Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale


Art. 10 Pericolosità geologica elevata

1. Qualora si intenda definire ammissibili trasformazioni fisiche non puramente conservative o ripristinatorie interessanti aree ricadenti nella classe di pericolosità geologica elevata (4), individuate e perimetrate dalle tavole della pericolosità geologicia per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata), nella redazione del regolamento urbanistico si devono effettuare specifiche indagini geognostiche e quanti altri studi siano necessari per precisare i termini del problema.

2. Sulla base dei risultati degli studi di cui al comma 1 deve essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni; devono essere prescritte tecniche fondazionali particolari; devono essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni; deve essere previsto un programma di controlli atti a valutare l'esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi metodi e tempi.

Ultimo aggiornamento 29.01.2021 - 15:14