Art. 23 Categorie di intervento edilizio
1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascuna articolazione e classificazione del territorio comunale, così come disciplinata al successivo Titolo III, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate dalla normativa statale e regionale, come di seguito articolate:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa, comprendente gli incrementi di superficie utile (SU) e/o superficie accessoria (SA) conseguenti a interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici o parti di essi, a modifiche, traslazioni o realizzazioni di nuove strutture orizzontali e/o verticali non comportanti modifiche dell’involucro edilizio e/o della sagoma del fabbricato. La REC comprende altresì il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 6.
• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele; comprendente di ripristino degli edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento, dell'originaria consistenza e configurazione.
• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva “ non fedele”; comprendente il ripristino degli edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento, dell’originaria consistenza e configurazione.
• S sostituzione edilizia
• AV addizioni volumetriche
• IP interventi pertinenziali
• RU ristrutturazione urbanistica
• NE nuova edificazione.
2. Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano Operativo distingue tra:
• AV.1 - addizioni volumetriche su edifici esistenti, alla data di adozione del Piano Operativo, tramite sopraelevazione non eccedente un ulteriore livello, estesa all'intero sedime del fabbricato e nel rispetto delle altezze in gronda dell’edificio adiacente più alto; l'intervento deve comunque perseguire la ricomposizione architettonica dei prospetti.
• AV.2 - addizioni volumetriche fuori sagoma e involucro dell’edificio preesistente. Gli interventi AV.1 e AV.2 sono tra loro cumulabili, nonché cumulabili con interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa (REC).
3. Ai fini degli interventi pertinenziali il presente Piano Operativo distingue altresì tra:
• IP.1 - demolizione di pertinenze e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che la pertinenza ricostruita nel lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta, altezza massima in gronda non superiore a 2,20 mt e altezza media inferiore a 2,70 mt. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso, se non contestuale al mutamento di destinazione d’uso dell’edificio principale di cui il manufatto costituisce pertinenza;
• IP.2 - realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli art. 135 e 136 L.R. 65/2014.
4. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nel rispetto delle specifiche disposizioni e prescrizioni stabilite dal PO con rifermento alle diverse articolazioni del territorio comunale.
5. Nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, e categorie d’intervento superiori, che interessino unità immobiliari nelle quali si prevedono funzioni aperte al pubblico e di utenza esterna (quali attività di somministrazione, attività commerciali, uffici e studi professionali, ecc.) è fatto obbligo prevedere e mettere in atto tutti gli interventi e azioni, aventi o meno rilevanza edilizia, volti a favorire l’accessibilità universale, secondo quanto stabilito dal REC e dal PEBA.
6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi obbligatori di seguito indicati:
- a. Dimensione dei vani. Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 3 comma 6 della L.R.T. n. 5 del 8.2.2010, la diminuzione dell’altezza dei vani deve, comunque, garantire il rispetto dello stesso volume d’aria previsto dal regolamento edilizio vigente in relazione alla categoria del vano in questione. Conseguentemente, il vano abitabile deve essere ampliato in proporzione alla diminuzione dell’altezza, applicando la seguente formula: superficie vano = volume d’aria (inteso come il volume ottenuto moltiplicando l’altezza e la superficie del vano così come prevista dalla normativa del regolamento edilizio vigente in relazione alla categoria del vano medesimo) / altezza media del vano. Detto obbligo non sussiste per i locali accessori destinati a disimpegno, ripostiglio, servizio igienico (solo laddove in aggiunta ad altro già esistente all’interno dell’unità immobiliare).
- b. Requisiti aeroilluminanti. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore ad un sedicesimo. Nell’ipotesi in cui il rapporto aeroilluminante di un sedicesimo sia ottenuto per almeno il 50% mediante aperture a parete o tramite abbaini, non è necessario procedere all’aumento della dimensione dei vani di cui al precedente punto a). Nel caso di servizi igienici, laddove non sia possibile raggiungere il rapporto aeroilluminante sopra descritto, è necessario prevedere l’installazione di un idoneo impianto di estrazione forzata dell’aria meccanizzato ed in grado di assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 6 v/h, se in espulsione continua, ovvero di assicurare almeno 3 ricambi d’aria in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione di ambiente. Il rispetto del rapporto aeroilluminante non è richiesto per i locali destinati a disimpegno, corridoio, ripostiglio.
