Art. 174 Aree a rischio archeologico
1. Il Piano Operativo, recepisce le aree di interesse archeologico così come individuate nella tavola QC.03N “Carta del Rischio archeologico” del Piano Strutturale nella quale il territorio comunale è stato suddiviso in aree a differente grado di interesse archeologico in funzione della tipologia di evidenza, della consistenza del rinvenimento, del grado di conoscenza, dell’affidabilità della fonte e del posizionamento, impartendo, in ragione dei consequenziali livelli di rischio, le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. Nelle aree a rischio archeologico di Grado 1 gli interventi pubblici o privati che prevedano movimento di terra e/o escavazioni (vani interrati, sottofondazioni, sottoservizi, piscine, pozzi, ecc..) devono essere preceduti da un approfondimento delle indagini archeologiche e il progetto delle opere deve essere inviato alla competente Soprintendenza al fine di consentire l’espletamento delle attività istituzionali di controllo. La Soprintendenza potrà rilasciare una liberatoria all'esecuzione di lavori in assenza di ulteriori adempimenti o stabilire le opportune prescrizioni da rispettare, compresa la realizzazione di eventuali indagini diagnostiche preventive. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
3. Nelle aree a rischio archeologico di Grado 2, le opere e/o progetti di privati dovranno seguire le medesime procedure stabilite per le aree classificate come Grado 1.
4. Per le opere pubbliche si applica la procedura di verifica di interesse archeologico prevista dal Codice degli Appalti o, in accordo con la competente Soprintendenza una procedura semplificata di valutazione di impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico.
5. Nelle aree a rischio archeologico di Grado 3 è fatto divieto di eseguire scavi di una profondità superiore a 50 cm, compresa l’asportazione di materiale di superficie e del sottosuolo, che non siano espressamente autorizzati dalla competente Soprintendenza. Sono consentite attività di studio, ricerca ed infrastrutturazione della zona, attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione, restauro e recupero delle strutture con progetti esecutivi pubblici, comprese opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, lavori di scavo e di manutenzioni dei reperti, previa autorizzazione e sotto la supervisione della Soprintendenza competente che potrà impartire ulteriori prescrizioni.