) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.:

  • - mantenimento delle coltivazioni terrazzate;
  • - mantenimento e ripristino di colture tradizionali; promozione di produzioni agricole esenti da fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • - divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni e il loro assetto morfologico; sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni olivicole e vinicole, gli allevamenti minori;
  • - promozione e sviluppo delle coltivazioni alternative;
  • - promozione nelle aree collinari delle colture a oliveto e vigneto nelle aree terrazzate.

Le modalità per il mantenimento delle colture tradizionali, il ripristino di tali colture e l'introduzione di nuove possono costituire contenuto di convenzioni e contratti con i produttori agricoli.

La trasformazione colturale in dimensioni significative è soggetta a preventiva valutazione degli effetti paesaggistici e ambientali.

2.5 Assetto fondiario:

La trama del paesaggio agrario è costituito dai coltivati terrazzati il cui disegno geometrico varia a seconda della morfologia del luogo, della esposizione di versante e del tipo di coltivazione. La presenza di muri a secco, terrazzi e ciglioni è la dominante del paesaggio.

Il mantenimento di questi caratteri tradizionali del paesaggio deve essere, pertanto, perseguito nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e allegato C delle N.T.A. del P.T.C.P.

In ogni caso, le sistemazioni agronomiche devono essere rivolte sia ad assicurare la difesa idro-geologica del suolo, sia a salvaguardare l'ordine e la forma dei terrazzamenti. Gli accorpamenti dei campi dovranno essere motivati dimostrando l'impossibilità del mantenimento dello stato attuale ai fini produttivi.

Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali e delle canalizzazioni esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

I margini fra nuova edificazione e campagna dovranno essere definiti accuratamente e con caratteri di permanenza, evitando formazione di spazi di risulta. Particolare attenzione dovrà essere posta nel Regolamento Urbanistico alla risoluzione dei "margini urbani" e alla tutela delle pertinenze degli edifici rurali da considerare un insieme organico da conservare.

2.6 Trasformazioni e ristrutturazione fondiarie:

Rimandando alle disposizioni per la formazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale, contenute nel Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 e nell'allegato C alle N.T.A. del P.T.C.P. sono da tenere presenti i seguenti criteri generali:

  • - gli interventi vanno valutati, e più specificamente disciplinati, in riferimento ai diversi paesaggi agrari;
  • - i programmi dovranno prevedere la destinazione degli spazi in abbandono, di cui si dovrà comunque provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla difesa dall'erosione e dagli incendi, e su cui saranno vietati depositi di rifiuti, accumuli di materiali estranei alle pratiche agricole e di mezzi meccanici in disuso e comunque assetti disordinati o che producano forme di degrado anche visivo;
  • - saranno favorite le sistemazioni atte a ridurre gli inquinamenti e a controllare il dilavamento e lo scolo delle acque;
  • - al fine di tutelare la stabilità dei suoli, dovrà essere garantita l'applicazione di adeguate norme tecniche, quali quelle indicate nel "Codice di buona pratica agricola" del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1993).

Ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica e ambientale. In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, è vietato:

  • a. eliminare i manufatti aventi valore storico e/o culturale: cippi, colonne, edicole o tabernacoli;
  • b. alterare la morfologia dei crinali, dei calanchi, delle biancane e delle formazioni morfologiche aventi rilevanza paesaggistico-ambientale;
  • c. eliminare i terrazzamenti e/o i ciglionamenti che per le loro dimensioni e caratteristiche costruttive rivestano importanza paesaggistico-ambientale (dele) fatta salva la possibilità in caso di crolli totali, di realizzazioni diverse purché ambientalmente compatibili.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni: gli interventi di trasformazione agraria che prevedano elevate estensioni monocolturali con nuovi impianti destinati a processi di industrializzazione e meccanizzazione non dovranno comportare alterazioni orografiche dei profili collinari o l'eliminazione di torrenti, siepi, piante camporili significative.

Non potranno essere concessi cambi di colture per oliveti in presenza di categorie di beni di cui al D.Lgs 490/1999: aree archeologiche con emergenze visibili (per un raggio di 150 m. dalle stesse), diffuse e singola estesa, parchi, riserve naturali, usi civici, e in tutte le altre aree in cui il paesaggio sia storicamente consolidato o dove rappresentino il caratteristico paesaggio agrario o in aree morfologicamente significative. Nel caso di opere in siti di interesse archeologico (tavv. 9a-9b) dovranno essere tempestivamente comunicati i lavori alla competente Soprintendenza archeologica di zona.

2.7 Agricoltura periurbana e orti urbani:

Le forme di agricoltura periurbana devono promuovere usi agricoli diversificati comprendenti l'esercizio normale dell'attività agricola, l'agricoltura didattica.

Deve comprendere attività esclusivamente di coltivazione biologica, senza uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti, e praticata con tecniche tradizionali.

Gli orti urbani comprendono aree di proprietà comunale, di privati, enti e associazioni destinate a coltivazione ortofrutticola biologica, la cui produzione non deve dar luogo ad attività commerciali o avere scopo di lucro. Per tali zone vale in modo prescrittivo quanto contenuto all'ultimo comma del precedente alinea 2.5. In particolare il Regolamento Urbanistico stabilirà le modalità di eliminazione delle forme di degrado e le norme per la realizzazione di annessi minimi necessari alla conduzione della attività.

2.8 Prato pascoli e arbustivi:

Le zone a prato pascolo sono una testimonianza importante della struttura del paesaggio montano. Le azioni tese ad evitare l'avanzamento del bosco devono conformarsi alle norme della variante (dele) n. 34 al P.R.G. (accoglimento osservazione n.33a) e a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1del Comune di Loro e alla disciplina del P.T.C.

Per gli arbusteti, che costituiscono parte importante degli Habitat faunistici le azioni dovranno tendere alla ricostruzione dell' impinato originario conformandosi alle discipline Comunali e Provinciali sopra richiamate.

2.9 Aree instabili:

Sono definite aree instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque di trasformazione dell'assetto esistente comportano elementi di pericolo.

Le aree instabili, di ridotta entità, sono individuate nella Carta litotecnica dei dati di base e degli aspetti sismici e nella Carta della pericolosità geologica e idraulica delle Indagini geologico-tecniche. Tutte le aree di cui al presente articolo sono soggette agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al precedente capo II del Titolo II.

2.10 Il regolamento urbanistico disciplinerà le recinzioni nelle zone agricole ma prevedendo fin da ora che saranno ammissibili, previa stipula di polizza fidejussoria, solo in caso di (dele) superficie inferiore ai (dele) 2.000 mq secondo le indicazioni della variante n.34 al P.R.G.; saranno ammissibili superfici superiori, nel caso di piani attuattivi o di progetti di recupero di interi complessi edilizi, attraverso documentazioni storiche e analisi delle pertinenze paesaggistiche. La commissione edilizia comunale e integrata potranno concedere deroghe relative alle superfici per specifiche attività di allevamento (dele) (accoglimento osservazione n.33L, 16, 69 punto B).

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14