Schede Aree di intervento
Art. 30- Disciplina relativa alle scelte da promuovere per le UTOE con il Piano Operativo
1) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa dovranno essere rispettati
- a) i vincoli imposti e le regole con essi od in relazione ad essi stabilite in applicazione di normative di settore (quali quelle relative alla tutela dei beni culturali ed ambientali, alla tutela idrogeologica, etc.);
- b) le prescrizioni dettate con piani territoriali di livello sovra comunale;
- c) i principi e le regole dello statuto del territorio comunale;
- d) in particolare la disciplina relativa alle invarianti strutturali di cui all’elaborato relativo alle stesse ed avente ad oggetto regole di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale.
2) In sede di formazione e di definizione del Piano Operativo e sue varianti, nel perseguire gli obiettivi individuati dal presente Piano con le scelte strategiche relative alle varie UTOE è vincolante
- - il dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previsti all’interno del territorio urbanizzato
3) Dovrà anche risultare garantito con le previsioni del Piano Operativo di cui sia al secondo comma sia al terzo comma dell’art. 95 della L.r. n. 65 del 2015, il perseguimento degli obiettivi di recupero paesaggistico-ambientale e di riqualificazione urbana indicati nelle suddette allegate schede.
4) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa relative alle trasformazioni di cui al terzo comma dell’art. 95 della L.r. n. 65 del 2014, in seguito:
- - ad approfondimenti dell’analisi delle situazioni di fatto ed in particolare alle risultanze delle analisi di sopravvenuti mutamenti delle stesse (quali quelle conseguenti a nuove dismissioni di funzioni produttive allo stato ancora in esercizio);
- - nonché a nuove valutazioni relative alla sostenibilità ambientale ed alla fattibilità degli interventi e ad approfondimenti relativi ad esigenze e modalità di rigenerazione urbana da promuovere in applicazione dell’art. 125 della L.r. n. 65/2014;
- - potranno essere modificate le perimetrazioni delle Aree di Intervento individuate in modo non vincolante all’interno di alcune UTOE e di cui al terzo comma del precedente articolo e potranno anche essere previste e delimitate diverse Aree di Intervento anch’esse da assoggettare a pianificazione attuativa oppure da considerare suscettive di trasformazione solo in forza di progetti unitari convenzionati.
5) Con il presente Piano Strutturale viene riconosciuta l’esigenza di promuovere, in applicazione dell’art. 63 della L.r. n. 65/2014, il soddisfacimento di esigenze di edilizia residenziale pubblica.
6) L’obiettivo di cui al precedente comma dovrà essere perseguito con il Piano Operativo alla luce delle più approfondite analisi del fabbisogno di detta edilizia. Al fine di soddisfare il fabbisogno stesso il Comune (che rientra tra quelli definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della L. n. 431/98) indicherà i contribuiti che saranno chiamati a dare gli operatori che, in seguito alle conformazioni edificatorie decise con il Piano Operativo stesso, promuoveranno interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti di cui all’art. 95, terzo comma della L.R. 65/2014. Detti contributi, in applicazione dei criteri stabiliti dal terzo comma dell’art. 63 della L.R. 65/2014 verranno prescritti dal Piano Operativo, in termini di cessione gratuita di aree o di unità immobiliari o di corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione. Potrà con il Piano Operativo essere ritenuto ammissibile, per gli interventi di modesta rilevanza, l’applicazione della disposizione di legge che contempla l’ipotesi di monetizzazione dei suddetti obblighi di cessione.
7) Con il Piano Operativo l’eventuale non integrale rispetto delle “direttive” contenute nelle allegate schede dovrà risultare motivato con la puntuale indicazione delle ragioni che lo suggeriscono.