Art. 98 Disciplina degli insediamenti esistenti: disposizioni generali
1. Per gli edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato, l’interessato, in sede di progettazione edilizia, puù comprovare con idonea documentazione che l’immobile successivamente al 1954 è stato significativamente alterato e trasformato; ove i competenti Uffici dell’Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull’immobile gli interventi ammessi per l’edificato di recente formazione. È altresì facoltà del soggetto proponente comprovare che l’immobile versa in condizioni di degrado strutturale tali da non consentire interventi di carattere conservativo; in tal caso, ove i competenti Uffici dell’Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull’immobile interventi fino alla Ristrutturazione ricostruttiva fedele (RRF) o fino alla Ristrutturazione Ricostruttiva non fedele (RNF) in caso di comprovata e oggettiva impossibilità di ricostruzione dell’edificio sul medesimo sedime. A tal fine il Regolamento Edilizio Comunale dovrà contenere la disciplina di dettaglio relativa agli elaborati e alla documentazione da produrre in sede di presentazione del titolo edilizio o del progetto di opera pubblica e le modalità e criteri di verifica e valutazione di tale documentazione.
2. Ai fini della determinazione dell’altezza massima consentita non rilevano gli incrementi eventualmente necessari per la messa in sicurezza idraulica né per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
3. Sulle consistenze edilizie che presentano destinazione d'uso in atto, così come definita all’art.18 delle presenti norme, in contrasto con le funzioni ammesse dal presente piano in relazione allo specifico tessuto, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 20 delle presenti Norme.
4. Per gli edifici ed i manufatti identificati quali “componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa, identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono consentiti gli interventi edilizi disciplinati Titolo II , Capo I delle presenti Norme.
5. Per gli edifici pluripiano è consentita la chiusura di logge, terrazze e balconi, qualora costituiscano elementi seriali della facciata, al fine di perseguirne l'unitarietà in funzione del miglioramento estetico-percettivo e delle prestazioni energetiche dell’edificio. L’intervento in oggetto, fatte salve prescrizioni specifiche e comuni riferite al tessuto di appartenenza, è consentito alle seguenti condizioni:
- a. siano presenti nel prospetto logge, terrazze o balconi già tamponate tale da renderne disomogenea la grammatica compositiva;
- b. non deve alterare il carattere accessorio della superficie oggetto di tamponamento ancorché determini incremento di volume e di superficie utile;
- c. qualora l’intervento interessi più unità immobiliari è subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all’intero prospetto da assoggettare ad un unico titolo abilitativo edilizio.