- c) Requisiti termo-igrometrici. Devono essere realizzate adeguate opere di isolamento termico del solaio di copertura allo scopo di mantenere la temperatura dell’aria interna compresa tra i 18°C e i 20°C, che deve essere rispondente a tali valori in tutti gli ambienti ad uso abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di uso degli ambienti, le superfici interne delle parti opache non devono presentare tracce di condensazione permanente. In ogni caso, i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla L. 10/1991.
- d. Requisiti acustici passivi degli edifici. I progetti di recupero dei sottotetti a fini abitativi devono essere conformi alla normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
7. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo che interessano edifici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. a) del Dlgs. 42/04 non possono comportare l’impegno di suolo non edificato, ovvero non già trasformato a fini insediativi, in misura superiore al 10% della superficie coperta degli edifici esistenti.
Art. 24 Parametri urbanistici ed edilizi
1. Il Piano Operativo assume le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalle disposizioni regionali in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
2. Non rilevano ai fini dei parametri di cui al presente articolo le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia - come individuati dalle vigenti norme regionali - in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, o in ragione della temporaneità di installazione.
Art. 25 Disciplina degli edifici diruti
1. È consentita la ricostruzione di edifici diruti, parzialmente o totalmente andati distrutti in seguito ad eventi bellici, calamità naturali, altri eventi accidentali o per vetustà, presenti al Catasto d’impianto (1939) e non riconosciuti dal Piano Operativo come edificato storico/storicizzato, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
• eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica, sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;
• diverse e specifiche previsioni riferite alle Attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, nonché alle Aree di Trasformazione e di Completamento di cui Capo III del Titolo VI delle presenti norme;
• se localizzato nel territorio rurale la ricostruzione dell’edificio non deve comportare la realizzazione di nuova viabilità di accesso e/o di opere di urbanizzazione che possano determinare alterazione significativa dello stato dei luoghi (quali reti di adduzione idrica e fognaria);
2. La consistenza planivolumetrica dell’edificio diruto deve essere documentabile da elementi strutturali rilevabili in loco nonché da documentazione grafica, storica e/o fotografica significativa ed attendibile tanto nel riferimento dimensionale tanto nella localizzazione dell’edificio stesso.
3. L’intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, deve riproporre le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio preesistente garantendo dal punto di vista paesaggistico, architettonico e ambientale, anche nell’uso dei materiali e nelle tecniche di finitura un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto di appartenenza o del territorio rurale così come disciplinate dalle presenti norme.
5. Una volta ricostruito sull’edificio sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia conservativa (REC).
Art. 26 Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti - Dimensioni minime alloggio.
1. Limitazioni al frazionamento per la destinazione d’uso residenziale:
- a) Nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedono la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantito il reperimento di un posto auto per ogni unità abitativa aggiuntiva, o monetizzazione secondo le disposizioni del vigente REC;
- b) al fine di garantire tipologie abitative articolate, tutti gli interventi che comportano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali con superficie utile (Su) totale di progetto superiore a mq 500, devono garantire un taglio medio dell'alloggio non inferiore a mq 60 di superficie utile (Su) e comunque nel rispetto della superficie minima dell'alloggio consentita al successivo comma 2, devono essere garantiti parcheggi pertinenziali in misura almeno pari a 1 posto auto per ogni unità aggiuntiva;
- c) nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantita l’areazione e l’illuminazione naturale per i locali cucina e bagno delle nuove unità abitative.
2. Le nuove unità immobiliari con destinazione residenziale, comunque ottenute, devono avere superficie utile (Su) uguale o superiore a 45 mq. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui all’art. 75 e qulle relative agli interventi di deurralizzazione di cui all'art. 152 delle presenti Norme.
Art. 27 Parcheggi privati: generalità e articolazione
1. I parcheggi privati si articolano in:
• dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, di cui al successivo art.28
• dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, di cui al successivo art. 29.
• Per parcheggi privati non riconducibili alle suddette fattispecie si applica il comma 5 del presente articolo.
2. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione non puà essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 15 mq di superficie di parcheggio.
3. Nei parcheggi per la sosta stanziale e di relazione devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o complesso edilizio.
