Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
Art. 20 Disposizioni relative alla "risorsa energia"
1. Ai fini della stabilizzazione dei consumi energetici va perseguita la progressiva estensione delle seguenti misure:
- a) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
- b) la non ammissibilità delle trasformazioni che comportino una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici, o anche soltanto contribuiscano alla determinazione di una tele variazione;
- c) l'applicazione della normativa tecnica in ordine alle caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari finalizzate al risparmio energetico;
- d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
2. Nel Regolamento Urbanistico deve essere condotta un'esauriente valutazione di eventuali risorse energetiche locali (impianti esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni termici delle funzioni urbane limitrofe.
3. Va perseguita la riduzione dell'uso dei combustibili fossili nei vari comparti, anche conducendo a tal fine un'adeguata valutazione dell'uso potenziale di fonti rinnovabili.