Art. 146 Manufatti per l’agricoltura amatoriale
1. La realizzazione dei manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 78 della L.R. 65/2014 e art. 12 del DPGR 63/R è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree agricole e nel rispetto della presente disciplina:
• Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E1)
• Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E.6)
2. Per le aree agricole ricomprese nell’ambito di operatività del vigente Piano Attuativo denominato “Piano di riqualificazione Orti e Nuovi orti urbani”, che il Piano Operativo conferma, la realizzazione dei manufatti dovrà attuarsi nel rispetto ed in applicazione della relativa disciplina fino alla decorrenza del relativo termine di efficacia. Alla scadenza del PA si applicherà la disciplina delle presenti Norme.
3. La realizzazione di nuovi manufatti è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, con qualsiasi forma di associazione prevista dalla normativa vigente.
4. I manufatti per l’attività agricola amatoriale sono dimensionati in applicazione dei seguenti criteri, in funzione dell’estensione del ed in ragione delle aree agricole di appartenenza come indicato nelle seguenti tabelle:
| ZONE E2 - E3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUALE | ASSOCIATA | ||||
| ANNESSO | SUPERFICI COMPLEMENTARI | ANNESSO | SUPERFICI COMPLEMENTARI | ||
| Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) | Tipologia colturale | Parametri dimensionali SE (mq) | Tettoie, pergolato, tende (mq) | Parametri dimensionali SE (mq) | Tettoie, pergolato, tende (mq) |
| Fino a 1.500 | Coltivazioni miste | / | / | 10 | 5 |
| 1.501 – 3.000 (1) | Coltivazioni miste | 5/10 | 3/5 | 20 | 10 |
| Maggiore di 3.000 (2) | Coltivazioni miste | 20 | 10 | 25 | 15 |
| ZONE E4 - E5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUALE | ASSOCIATA | ||||
| ANNESSO | SUPERFICI COMPLEMENTARI | ANNESSO | SUPERFICI COMPLEMENTARI | ||
| Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) | Tipologia colturale | Parametri dimensionali SE (mq) | Tettoie, pergolato, tende (mq) | Parametri dimensionali SE (mq) | Tettoie, pergolato, tende (mq) |
| Fino a 1.500 | Coltivazioni miste | / | / | 10 | 5 |
| 1.501 – 5.000 (1) | Coltivazioni miste | 5/10 | 3/5 | 20 | 10 |
| Maggiore di 5.000 (2) | Coltivazioni miste | 20 | 10 | 25 | 15 |
(1) La costruzione dell’annesso con superficie maggiorata per la gestione individuale è concessa solo in caso di ricomposizione fondiaria attraverso acquisizione in capo a unico soggetto.
(2) In caso di forme associate con un numero di partecipanti superiore a tre le dimensioni sono incrementate di 3 mq per l’annesso e di 1,5 mq per le superfici complementari per ogni partecipante, fino ad una dimensione massima di 60 mq per gli annessi e di 30 mq per le superfici complementari.
3. Per fondo deve intendersi: l'insieme delle particelle intestate ad una medesima ditta, censite al Catasto Terreni, alla data di adozione del presente piano. Si considera altresì fondo l'insieme di particelle derivanti dalla ricomposizione fondiaria mediante fusione catastale successiva a tale data.
Possibile realizzazione di servizio igienico
5. Nelle fattispecie indicate nella sopra riportata tabella è consentita la realizzazione di servizi igienici, che dovranno avere accesso esclusivamente all'esterno la cui SE è ricompresa nel dimensionamento dell’annesso laddove consentito.
6. Gli annessi non devono avere dotazione e caratteristiche che ne consentano un utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi agricoli amatoriali di cui al presente articolo saranno disciplinati nel dettaglio dal Regolamento Edilizio comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - siano realizzati in legno con copertura in materiali tradizionali;
- - siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie salvo diverse necessità dettate dal rispetto della vigente normativa sismica;
- - siano composti da un unico vano, privo di altre pareti interne ad esclusione di quelle del locale igienico, con forma planivolumetrica compatta rettangolare, di altezza massima in gronda di 2,30 ml ed altezza media utile massima di 2,60 ml;
- - l servizio igienico dovrà avere una dimensione massima interna di 1,50 mlx1,50 ml e potrà essere provvisto solo di w.c. e un lavabo/lavamani;
- - siano dotati di un’apertura di larghezza minima di 1,80 ml.