4. In tutti i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione devono essere garantite idonee componenti vegetali, sia per la gradevolezza di immagine sia per effetti positivi sul microclima e di assorbimento degli inquinamenti da traffico, adottando al tal fine i seguenti criteri prestazionali:
• devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che dovranno essere collocati in altra sede opportuna; per parcheggi di dimensione inferiore a 150 mq, ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di mitigazione di cui al presente comma, deve essere realizzata una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio all’interno del lotto fondiario.
• I parcheggi multipiano o misti sono costituiti da spazi coperti o parzialmente coperti su più livelli o su pilotis, inseriti in edifici esistenti o di nuova costruzione. Ove non espressamente vietate, possono realizzarsi strutture metalliche o in muratura aventi un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui. Per strutture di nuova costruzione, le coperture devono avere uno spessore tale da garantire la messa a dimora di arbusti e alberi, le schermature laterali sono da realizzarsi con pannelli grigliati per consentire l’areazione, alternandole a pareti verdi verticali vive o stabilizzate. Nel caso il parcheggio multipiano sia realizzato all’interno di edifici esistenti, ove sia dimostrata l’impossibilità a realizzare coperture verdi di cui al precedente periodo, ovvero mediante esoscheletro, dovranno essere utilizzati materiali con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica.
• E’ ammessa la realizzazione di parcheggi interrati nel lotto di riferimento: per le porzioni del lotto non sovrastate da edifici, devono prevedere una copertura a verde pensile, armonizzata con il disegno di eventuali spazi pubblici presenti o in progetto.
5. Per i parcheggi privati non riconducibili alla sosta stanziale e alla sosta di relazione si applicano le seguenti disposizioni:
- per i parcheggi esistenti (in struttura, a raso e interrati) all’interno territorio urbanizzato si applica la disciplina del titolo VI delle presenti norme;
- è consentita la realizzazione di parcheggi a raso nei tessuti urbani di cui al capo II del titolo VI delle presenti norme, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- massimo 10 posti auto;
- gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli;
- devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che dovranno essere collocati in altra sede opportuna; per parcheggi di dimensione inferiore a 150 mq, ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di mitigazione di cui al presente comma, deve essere realizzata una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio all’interno del lotto fondiario.
- per i parcheggi esistenti e di nuova realizzazione all’interno del territorio rurale si applica la disciplina del titolo VII delle presenti norme.
Art. 28 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
1. Per spazi di parcheggio per la sosta stanziale si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni, di cui all’art. 2 comma 2 della L. 122/1989. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi, di cui al precedente art.23, comportanti incremento delle unità immobiliari:
• nuova edificazione (NE);
• addizione volumetrica (AV.1, AV.2)
• sostituzione edilizia (S).
• Ristrutturazione urbanistica (RU)
É altresì prescritto il reperimento di dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale per gli interventi di frazionamento comportanti incremento delle unità immobiliari e nel caso di mutamento della destinazione d’uso per fini residenziali.
2. Per gli interventi di sostituzione edilizia e per le addizioni volumetriche, definite dalle presenti Norme, deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute proporzionalmente alla parte aggiuntiva.
3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d’uso e categorie funzionali, così come definite al precedente art. 17, nel modo seguente:
• Residenza (R): 1 mq. di parcheggio ogni 3 mq. di SE;
• Industriale – artigianale (I) e attività commerciale all’ingrosso e relativi depositi (CI): 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie lorda (Sl);
• Commerciale al dettaglio (CD): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq. di SE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui al successivo art. 29;
• Direzionali e servizi privati (D): 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie lorda (Sl);
• Turistico-ricettivo (TR): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie lorda (Sl), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.
4. Il reperimento di tali aree non è dovuto nel caso di esercizi di vicinato ubicati nei Tessuti storici di cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, nonché per gli edifici esistenti aventi destinazione commerciale all’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 15/R del 1/04/2009, attuativo della L.R. 28/2005. Il reperimento di tali aree in detti Tessuti non è dovuto neanche in caso di mutamento di destinazione d'uso.
5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.
6. I parcheggi per la sosta stanziale sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell’area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi e sono progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente articolo, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti.
7. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private da reperire entro il raggio di 500 ml e da asservire all’unità immobiliare mediante specifico atto d’obbligo o altro atto di asservimento giuridicamente rilevante.
