Art. 68 Aree e impianti tecnologici (ACt)

1. Dette aree comprendono gli immobili e gli impianti destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l’uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:

• Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue;

• impianti della rete di distribuzione dell’acquedotto cittadino;

• Impianti e attrezzature per la distribuzione e produzione di energia elettrica.

2. Fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, e quanto stabilito dalla presenti Norme, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di ampliamento e di nuova edificazione di edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa di settore e delle esigenze tecniche per l’efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La nuova edificazione èammessa nelle dimensioni necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione.

Sono inoltre ammessi:

  • - gli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • - gli interventi necessari a garantire il miglioramento delle prestazioni ambientali, igienico- sanitarie e quelli necessari all’adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.