Art. 23 Categorie di intervento edilizio

1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascuna articolazione e classificazione del territorio comunale, così come disciplinata al successivo Titolo III, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate dalla normativa statale e regionale, come di seguito articolate:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa, comprendente gli incrementi di superficie utile (SU) e/o superficie accessoria (SA) conseguenti a interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici o parti di essi, a modifiche, traslazioni o realizzazioni di nuove strutture orizzontali e/o verticali non comportanti modifiche dell’involucro edilizio e/o della sagoma del fabbricato. La REC comprende altresì il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 6.

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele; comprendente di ripristino degli edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento, dell'originaria consistenza e configurazione.

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva “ non fedele”; comprendente il ripristino degli edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento, dell’originaria consistenza e configurazione.

• S sostituzione edilizia

• AV addizioni volumetriche

• IP interventi pertinenziali

• RU ristrutturazione urbanistica

• NE nuova edificazione.

2. Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano Operativo distingue tra:

• AV.1 - addizioni volumetriche su edifici esistenti, alla data di adozione del Piano Operativo, tramite sopraelevazione non eccedente un ulteriore livello, estesa all'intero sedime del fabbricato e nel rispetto delle altezze in gronda dell’edificio adiacente più alto; l'intervento deve comunque perseguire la ricomposizione architettonica dei prospetti.

• AV.2 - addizioni volumetriche fuori sagoma e involucro dell’edificio preesistente. Gli interventi AV.1 e AV.2 sono tra loro cumulabili, nonché cumulabili con interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

3. Ai fini degli interventi pertinenziali il presente Piano Operativo distingue altresì tra:

• IP.1 - demolizione di pertinenze e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che la pertinenza ricostruita nel lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta, altezza massima in gronda non superiore a 2,20 mt e altezza media inferiore a 2,70 mt. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso, se non contestuale al mutamento di destinazione d’uso dell’edificio principale di cui il manufatto costituisce pertinenza;

• IP.2 - realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli art. 135 e 136 L.R. 65/2014.

4. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nel rispetto delle specifiche disposizioni e prescrizioni stabilite dal PO con rifermento alle diverse articolazioni del territorio comunale.

5. Nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, e categorie d’intervento superiori, che interessino unità immobiliari nelle quali si prevedono funzioni aperte al pubblico e di utenza esterna (quali attività di somministrazione, attività commerciali, uffici e studi professionali, ecc.) è fatto obbligo prevedere e mettere in atto tutti gli interventi e azioni, aventi o meno rilevanza edilizia, volti a favorire l’accessibilità universale, secondo quanto stabilito dal REC e dal PEBA.

6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi obbligatori di seguito indicati:

  1. a. Dimensione dei vani. Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 3 comma 6 della L.R.T. n. 5 del 8.2.2010, la diminuzione dell’altezza dei vani deve, comunque, garantire il rispetto dello stesso volume d’aria previsto dal regolamento edilizio vigente in relazione alla categoria del vano in questione. Conseguentemente, il vano abitabile deve essere ampliato in proporzione alla diminuzione dell’altezza, applicando la seguente formula: superficie vano = volume d’aria (inteso come il volume ottenuto moltiplicando l’altezza e la superficie del vano così come prevista dalla normativa del regolamento edilizio vigente in relazione alla categoria del vano medesimo) / altezza media del vano. Detto obbligo non sussiste per i locali accessori destinati a disimpegno, ripostiglio, servizio igienico (solo laddove in aggiunta ad altro già esistente all’interno dell’unità immobiliare).
  2. b. Requisiti aeroilluminanti. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore ad un sedicesimo. Nell’ipotesi in cui il rapporto aeroilluminante di un sedicesimo sia ottenuto per almeno il 50% mediante aperture a parete o tramite abbaini, non è necessario procedere all’aumento della dimensione dei vani di cui al precedente punto a). Nel caso di servizi igienici, laddove non sia possibile raggiungere il rapporto aeroilluminante sopra descritto, è necessario prevedere l’installazione di un idoneo impianto di estrazione forzata dell’aria meccanizzato ed in grado di assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 6 v/h, se in espulsione continua, ovvero di assicurare almeno 3 ricambi d’aria in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione di ambiente. Il rispetto del rapporto aeroilluminante non è richiesto per i locali destinati a disimpegno, corridoio, ripostiglio.
  3. c) Requisiti termo-igrometrici. Devono essere realizzate adeguate opere di isolamento termico del solaio di copertura allo scopo di mantenere la temperatura dell’aria interna compresa tra i 18°C e i 20°C, che deve essere rispondente a tali valori in tutti gli ambienti ad uso abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di uso degli ambienti, le superfici interne delle parti opache non devono presentare tracce di condensazione permanente. In ogni caso, i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla L. 10/1991.
  4. d. Requisiti acustici passivi degli edifici. I progetti di recupero dei sottotetti a fini abitativi devono essere conformi alla normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

7. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo che interessano edifici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. a) del Dlgs. 42/04 non possono comportare l’impegno di suolo non edificato, ovvero non già trasformato a fini insediativi, in misura superiore al 10% della superficie coperta degli edifici esistenti.