In ragione delle caratteristiche costruttive non comportanti trasformazione permanente del suolo, i suddetti annessi sono soggetti a SCIA ai sensi del comma 2 art. 12 del DPGR 63/R/2016.
7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo deve essere sottoscritto atto unilaterale d’obbligo con i seguenti contenuti:
• mantenimento della coltivazione dei terreni;
• mantenimento delle medesime superfici che hanno consentito la realizzazione del manufatto;
• divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile per il raggiungimento del manufatto;
• in caso di compravendita del terreno l’acquirente subentra negli obblighi previsti dall’atto unilaterale vigente;
• impegno alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e della viabilità di accesso all’area;
• impegno alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell’attività agricola amatoriale, salvo la conversione in attività imprenditoriale agricola;
• mantenimento del manufatto per l’uso agricolo amatoriale.
8. Sui manufatti esistenti a destinazione agricola sono consentiti i seguenti interventi:
- - MO manutenzione ordinaria;
- - MS manutenzione straordinaria;
- - RRC restauro e risanamento conservativo;
- - REC ristrutturazione edilizia conservativa;
- - RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele;
- - RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele;
- - S Sostituzione Edilizia nel caso di impossibilità di ricostruire il manufatto sul sedime esistente, derivante da vincoli e tutele di natura idraulica, idrogeologica e geomorfologica.
Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso agricola. La ricollocazione del manufatto dovrà avvenire nei limiti strettamente necessari a superare detta impossibilità.
Art. 147 Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile. Pensionati per animali domestici
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alla seguente tabella, solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo, ad esclusione dei seguenti ambiti:
- corridoi fluviali, perifluviali e zone umide di cui all'art. 40 delle presenti Norme
| MANUFATTI RICOVERO ANIMALI DOMESTICI E DA AFFEZIONE | |
|---|---|
| Dimensioni fondo (mq) | Parametri dimensionali SUL e SC (mq) |
| 501 - 1500 | 8 |
| 1501 - 5000 | 12 |
| 5001 - 10000 | 16 |
2. Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale in conformità alla normativa vigente.
3. La realizzazione di tali manufatti rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:
- devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche Norme relative alle divere aree agricole (Titolo VIII);
- devono essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non possono in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse;
- i manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario.
- è vietato l'uso di lamiera e materiali plastici; non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.
- al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.
4. In tutto il territorio rurale, ad esclusione delle zone agricole E6, sono ammessi pensionati per animali domestici da realizzare mediante il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, secondo le disposizioni di cui all’art. 150 delle presenti norme. Le dotazioni di servizio necessarie per il pensionato (quali ambulatorio, uffici, servizi igienici, cucina, ecc.) dovranno essere ricavate all’interno dei fabbricati esistenti. Nelle aree di pertinenza è ammessa l’installazione, in osservanza alla normativa di settore, fino ad un massimo di 10 box, per l’ospitalità degli animali. Il progetto dell’intervento dovrà essere corredato da studio di impatto acustico da redigersi ai sensi della normativa vigente che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone). Al cessare dell’attività economica tutte le strutture e le attrezzature installate nelle aree di pertinenza, realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite e i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie.
Art. 148 Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria
1. Gli appostamenti fissi, di cui all’art. 34, comma 6 bis della L.R. 3/1994, sono ammessi in tutto il territorio rurale, purché autorizzati dall’ente competente e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi
- b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o
con strutture tubolari che non si configurino come nuove volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione
- c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione
- d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
2. I manufatti finalizzati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all’art. 34 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 3/1994, non sono ammessi in nessun ambito del territorio rurale
Art. 149 Attività ludico-sportive in territorio rurale
1. Nel territorio rurale, limitatamente alle Aree agricole E.2. E.3 di cui agli artt. 156 e 157 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, della dimensione massima di mq. 20, a supporto di attività di tipo ludico-sportive e per il tempo libero all’aria aperta che, a titolo puramente esemplificativo, si intendono: agility dog, parchi avventura e percorsi vita, tiro con l’arco, attività di pesca in specchi d’acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette, trekking e mtb, ecc.
2. L’installazione dei manufatti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare alterazioni morfologiche nè realizzazione di nuova viabilità e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), nonché del presente Titolo (Disciplina del territorio rurale).
3. L’installazione dei manufatti di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.