Art. 70 Aree per servizi cimiteriali e fasce di rispetto (ACsc)

1. Le aree cimiteriali comprendono gli insediamenti cimiteriali esistenti, di titolarità pubblica o privata, e le porzioni di terreno adiacenti destinate ad eventuali futuri ampliamenti;

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali ed i servizi strettamente connessi. E’ altresì consentito, nel rispetto della normativa di settore, la realizzazione di aree cimiteriali riservate alla sepoltura degli animali da affezione, ed i servizi connessi.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono individuate nelle tavole “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, con apposito segno grafico, le linee che delimitano le relative fasce di rispetto:

  • - Fascia A - compresa tra il confine dell’area cimiteriale di cui al comma 1 e la linea denominata “Riduzione del vincolo cimiteriale con Decreti Sindacali”, soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 4;
  • - Fascia B - compresa tra la linea denominata “Riduzione del vincolo cimiteriale con Decreti Sindacali” e quella denominata “Zona di rispetto cimiteriale”, soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 5.
  • - Fascia C - compresa tra il confine dell’area cimiteriale di cui al comma 1 e la linea denominata “Zona di rispetto cimiteriale”, soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 5.

4. All'interno della fascia A, oltre agli interventi consentiti al precedente comma 2, nelle more dell'ampliamento del cimitero, sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

• parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero. In tali spazi è ammessa l’installazione di chioschi; tali manufatti, considerati globalmente, non devono comunque superare il rapporto di copertura (Rc) del 2%, calcolato in rapporto alla superficie dell’area cimiteriale di cui al comma 1;

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

• interventi per la riduzione del rischio idraulico;

• opere di adeguamento stradale;

• reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle presenti Norme, e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

• giardinaggio e/o sistemazioni a verde;

• pratiche agricole e di ortoflorovivaismo (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);

• all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI delle presenti norme: usi correlati ad attività produttive o di commercio esistenti (quali deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);

• attività ricreative all’aperto.

Fatta eccezione per i chioschi e manufatti sopra specificati, nella fascia A:

• non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;

• sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VI, Capo II, delle presenti norme purché non comportanti incremento di superficie coperta (Sc), Superficie edificata (SE) o di volume (V).

5. All'interno della fascia B e C, sono consentiti tutti gli interventi di nuova edificazione e ampliamento previsti dal comma 4 dell'art. 338 del TULPS previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi edilizi fino alla Ristrutturazione ricostruttiva fedele (RRF) e ampliamenti comportanti incremento massimo del 10% di Superficie edificata (SE), superficie coperta (SC) e/o di Volume (V) e il cambio di destinazione d'uso.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.