Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 14 Aree a vulnerabilità elevata

1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate e perimetrate nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, non può essere definito ammissibile il nuovo impianto di:

  1. a) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
  2. b) discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  3. c) impianti di smaltimento dei reflui;
  4. d) depositi carburanti.

2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

3. Devono essere specificatamente regolamentati l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, avendo cura che per i primi i quantitativi siano usati soltanto quelli strettamente necessari, e che per i secondi la pratica e la permanenza non siano eccessivi.

4. Devono essere comunque vietati:

  1. a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
  2. b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14