8. I parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti all'interno di tutto il territorio urbanizzato, nel rispetto delle limitazioni di cui alle presenti norme.
9. Per le costruzioni esistenti è ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie, in struttura laddove è consentita la categoria di intervento IP.2 di cui all'art. 23 delle presenti norme, o a livello interrato, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• i manufatti risultino compatibili con il fabbricato principale, con le relazioni fra il medesimo e lo spazio libero del lotto e con il contesto edilizio circostante;
• nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l’uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;
• nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorché autorizzati o condonati, l’intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.
10. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:
• per la destinazione residenziale appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 2 posti auto di sosta
• per la destinazione turistico-ricettiva, commerciale e direzionale e di servizio appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 1 posto auto di sosta;
• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.
Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione
1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, definita dalla normativa vigente in materia, destinate a visitatori e utenti di servizi, per soste di durata breve o media, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio (CD) e per il commercio all’ingrosso (CI) derivanti dai seguenti interventi:
• nuova edificazione (NE);
• sostituzione edilizia con addizione volumetrica (S).
• Ristrutturazione urbanistica (RU)
2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:
• mutamento parziale o totale della destinazione d’uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
• ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.
3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui al precedente articolo - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:
• delle varie tipologie di esercizi commerciali
• della superficie di vendita
4. Nei Tessuti storici cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.
5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici collocati entro un raggio di 500 mt lineari, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.
6. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:
• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette sulla base dei seguenti parametri minimi:
- a) esercizi di vicinato: 2 posti bici ogni posto auto di sosta di relazione
- b) medie strutture di vendita: 1 posto bici ogni 2 posti auto di sosta di relazione
- c) grandi strutture di vendita: 1 posto bici ogni 10 posti auto di sosta di relazione.
• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.
7. Nei parcheggi di cui al presente articolo, gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli.
Art. 30 Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato
1. Nel territorio urbanizzato, fatti salvi specifici condizionamenti contenuti nelle presenti norme, è ammessa la realizzazione di opere a corredo degli edifici nonché gli insediamenti du cui agli articoli 116 e 117 delle presenti norme, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:
- a) piscine
- b) campi da tennis
- c) campi da calcetto.
Per gli impianti e le attrezzature sportive private si applicano le specifiche disposizioni di cui all’art. 118 delle presenti Norme.
Per il territorio rurale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127 e 128 delle presenti Norme.
2. La realizzazione di opere a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando esclusivamente quelli con pendenza non superiore al 20%; non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
- b) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti;
- c) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete di distribuzione idrica pubblica;
- d) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
3. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nel lotto urbanistico, a condizione che la superficie della stessa non sia superiore al 30% della superficie permeabile della pertinenza, fatti salvi gli interventi ricadenti nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. a) del Dlgs. 42/04 che non possono comportare l’impegno di suolo non edificato, ovvero non già trasformato a fini insediativi, in misura superiore al 10% della superficie coperta degli edifici esistenti. Per la realizzazione delle piscine si dovranno osservare le seguenti modalità di realizzazione:
- a) dimensioni non superiori a mq 50 di superficie netta della vasca ovvero non superiori a mq 100 se afferenti a immobili con destinazione d’uso turistico – ricettiva;
- b) la vasca deve essere completamente interrata, la forma dell’invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- c) il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all’ambiente (sabbia, ocra, grigio), le superfici pavimentate limitrofe alle piscine dovranno essere realizzate in materiali naturali quali laterizio, legno e pietra;
- d) i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti se di nuova realizzazione devono ovvero essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l’accessibilità.
4. I campi sportivi all'aperto possono essere realizzati esclusivamente nel lotto urbanistico di riferimento. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba o comunque con superficie drenante. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.
5. Per gli insediamenti a destinazione residenziale è consentita la realizzazione delle dotazioni di cui al comma 1 entro il limite di una piscina e due campi sportivi all’aperto.
Art. 31 Interventi pertinenziali
1. Gli interventi pertinenziali, così come disciplinati al precedente art. 23 e nella normativa regionale vigente, sono finalizzati alla realizzazione di opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box etc. - devono presentare le seguenti, concorrenti caratteristiche:
• sono destinate ad usi accessori;
• accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento;
• non determinano incremento del carico urbanistico;
• non assumono autonomo valore di mercato;
• comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente P.O.;
• sono collocate all’interno del lotto urbanistico di riferimento salvo quanto stabilito nel precedente art. 28;
• l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità ricomprese nell’edificio principale.
