Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 17 Disposizioni relative alla "risorsa acqua"

1. Il regolamento urbanistico in riferimento alla risorsa acqua dovrà precisare norme finalizzate al perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, anche in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, con la progressiva estensione delle seguenti misure:

  • - l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
  • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
  • - il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
  • - la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

2. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, in relazione alle loro specifiche relative competenze, devono prescrivere che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma 1.

3. Il regolamento urbanistico e i piani attuativi, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, in relazione alle loro specifiche relative competenze, verificano che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze degli altri Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, salvo che contemporaneamente non intervengano, o non siano garantite, misure di bilanciamento dei consumi. Resta inteso che la disponibilità di risorse e infrastrutture dovrà essere certificata dall'AATO.

4. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche è richiesta la progressiva attivazione, in accordo con la competente Autorità di ambito territoriale ottimale, delle seguenti misure:

  1. a) il completamento della rete fognaria, e il miglioramento della impermeabilità della medesima, in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi;
  2. b) il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai piccoli insediamenti e agli edifici isolati;
  3. c) il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole.

5. A norma della lettera b) del comma 4, laddove non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi adeguati individuali di smaltimento, tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, e puntando a privilegiare la fitodepurazione.

6. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, dovrà inoltre precisare norme finalizzate al:

  • - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;
  • - regimazione delle acque superficiali;
  • - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
  • - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
  • - verifica e messa in sicurezza dei pozzi delle acque sotterranee;
  • - compensazione dei consumi.

7. Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale individuati nella tavola idrologica e ricadenti negli ambiti, di cui al successivo Titolo III valgono le seguenti disposizioni, di cui al DCR n. 236 del 24 maggio 1988:

  • - nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche;
  • - nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • - dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • - accumulo di concimi organici;
    • - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • - aree cimiteriali;
    • - spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • - apertura di cave e pozzi;
    • - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose;
    • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • - impianti di trattamento di rifiuti;
    • - pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietata la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro allontanamento.

Sulla risorsa acqua si applicano anche le seguenti azioni:

1. Tutela delle acque

Il sistema delle acque è costituito dai corsi d'acqua classificati (fiumi e fossi) e microreticolo, dai bacini arginati di raccolta di acque superficiali, dalle risorse idriche (falda acquifera e pozzi).

Il reticolo idrografico principale è costituito dal Ciuffenna, dall'Agna, dell'Orenaccio e dai loro affluenti principali.

Per ciascuno di questi elementi del sistema delle acque, individuati nella Carta della pericolosità idraulica, sono stabilite nei comma seguenti vincoli, limitazioni di uso, prescrizioni e criteri.

2. Fiumi, canali, fossi

Comprendono i torrenti, fossi e affluenti e sono subordinati alle autorità competenti con le opere di regimazione e manutenzione.

3. Interventi sul micro reticolo minore

Le opere dei privati devono mantenere nei fondi tutte le condizioni occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque; esse riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché opere per migliorare il deflusso delle acque. Esse consistono essenzialmente in:

  • - Tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo;
  • - aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  • - estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei fossi; diserbare le sponde e le sezioni arginali;
  • - mantenere espurgate le chiaviche e altre opere idrauliche;
  • - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai fossi, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
  • - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Oltre a quanto stabilito dalle discipline delle autorità competenti per i corsi d'acqua, valgono le disposizioni seguenti se non in contrasto:

  1. a) è vietato alterare i corsi d'acqua, naturali e artificiali permanenti, e lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica; i corsi d'acqua devono essere mantenuti a cielo aperto;
  2. b) è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico. L'alveo dei corpi d'acqua dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza idraulica o ripristinato garantendo sempre la sezione naturale;
  3. c) è vietato qualunque ingombro dei fossi con materie terrose, pietre, erbe, acque e qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, anche di origine agricola, se non preventivamente trattate, che possono dar luogo a infezione di aria e a inquinamento dell'acqua;
  4. d) sono da escludere negli alvei, nelle scarpate e nelle aree spondali per un'ampiezza di norma pari a 10 m., tutti i manufatti, i depositi, le baracche e le capanne, gli orti stagionali, le serre e le stalle, i parcheggi e i campeggi, e le opere che comportino comunque dissodamenti del terreno e, di conseguenza, maggiore erosione durante le piene. Sono ammessi, se realizzati in modo compatibile, i punti attrezzati per la sosta e per il ristoro, le apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, la strumentazione scientifica, la sentieristica pedonale e ciclabile, la segnaletica;
  5. e) deve essere perseguito il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado e di alterazione.
    Nelle aree di degrado si interverrà con nuove piantagioni di alberi e arbusti propri dell'ambiente fluviale, con il consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature mediante materiali lignei, pietrosi, arborei, con esclusione delle gabbionature e dei manufatti in cemento, nel rispetto della sezione esistente;
  6. f) deve essere perseguito il riequilibrio tra zone di deposito e zone di erosione mediante interventi di rinaturalizzazione;

4. Falda acquifera

Le risorse idriche sono rappresentate dalle falde acquifere e dai pozzi che da esse si approvvigionano per usi acquedottistici, domestici e produttivi (irrigui e industriali).

Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera dovranno essere subordinati al mantenimento della sua consistenza e purezza.

Ogni previsione e localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere definita con specifica considerazione di tali aree e le realizzazioni concesse dovranno rispettare le limitazioni e adottare gli accorgimenti opportuni.

Le aree di ricarica delle falde consistenti non potranno essere interessate da interventi che comportino un sensibile incremento delle superfici impermeabili.

5. Pozzi

I pozzi sono elementi da tutelare in quanto utilizzano una risorsa che è patrimonio dell'intera comunità. L'utilizzazione può essere permessa purché siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente.

I pozzi acquedottistici e privati sono indicati nella tavola della pericolosità idraulica e nella valutazione degli effetti ambientali.

Per le acque destinate al consumo umano si dovranno, nell'intorno delle opere di captazione, individuare le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/1998.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14