2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come “addizioni volumetriche” (AV), disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme.
4. Sono sempre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti e consistenze pertinenziali esistenti, fatta eccezione per le pertinenze di edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’art.34.
Art. 32 Disciplina degli usi temporanei e transitori
1. Per usi temporanei e transitori si intende l’utilizzo, per un periodo di tempo limitato, di aree e/o edifici dismessi o in via di dismissione, in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata, per usi diversi da quelli previsti e disciplinati dal presente Piano Operativo (usi temporanei), ovvero per usi da attivare nelle more dell’attuazione degli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo (usi transitori). Gli usi temporanei e transitori sono finalizzati a favorire iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale di rilevante interesse pubblico o generale volti a promuovere processi di rigenerazione urbana.
2. Il Piano Operativo assume gli usi temporanei e transitori, così come disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia edilizia, quale strumento processuale che concorre alla progressiva attuazione delle strategie di rigenerazione urbana perseguita dal Piano, promuovendo le condizioni per ripensare e sperimentare nuovi e diversi modi di vivere gli spazi e i contenitori urbani dismessi, innescando processi di innovazione sociale, culturale e di animazione urbana. L’attivazione degli usi temporanei e transitori, prioritariamente orientati ad offrire nuovi servizi culturali, ricreativi, di promozione del lavoro o sociali, costituisce pertanto occasione per promuovere originali forme di urbanità in grado di intercettare le richieste di spazi innovativi, informali, flessibili, non necessariamente strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo.
3. In via prioritaria l’ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo è costituita dalle seguenti aree:
• aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), così come definite all’art. 119 della presente Norme e disciplinate nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale di cui all’Allegato QPN.01.A parte integrante delle presenti Norme;
• aree e gli immobili urbani connotati da condizioni di degrado così come risultanti dal Dossier QCD.A1 “Dossier Ricognizione Aree degradate;
4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale promuovere periodicamente avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse volti a favorire gli usi temporanei e transitori per immobili di proprietà pubblica o privata, sulla base di obiettivi e requisiti da definire in coerenza con le strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana dal presente Piano Operativo. L’eventuale individuazione di immobili o aree diverse dalle casistiche di cui al comma 2, selezionate in esito alle suddette procedure di evidenza pubblica, non costituisce variante al Piano Operativo.
5. L’uso temporaneo o transitorio è disciplinato da apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente che è volta a regolare:
• le finalità dell’uso temporaneo, e la progettazione/programmazione delle attività di rigenerazione e animazione urbana;
• la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
• le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
• le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per l'eventuale ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
• le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
Il soggetto proponente dovrà dimostrare, mediante idoneo titolo giuridico, la diponibilità degli immobili e delle aree per lo svolgimento delle attività proposte.
La stipula della convenzione costituisce titolo, sotto il profilo edilizio, per l’uso temporaneo/transitorio e per l’eventuale esecuzione degli interventi edilizi e di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze di accessibilità, sicurezza, e di tutela della salute da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione.
6. L’uso temporaneo o transitorio non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e degli immobili interessati. E’ comunque esclusa dall’uso transitorio e temporaneo l’utilizzo a fini abitativi e residenziali degli immobili.
7. L’attivazione degli usi temporanei e transitori è comunque subordinata:
• alla verifica e dimostrazione dell’accessibilità all’area tramite mezzi pubblici e/o disponibilità, in prossimità dell’area interessata, di parcheggi di capienza adeguata in rapporto alle esigenze legate all’uso temporaneo;
• alla verifica preliminare del sito che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone presenti nella struttura;
• alla verifica di compatibilità delle attività oggetto degli usi temporanei, anche sotto il profilo delle emissioni acustiche, rispetto alle condizioni al contorno e ai ricettori sensibili, evitando pertanto localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.
8. E’ demandata al Regolamento edilizio comunale (REC), o in alterativa a specifico atto del Consiglio Comunale, l’approvazione dello schema di convenzione tipo di cui al comma 5.